Il 15 novembre 2013 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 159 che, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 203 dello scorso 3 luglio, estende il diritto al congedo straordinario retribuito di due anni (ex art. 42, comma 5, decreto legislativo 151/2001) anche ai parenti e affini di terzo grado.
Il diritto è riconosciuto a fronte della assenza o indisponibilità dei familiari già previsti dalla norma.
Si rammenta infatti che il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo 151/2001, nella nuova formulazione (introdotta dall’art. 4, comma 1, lett. b del decreto legislativo 119/2011) ha previsto un rigido ordine gerarchico per la fruizione del congedo straordinario, pertanto il diritto è riconosciuto prima di tutto:
– al coniuge; in sua mancanza o impossibilità, il diritto può essere esercitato da
– i genitori; in caso di loro assenza o impossibilità da
– uno dei figli; in caso di mancanza o impossibilità di questi da
– uno dei fratelli.
Con la sentenza del 3 luglio la Corte costituzionale dunque nuovamente interviene per sanare una dimenticanza del legislatore.
Ad esclusione dei genitori, per tutti i familiari è richiesta la convivenza con la persona con disabilità.
Per quanto riguarda il concetto di mancanza e impossibilità, la circolare INPS 159 al punto 3 ribadisce quanto già affermato nella precedente circolare 32/2012:
“Per quanto concerne la “mancanza”, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.
Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000”.
