Incentivi alle aziende che assumono persone con disabilità

La circolare INPS 99/2016 illustra le indicazioni operative rispetto all’applicazione degli incentivi previsti dall’art. 13 della legge 68/99, così come modificato dall’art. 10 del decreto legislativo n. 151/2015 per le assunzioni di lavoratori con disabilità effettuate dal 1° gennaio 2016.

Nel caso di persone con disabilità intellettiva con percentuale di invalidità civile superiore al 45%, quindi tutte le persone con sindrome di Down, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per la durata massima di 5 anni (sessanta mesi) sia in caso di contratti a tempo indeterminato (come era precedentemente) sia nel caso di contratti a tempo determinato purché di durata non inferiore a 12 mesi.

Ulteriore importante novità è l’accesso all’incentivo: l’art. 13 così riformulato prevede che entro 5 giorni dalla domanda dell’incentivo da parte del datore di lavoro, l’INPS notifica la disponibilità o meno dei fondi. Entro 7 giorni dalla comunicazione il datore stipula il contratto del quale entro i successivi 7 giorni ne dà notizia alll’INPS.

Gli incentivi in questione sono cumulabili con l’esonero per massimo 2 anni dal versamento del 40% dei contributi previdenziali nel limiti massimo di euro 3.250 per chi assume a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2016 (legge 208/2015, art. 1, comma 178). Inoltre l’incentivo per l’assunzione delle persone con disabilità è cumulabile anche con il Bonus occupazionale previsto dal programma Garanzia Giovani nel limite del 100% dei costi salariali.

Per il procedimento di ammissione all’incentivo da parte dei datori di lavoro si rimanda alle istruzioni contenute dal punto 7 della circolare INPS.