Discontinuità didattica

Pubblichiamo il testo della scheda normativa curata dall’Osservatorio Scolastico AIPD (avv. Salvatore Nocera, dott. Nicola Tagliani) dedicata al tema, spinoso e purtroppo sempre attuale, della discontinuità didattica.
Le riflessioni prendono spunto dal dossier “Mobilità 2017 – Il grande caos, atto secondo: e agli studenti chi ci pensa?”, recentemente realizzato dal portale Tuttoscuola.com

La iattura della discontinuità didattica nell’a.s. 2016/2017 (scheda 545)
L’area normativo-giuridica dell’Osservatorio Scolastico AIPD concorda con l’analisi puntuale dei dati forniti dal Dossier di Tuttoscuola.com “Mobilità 2017 – Il grande caos, atto secondo: e agli studenti chi ci pensa?” e commentati dal Corriere della Sera del 9/1/2017 con particolare attenzione alla discontinuità didattica verificatasi nel corrente anno scolastico.

Secondo i dati forniti dal Dossier di Tuttoscuola quasi un terzo dei docenti italiani (275.000 su 768.000) ha cambiato sede quest’anno, creando disagi a ben 2,5 milioni di studenti.
In questi dati vanno compresi anche gli alunni con disabilità e gli insegnanti per il sostegno. Purtroppo il dossier non distingue separatamente questi dati, ma ad essi si può pervenire in base a stime ricavabili dai dati diffusi dal MIUR.

Dal Focus “Anticipazione sui principali dati della scuola statale a.s. 2016-2017” risultano:
– Alunni con disabilità: 224.509 (circa 2,87% del totale degli alunni)
– Docenti per il sostegno (a tempo indeterminato e determinato, compresi anche quelli dell’organico di potenziamento): 124.572 (circa 15,5% del totale dei docenti)

Stando ai dati del Dossier di Tuttoscuola circa un terzo dei docenti per il sostegno ha cambiato sede quest’anno (circa 41.500), coinvolgendo nel disagio circa un terzo degli alunni con disabilità (circa 75.000).

DISCONTINUITA’ PER I DOCENTI PER IL SOSTEGNO
Approfondendo ulteriormente l’analisi, il terzo di docenti per il sostegno con discontinuità comprende sia docenti a tempo determinato, per i quali la discontinuità è la regola, ma anche quelli a tempo indeterminato, per i quali la discontinuità non dovrebbe porsi. Anzi si è sempre sostenuto da parte governativa e ministeriale che le recenti immissioni in ruolo e il nuovo concorso avrebbero stabilizzato numerosi docenti, ivi compresi quelli per il sostegno, facendo quindi diminuire la discontinuità.

Stando ai dati ministeriali ultimi disponibili “L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – a.s. 2014/2015” circa il 63% dei docenti per il sostegno nell’a.s. 2014/2015 era a tempo indeterminato (pari allora a circa 75.000 su un totale di 119.000).

Ferma restando questa percentuale, il 63% dei 41.500 docenti per il sostegno che ha cambiato sede in quest’anno scolastico è pari a 26.145.
Con le immissioni in ruolo degli ultimi due anni conseguenti alla l. n° 107/2015 sulla “buona scuola” questa percentuale è certamente aumentata. Pertanto si può stimare che il numero dei docenti per il sostegno a tempo indeterminato che ha cambiato sede sia non inferiore alle 30.000 unità.

Considerando che il rapporto medio tra docenti per il sostegno e alunni con disabilità è di quasi 1 a 2, circa 60.000 studenti con disabilità dei 75.000 che hanno subito discontinuità, hanno subito questo grave disagio pur avendo docenti per il sostegno a tempo indeterminato.
Ciò inficia gravemente le aspettative delle famiglie ed i buoni propositi dell’amministrazione scolastica.

STUDENTI AL SUD
Continuando nell’approfondimento, dal dossier risulta che al Sud c’è un numero di docenti per il sostegno proporzionalmente superiore che al Nord; ciò è dovuto, oltre che alle motivazioni correttamente indicate nel dossier anche al fatto che al Sud i servizi di supporto organizzativo all’inclusione scolastico forniti dagli enti locali, come ad es. l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione di cui all’art. 13 comma 3 della l. n. 104/92 sono ben inferiori (e talora inesistenti) rispetto al Nord; di qui la richiesta e l’ottenimento di un maggior numero di ore di sostegno; conseguentemente al Sud la discontinuità didattica del sostegno è ancor di più avvertita che non al Nord.

LE DEROGHE IN ORGANICO DI FATTO
A ciò si aggiunga che il Ministero continua ad inserire le deroghe per le ore di sostegno (cioè le ore aggiuntive al numero di quelle corrispondenti alla media nazionale di un insegnante per due alunni) nell’organico di fatto, anziché in quello di diritto.
Trattasi di circa 41.000 posti di sostegno.
La procedura di assegnazione di questi posti è quanto di più assurdo possa esservi al fine della continuità didattica: infatti agli alunni che ne fanno richiesta nel PEI, come prevede la legge (art. 10, comma 5 del decreto legge 78/2010, convertito nella l. n° 122/10), viene prima assegnato un numero di ore di sostegno pari alla media nazionale di 1 a 2 in organico di diritto; quindi si procede all’assegnazione delle deroghe in organico di fatto. Ovviamente il docente cui è stata assegnata la mezza cattedra in organico di diritto all’alunno, viene dirottato per l’altra mezza cattedra su altro alunno, quindi il completamento della cattedra in base alle deroghe in organico di fatto viene effettuato con altro docente; quindi molto spesso gli alunni che hanno maggior bisogno di continuità sono più esposti al rischio di discontinuità.

Addirittura il Direttore scolastico regionale della Puglia, che per ovviare a tale inconveniente aveva assegnato direttamente in organico di diritto la cattedra completa per le deroghe, si è visto accogliere dal TAR un ricorso dei sindacati che hanno preteso che venisse rispettata la sequenza tra organico di diritto e poi di fatto previsto dalla normativa.

PROPOSTE DI MODIFICHE NORMATIVE
Per questi motivi la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, di cui l’AIPD è socio fondatore), ha presentato nel 2014 la Proposta di Legge Atto Camera n. 2444, poi recepita anche dalla FAND (Federazione delle Associazioni Nazionali dei Disabili), nella quale si avanzavano alcune proposte per garantire una maggiore continuità didattica almeno del sostegno.

Tali proposte sono state ripresentate al Ministero in occasione della discussione sulla formulazione dei possibili contenuti dell’emanando decreto delegato sul miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica, di cui all’art. 1, comma 181, lettera c) della l. n° 107/2015, sulla “buona scuola”.

Le proposte possono leggersi nel nostro e-book edito dalla Key Editore (www.keyeditore.it) dal titolo “La normativa inclusiva nella nuova legge di riforma sulla Buona Scuola” e nella bozza della PdL FISH e FAND:
– 1. Per i docenti a tempo indeterminato si propone che essi debbano permanere su cattedra di sostegno almeno nove anni e comunque debbano completare con lo stesso alunno il ciclo di studi intrapreso (infanzia, primaria, etc.).
– 2. Per i docenti a tempo determinato l’incarico non sia più annuale ma triennale e comunque sino al completamento del ciclo triennale di studio dell’alunno (primo triennio delle primarie, triennio delle secondarie di primo grado, primo triennio delle secondarie di secondo grado, etc.).
– 3. Le due federazioni hanno invero presentato una proposta molto più radicale e cioè la creazione di quattro appositi ruoli di sostegno ciascuno per ogni ordine di scuola, in modo da garantire una scelta professionale all’inizio della carriera. Tale proposta è però stata fortemente avversata dai sindacati della scuola e da molti docenti per il sostegno che preferiscono non perdere il vantaggio di poter avere la possibilità di contemporanea o successiva docenza di sostegno e su cattedra disciplinare nella quale, attualmente, debbono essere abilitati per poter entrare di ruolo.
– 4. In previsione del mancato accoglimento della terza proposta a causa dell’avversione degli oppositori, FISH e FAND hanno allora chiesto sia inserita nell’emanando decreto delegato anche la previsione normativa che non si possa passare su cattedra curricolare da quella di sostegno se non per “passaggio di cattedra” (che avviene su concorso a numero chiuso) e non più per la normale mobilità (trasferimenti annuali su un numero di cattedre ben maggiore); tale norma, unita alla proposta di cui al punto 1 dovrebbe garantire una continuità maggiore rispetto all’attuale discontinuità.
– 5. Per limitare poi la discontinuità durante lo stesso anno, che dal Rapporto ISTAT “L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado” risulta essere paurosa, le associazioni propongono che il Ministero voglia applicare l’art. 461 del Testo Unico sulla normativa scolastica, approvato con D.Lgs n° 297/1994, secondo il quale un docente non può essere spostato dalla propria sede dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni. Tale norma sino ad oggi è stata invocata dai soli docenti per il sostegno ad es. per rifiutarsi di seguire un alunno con disabilità che si trasferisca dopo qualche mese da una scuola all’altra nello stesso comune.

Sarebbe molto più razionale che invece la norma venga applicata dal Ministero per garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità; ciò eviterebbe lo spreco di pubblico denaro per la nomina di supplenti di sostegno ad alunni con disabilità, specie intellettiva, ai quali magari, dopo aver instaurato con fatica una proficua relazione personale ed educativa con un docente per il sostegno, viene assegnato altro docente col quale fa appena in tempo a conoscersi prima che l’anno scolastico sia finito, per dover ricominciare la stessa assurda trafila l’anno successivo.
Queste sono le proposte che le associazioni propongono, non limitandosi a lamentare i danni della discontinuità, ma volendo collaborare concretamente al miglioramento della qualità dell’inclusione.
Ci si augura che il Ministero ed il Governo vorranno accogliere e far proprie queste proposte nell’emanando decreto delegato previsto dalla legge di riforma n° 107/2015.