Scheda n.272.

Vietato utilizzare per supplenze i docenti di sostegno (Direttive USR Puglia del 11/09/08 e USR Sicilia dell’08/01/09)

  • Personale scolastico
  • Insegnanti di sostegno

Si riporta per la chiarezza e l'importanza le seguenti direttive degli Uffici Scolastici Regionali della Puglia e della Sicilia:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

UFFICIO I - Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative

AOODRPU Prot. n. 7938                                                           Bari, 11 settembre 2008
Ai dirigenti delle scuole ed istituti di ogni ordine

e grado della Regione Puglia

Loro Sedi

e p.c.

Ai dirigenti amministrativi e tecnici

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali

Alle OO.SS. regionali comparto Scuola

Loro Sedi

 
OGGETTO
: Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno.
E’ stata rappresentata a questo Ufficio la circostanza che, in alcune scuole della Regione, il personale docente assegnato su posti di sostegno viene talvolta impiegato per l’effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi.

Tale situazione, ove rispondente a verità, non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Mentre, d’altro canto, non si può mancare di sottolineare come, specie dopo l’entrata in vigore della Legge 5/2/1992 n.104, l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap sia assurta al rango di vero e proprio diritto soggettivo, il cui esercizio non potrebbe essere legittimamente conculcato dall’Amministrazione Scolastica.

Relativamente alla sostituzione dei colleghi della propria classe, non potrebbe fondatamente argomentarsi, in senso contrario, dalla circostanza che l’art.13, comma 6, Legge 104/92 faccia riferimento alla “contitolarità” della classe, trattandosi di una disposizione che assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti c.d. curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a volersi attenere, per quanto concerne la materia in esame, alle indicazioni contenute nella presente direttiva, che costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le dipendenti istituzioni scolastiche.

I dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, che leggono per conoscenza, vorranno partecipare il contenuto della presenta direttiva alle Associazioni dei genitori e agli organismi rappresentativi degli alunni diversamente abili presenti nei rispettivi ambiti territoriali.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Lucrezia Stellacci


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

U.S.R. SICILIA DIREZIONE GENERALE

Via Fattori, 60-90146 Palermo – Tel.091/6909111 – Fax n. 091/51 6136

Ufficio di Staff – Via Praga, 29 – Palermo – Tel.0916708215 – fax 0916708236

 

MPI.AOODRSI.REG.UFF. 246 usc.                                                                    Palermo, 8/1/09

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Sicilia

e p.c. Ai Dirigenti degli U.S.P.

Loro Sedi

Alle OOSS delle Scuole

Loro Sedi

 

Oggetto: Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno

Con un recente esposto alcuni docenti di sostegno hanno segnalato la frequente utilizzazione degli stessi in sostituzione dei docenti curriculari, della loro o di altre classi, assenti.

Pur non potendosi escludere che il docente di sostegno possa essere utilizzato in supplenze, qualora l’allievo disabile sia assente, è da osservare che ciò non può accadere in presenza dell’alunno o degli alunni disabili cui è assegnato.

Se è vero che il docente di sostegno è contitolare della classe (art.3 comma G, legge 104/92) è anche vero che l’inciso della norma vuole ribadire il raccordo necessario tra esso e gli altri docenti al fine di assicurare l’opportuna integrazione nella classe e non autorizza un uso improprio dello stesso docente.

Una sistematica utilizzazione del docente di sostegno, in presenza degli alunni disabili, ne snaturerebbe la funzione e costituirebbe chiara indicazione della non corretta richiesta di assegnazione di posti di sostegno.

Le SS.LL. si adegueranno al presente atto di indirizzo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Guido Di Stefano)

 


OSSERVAZIONI

La direttiva dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia del 11/09/2008 e la direttiva dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia dell'08/01/2009 sono chiarissime nel vietare qualunque forma di supplenza e nell'invitare i dirigenti scolastici a rispettare tale principio.

Ovviamente si ribadisce che quanto in esse detto vale solo se l'alunno con disabilità è presente a scuola. Quando invece è assente, deve ritenersi che l'insegnante per le attività di sostegno rimanga a disposizione della comunità scolastica e possa essere utilizzato per supplenze ovunque, come accade per tutti i docenti che hanno ore a disposizione. Nè vale in contrario sostenere che, essendo egli docente in una classe, anche quando manchi l'alunno con disabilità debba rimanere a disposizione solo di quella classe; infatti il docente, in caso di assenza dell'alunno per la cui integrazione è stato nominato,  si trova in condizioni simili a quelle di un docente curricolare quando tutta la sua classe sia assente e quindi a disposizione di tutta la scuola.

E' altresì da precisare che pur trattandosi di direttive emanata da particolare Uffici Scolastici Regionali, essa rispecchiano i principi generali contenuti nella normativa nazionale e nella cultura dell'integrazione scolastica e quindi i principi in esse contenuti possono essere invocati dai genitori e dai docenti di qualunque altra regione. E' da sottolineare che in tale ottica si collocano anche precedenti circolari del provveditorato agli studi di Roma (n° 153 del 13/10/1997) e di Napoli (n° 202, prot. 17337 del 30/03/1998) e la più recente nota del CSA di Padova del 26/01/2006.
Qualora, ciò nonostante, i dirigenti scolastici insistano nella richiesta impropria di supplenze, occorre pretendere che tali richieste siano effettuate per iscritto. Una volta ottenuta la richiesta scritta si fa contro di essa un esposto all'Ufficio Scolastico Regionale e, se necessario,  anche alla Procura della Repubblica, in quanto i Dirigenti Scolastici sono obbligati a rispettare i principi generali contenuti nella normativa sull'integrazione scolastica.
Tra tali norme si evidenzia l'art. 13, comma 3 della Legge n° 104 del 1992 che prevede la nomina di insegnanti per le attività di sostegno aggiuntivi a quelli curricolari e quindi in compresenza in classe con essi come indicato in varie circolari ministeriali anche precedenti alla legge;  e l'art. 35, comma 7 della Legge n° 289 del 2002 che prevede l'obbligo di nominare e di far operare nelle classi docenti per il sostegno solo in presenza di un alunno con disabilità certificata.


Scarica i Chiarimenti in formato PDF



Pubblicato il 20/1/2009
Aggiornato il 27/3/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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