Un alunno ultradiciottenne può frequentare la scuola media del mattino (TAR Lazio 2609/12)
- Diritto allo studio
Questi i fatti:
Un alunno con grave disabilità frequentava la prima media. Prima della fine dell’anno scolastico ha compiuto i diciotto anni; il Dirigente scolastico ha comunicato alla famiglia che non poteva accettare l’iscrizione alla seconda media, ostando la C.M. n° 110/11 sulle iscrizioni che fa espresso divieto di iscrizione alla scuola media del mattino di alunni ultradiciottenni per i quali invece è prevista la frequenza dei corsi pomeridiani e serali, dove debbono essere assicurati tutti i diritti dell’integrazione scolastica di cui all'O.M. n° 455/97.
La famiglia, rifiutando la frequenza del corso pomeridiano offerto, ha impugnato al TAR tale rifiuto ed il TAR, in via cautelativa, ha ammesso con riserva l’alunno alla frequenza della seconda media del mattino.
Per emettere l’ordinanza il TAR ha riconosciuto che sussistono i due requisiti fondamentali per pronunciare una sospensiva e cioè il fumus boni iuris (la parvenza a prima vista della fondatezza della richiesta) ed il periculum in mora (il fondato rischio del danno in caso di mancata sospensione del provvedimento impugnato).
Ora, quanto al fumus boni iuris, certo la semplice presenza di una norma amministrativa che vieta l’iscrizione in tale circostanza, di per sé, non è elemento sufficiente per negare tale fumus, poiché altrimenti nessuna sospensiva potrebbe essere richiesta e concessa, pur in presenza di norme amministrative poi giudicate illegittime nelle sentenze di merito.
Però sta il fatto che l'O.M. n° 455/97 si fonda sulla Sentenza n° 226/01 della Corte Costituzionale che espressamente vieta tale iscrizione, proponendo la frequenza nei corsi per adulti, stante il grande divario di età, in epoca puberale dei compagni, degli alunni ultradiciottenni che si troverebbero insieme con compagni di almeno quattro o cinque anni più giovani. E ciò certamente non facilita l’integrazione tra loro in un clima sereno; motivo per il quale la Corte, nel negare la frequenza nei corsi mattutini, riconosce il diritto alla frequenza nei corsi per adulti.
Pertanto il rifiuto dell’Amministrazione non è privo di fumus boni iuris, fondandosi su una sentenza della Corte costituzionale che, nel nostro sistema, ha forza superiore a quella delle leggi ordinarie.
Quanto al periculum in mora per l’alunno, questo non dovrebbe sussistere poiché all’alunno non viene negato in assoluto il diritto alla frequenza della scuola media, cosa che sarebbe contraria alla L. n° 104/92 ed alla Giurisprudenza costante della Corte costituzionale, ma lo riconosce pienamente nei corsi per adulti, essendo l’ultradiciottenne un adulto sotto il profilo legale.
Né si dica che gli alunni con disabilità intellettiva hanno, anche se adulti, un’età mentale di bambini di pochi anni. Se si dovesse seguire questo ragionamento, allora, essi potrebbero liberamente, anzi dovrebbero, essere iscritti e frequentare ripetutamente la scuola dell’infanzia.
Siccome questa soluzione, formalisticamente basata su una valutazione di meri dati psicologici, non è accettabile, non dovrebbe esserlo neppure quella, a base dell’ordinanza, basata sulle stesse considerazioni o su argomentazioni di diritto allo studio (che però l’ordinanza non esplicita), poiché non terrebbe conto dell’età evolutiva anche degli alunni con disabilità, che attraversa, come tutti i compagni non disabili l’infanzia, l’adolescenza e l’età giovanile, per le cui distinte fasi il nostro Ordinamento prevede tre tipologie di scuole e, per i ritardatari, ha istituito i corsi di istruzione per adulti, garantendo in essi il pieno diritto allo studio anche agli alunni con disabilità.
Il problema è complesso e delicato, poiché, se non è assolutamente messo in dubbio con i corsi per adulti il diritto all’inclusione scolastica per adulti ritardatari con e senza disabilità, ove si disattendesse l’orientamento della Corte Costituzionale, si avrebbe l’apertura di una falla nel campo educativo, inficiando i principi su cui si fonda il sistema dell’integrazione scolastica di qualità che in Italia andiamo realizzando da oltre quarant’anni con successo.
Non resta che attendere la decisione di merito del TAR e, forse anche quello del Consiglio di Stato, qualora quella che risulterà parte soccombente vorrà rivolgersi ad esso, perché venga definitivamente chiarito se la Corte Costituzionale ha sbagliato o se vada data un’interpretazione diversa alla sentenza n. 226/01, formulata dall’Amministrazione scolastica.
Pubblicato il 26/7/2012
Aggiornato il 22/4/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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