Scheda n.329.

Trasferimenti personale docente per a.s. 2011-12 e 2012-13 (OM 16/11 e OM 20/12)

  • Personale scolastico

In esecuzione al Contratto Collettivo Nazionale sulla mobilità del personale della scuola, il MIUR ha emanato l'O.M. n° 16/11.
Rispetto alla analoga normativa dello scorso anno (2010) le novità del CCNL relative al mondo della disabilità sono le seguenti:

Art. 7 - Precedenze.

Per la precedenza V - Assistenza a familiari disabili, riguardante parenti ed affini di secondo grado, il Contratto riconosce la precedenza esclusivamente al coniuge ed al figlio con disabilità, nonchè assistenza del figlio unico al genitore con grave disabilità (per altri parenti e affini la precedenza è riconosciuta nella mobilità annuale).
Circa il diritto alla scelta della sede di lavoro disponibile, si considera quella più vicina al domicilio dell'assistito e non più di chi assiste.

Art. 22, comma 8 - Docenti soprannumerari.

Per docenti di sostegno che risultassero soprannumerari viene precisato che, se nel corso dei trasferimenti si determini nell'Istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.
Nel caso di concorrenza di più soprannumerari, viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal Dirigente Scolastico.

Nota 5/bis alle Tabelle di valutazione del personale docente (Allegato D)
Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa, interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel Comune.


Aggiornamento a.s. 2012-2013
Per la mobilità e i trasferimenti dell'a.s. 2012-2013 si veda l'O.M. n° 20/12.


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Pubblicato il 18/3/2011
Aggiornato il 31/1/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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