Il decreto legge n. 102/2013, convertito nella legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in Gazzetta Ufficiale 254, 29/10/2013) ha modificato, con l’art. 11-bis, l’art. 24, comma 14 del decreto legge 201/2011 (convertito nella legge 214/2011).
Ha infatti aggiunto la lettera e-ter che prevede la possibilità per 2500 lavoratori, che nel corso del 2011 abbiano fruito del congedo straordinario o dei permessi della legge 104/92, di accedere alla pensione secondo la disciplina previgente la riforma Fornero. Questi lavoratori devono presentare l’anzianità anagrafica e contributiva prevista dalla previgente normativa, entro la data del 6 dicembre 2014 (cioè 36 mesi dalla entrata in vigore del dl 201/2011, che è stata il 6 dicembre 2011). Il trattamento pensionistico non può iniziare prima del 1 gennaio 2014.
L’istanza va presentata entro il 26 febbraio 2014, nella Circolare 44/2013 del Ministero del Lavoro sono fornite ulteriori indicazioni e i modelli da utilizzare per presentare la domanda.
Si consiglia pertanto a tutti i genitori e familiari interessati e che ritengono di avere i requisiti suddetti di rivolgersi all’INPS o ad un sindacato di fiducia per la verifica dei propri requisiti e procedere nel più breve tempo possibile alla domanda.
Di seguito il testo della lettera e-ter del comma 14, art. 24 del dl 201/2011, introdotta con il dl 102/2013:
“ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, quali perfezionino requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non puo’ avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014».
2. Il beneficio di cui al comma 1 e’ riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2014, di 17 milioni di euro per l’anno 2015, di 9 milioni di euro per l’anno 2016, di 6 milioni di euro per l’anno 2017 e di 2 milioni di euro per l’anno 2018. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui l comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di etrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimita’ al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.”
ulteriori informazioni sul sito dell’INPS e del Ministero del Lavoro
