Scheda n.392.

Una strana sentenza sulla non discriminazione ai sensi della L. n° 67/06 (Ord. Trib. Ravenna 14/06/12)

  • Diritto allo studio

La L. n° 67/06 stabilisce che la discriminazione effettuata con comportamenti o provvedimenti volontari o involontari ma oggettivamente discriminatori è un fatto che comporta la condanna di chi discrimina persone con disabilità al risarcimento dei danni anche non patrimoniali, oltre che alla cessazione del fatto discriminatorio.

Di questo avviso non è stato il tribunale civile di Ravenna nel decidere, con Ordinanza del 14/06/2012, su un ricorso di una famiglia che lamentava la discriminazione operata per l’interscuola (orario di mensa) negato ad un alunno con disabilità per il solo fatto che uno dei genitori non lavorava e poteva quindi accudire in quell’intervallo di tempo il figliolo.

Fin qui, sulla decisione nulla da eccepire, poiché l’ASP (Azienda per i Servizi alla Persona, ex IPAB, trasformata in azienda comunale ai sensi dell’art. 10 L. n° 328/2000) ha fissato questa prescrizione nel proprio regolamento, come giustamente ha affermato il Tribunale civile di Ravenna.

Dove invece, a mio sommesso avviso, c’è discriminazione è nel raffronto tra il regolamento dell'ASP del 2008 ed il precedente regolamento dell’Assessorato comunale  per i servizi sociali del 2005 che prevede per tutti i bambini il diritto prioritario all’interscuola se i due genitori lavorano entrambi, ammettendo quindi che se uno non lavora può ottenere l’interscuola per il proprio figlio, dopo essere stati soddisfatti i diritti prioritari degli altri.

Anzi tale regolamento prevede una norma apposita per i casi più gravi che vengono risolti caso per caso. Con il regolamento dell'ASP del 2008, riguardante esclusivamente i bambini con disabilità, di questa distinzione fra genitori entrambi lavoratori e dei quali uno solo lavora, concedendo in quest’ultimo caso l’interscuola se sono rimasti posti disponibili dopo le priorità, non vi è traccia alcuna. Se si chiedono chiarimenti verbali agli uffici dell’ASP, ci si sente rispondere, come ha stabilito il Tribunale, che il servizio dell’ASP è particolare perché non si limita solo all’interscuola.

In vero, a pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca, il fatto è che, mentre per l’interscuola del Comune c’è un assistente per molti bambini, per l’interscuola dei bambini con disabilità occorre un assistente, talora anche con rapporto uno ad uno, e ciò costituisce un costo molto superiore.

Però se si ritiene l’interscuola rientrante nel diritto allo studio, la sentenza della Corte Costituzionale n° 80/2010 è chiarissima, stabilendo, anche alla luce di un’ininterrotta propria giurisprudenza, che il diritto allo studio degli alunni con disabilità, essendo un diritto costituzionalmente garantito, non può essere limitato per motivi di restrizioni di bilancio; ciò significa che, se la vera motivazione della disparità di trattamento fosse costituita dal costo maggiore per gli alunni con disabilità (e dal testo del regolamento non risultano motivazioni), la norma del regolamento dell'ASP che la prevede sarebbe illegittima e potrebbe essere annullata da qualunque Tribunale (in questo caso TAR) per violazione di norme costituzionali. La conseguenza sarebbe così che il regolamento dell'ASP sarebbe un provvedimento discriminatorio e come tale censurabile da qualunque Tribunale civile.

Forse, se la famiglia facesse appello contro la sentenza del Tribunale civile di Ravenna, potrebbe capovolgere il risultato, dal momento che la discriminazione tra le due previsioni normative è sostanzialmente palese; anzi, stando all’art. 3 comma 3 L. n° 104/92, gli alunni con disabilità certificati in situazione di gravità hanno diritto di “priorità” nell’accesso a tutti i servizi previsti dalla stessa Legge-quadro e quindi  anche all’interscuola, come connesso intrinsecamente al diritto allo studio, senza alcuna distinzione se i genitori lavorino entrambi o meno. Sarebbero quindi alla pari di priorità con l’ipotesi prevista dal regolamento comunale; né si dica che questa sarebbe una conclusione meramente formale, perché potrebbe replicarsi che molto più formale è la distinzione operata nel regolamento dell'ASP, che sottintende un bisogno di risparmio, che il regolamento comunale non prevedeva; che anzi esso prevedeva una norma apposita proprio per i casi più gravi.

Si auspica che, senza la necessità dell’appello, il Comune di Ravenna, che ha una tradizione multidecennale di meritori interventi di qualità nell’integrazione scolastica, anche con ottimi accordi di programma, tra i primi in Italia, voglia far modificare il regolamento dell'ASP (azienda propria) adeguandolo al proprio regolamento, alla L. n° 67/06 ed alla Costituzione.


Pubblicato il 10/7/2012
Aggiornato il 7/6/2019Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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