SIA, Sostegno all’Inclusione Attiva

SIA, Sostegno all’Inclusione Attiva

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio scorso il decreto 26 maggio 2016 “Avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale” del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, cui ha fatto seguito, per le prime indicazioni operative, la circolare INPS n. 133 del 19 luglio.
Il SIA è un sussidio economico, che verrà erogato dall’INPS attraverso i Comuni a partire da settembre 2016, subordinato alla realizzazione di un progetto personalizzato di attivazione sociale, che ha l’obiettivo di superare la condizione di povertà dei nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale a euro 3.000.
Il sussidio sarà erogato bimestralmente e l’importo sarà di 80 € (nucleo con 1 persona), 160 € (due persone), 240 € (3 persone), 320 € (4 persone), 400 € (5 o più persone).
Le domande potranno essere presentate ai Comuni a partire dal prossimo 2 settembre (nell’allegato 1 al Messaggio INPS 3272/2016 è disponibile il modello di domanda). I Comuni potranno iniziare a trasmettere le richieste all’INPS, in ordine cronologico, entro 15 giorni lavorativi dalla data dell’istanza.

Requisiti:
I requisiti devono sussistere al momento della domanda ed essere mantenuti per tutto il periodo di erogazione del contributo.
Possono accedere al beneficio i cittadini italiani o loro familiari, i comunitari titolari di diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, gli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Inoltre occorre essere residente in Italia da almeno due anni.

Riguardo al nucleo familiare, deve sussistere almeno uno dei seguenti requisiti:
– presenza di un minore;
– presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
– presenza di una donna in stato di gravidanza accertata.
Sia per la definizione di nucleo familiare, sia per quella di persona con disabilità, si prende a riferimento quanto definito ai fini ISEE (vedi dunque DPCM n. 159/2013, art. 3 per nucleo familiare, e Allegato 3 per disabilità).

Requisiti economici:
– ISEE pari o inferiore a € 3.000; nel caso di presenza di minori con valore ISEE diverso, si considera quello inferiore;
– nessun componente il nucleo deve percepire NASpi, ASDI o altra prestazione di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria, né Carta Acquisti sperimentale;
– nessun componente deve avere intestata un’auto immatricolata per la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta, o nei tre anni precedenti se l’autoveicolo ha cilindrata superiore a 1300 cc o, se motoveicolo, ha cilindrata superiore a 250 cc.

Se uno dei componenti il nucleo familiare percepisce trattamenti economici – anche fiscalmente esenti – di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale (per es. reversibilità, provvidenze economiche per invalidità civile), l’importo di tale trattamenti percepiti nel mese precedente alla richiesta o alla erogazione del sussidio deve essere inferiore a 600 € mensili al netto di eventuali arretrati (nel caso di 13ma e 14ma, queste si considerano per un dodicesimo del loro valore); da ciò se ne deduce che sono automaticamente esclusi dall’accesso al SIA coloro i quali, invalidi civili, percepiscono sia indennità di accompagnamento sia pensione.

Per ciascun nucleo sarà svolta una Valutazione multidimensionale del bisogno, che dovrà risultare pari o superiore al valore di 45 punti. Per il calcolo del punteggio si considerano i carichi familiari (presenza di più minori, presenza di minore sotto i 36 mesi di età, presenza di un genitore solo con figli minori, condizione di disabilità grave o non autosufficienza), la condizione economica, la condizione lavorativa.

I Servizi Sociali dei Comuni dovranno predisporre un progetto personalizzato di presa in carico finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale. La mancata sottoscrizione del progetto da parte del nucleo familiare, come pure la violazione degli impegni assunti con esso, comporta l’esclusione dal beneficio.

Il riferimento normativo è l’art. 1 della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il cui comma 386 istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito fondo, al fine di garantire l’attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.