Scheda n.550.

Trasferimenti anno scolastico 2017-18 (CCNI 12/4/2017 e O.M. 221/17)

  • Personale scolastico
  • Collaboratori Scolastici (ex Bidelli)Insegnanti curricolariInsegnanti di sostegno

Pubblichiamo una scheda di sintesi della Uil Scuola sul CCNI sulla mobilità del personale scolastico per l'a.s. 2017-18 nella quale sono riportati i tratti più significativi dell'accordo stipulato il 12 aprile 2017.

Le domande: docenti dal 13 aprile al 6 maggio. ATA dal 4 maggio al 24 maggio.

Trasferimento anche su scuola: la novità più rilevante riguarda la possibilità per tutti i docenti di richiedere trasferimento da ambito a scuola, da scuola a scuola, da provincia a provincia.

Procedura e fasi: per il personale docente è snellita la procedura per la presentazione della domanda.
Unica fase, una sola domanda comprendente sia preferenze provinciali che interprovinciali; 15 preferenze massimo esprimibili con il limite massimo di cinque scuole.

Aliquote: è stato trovato un equilibrio tra nomine in ruolo e mobilità: il 60% dei posti vacanti sarà destinato alle immissioni in ruolo dopo i trasferimenti provinciali; il 30% ai trasferimenti interprovinciali e il 10% ai passaggi di cattedre e di ruolo.

Eliminato il vincolo triennale per i docenti: tutti potranno richiedere trasferimento anche tra province diverse.

Assegnazione ai plessi: i criteri di assegnazione dei docenti e del personale ATA a plessi, o sezioni staccate, di una stessa autonomia scolastica ma situati in comuni diversi devono essere stabiliti in contrattazione di istituto.

Graduatoria interna: per il personale docente la graduatoria interna di istituto sarà "unica" senza distinzione tra docenti titolari di scuola e docenti titolari di ambito.

Soprannumerari: garantito al docente dichiarato soprannumerario il trasferimento su scuola (e non su ambito) nel caso di movimento d'ufficio.

Esuberi: in deroga a quanto previsto nella Legge 107, il docente attualmente in esubero in provincia non potrà essere trasferito d'ufficio in altri ambiti della regione ma solo all’interno della provincia stessa.

Punteggi: nella sola mobilità a domanda, sia per la mobilità dei docenti che del personale ATA, il servizio pre-ruolo e di altro ruolo è equiparato al servizio di ruolo.

Licei musicali: per i passaggi verso i posti delle nuove classi di concorso dei licei musicali sono riservati il 50% di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di resto dispari il posto residuo viene assegnato ai passaggi verso i Licei.

Personale educativo: aumentate da 3 a 9 le province per i trasferimenti e dal prossimo anno le procedure saranno on line come per tutto il personale.

A seguito della firma del CCNI il MIUR ha pubblicato l'O.M. n° 221/17 molto dettagliata e minuziosa.


OSSERVAZIONI

1. In merito a queste nuove norme sulla mobilità si può osservare che la pubblicazione delle graduatorie definitive è prevista tra giungo e fine luglio, secondo i gradi di scuola. Ciò, in caso di eventuali ricorsi, renderà difficile l'assegnazione di sede definitiva ad un certo numero di docenti entro l'inizio dell'anno scolastico.

2. Quanto alle novità introdotte nel nuovo contratto che modificano alcune norme della L. n° 107/15, è da osservare che è stato disatteso quanto previsto nel comma 196 dell'art. 1 della medesima legge che recitava:

"Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge."

3. E' stato inoltre eliminato l'obbligo di permanenza triennale nella sede assegnata ai docenti neoimessi in ruolo. Ciò probabilmente è avvenuto a seguito delle contestazione di docenti meridionali immessi in ruolo in sedi del nord, che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria presso le proprie sedi di residenza. Tuttavia ciò non contribuisce alla continuità didattica, sia dei docenti curricolari che per quelli di sostegno con grave danno per gli alunni, specie quelli con disabilità (vedi scheda n° 545. La iattura della discontinuità didattica nell’a.s. 2016/2017 (Dossier Tuttoscuola.com)).

4. E' infine da osservare che, quanto alla certificazione di gravità per l'assistenza a persone con disabilità, c'è una norma apposita per l'assistenza a persone con sindrome di Down. Ai fini dei trasferimenti per assistere tali familiari, al personale scolastico non basta dimostrare con la certificazione del medico di famiglia, sulla base di mappa cromosomica, che trattasi di persona con disabilità grave (come stabilito dalla l. n° 289/02, art. 94 comma 3), ma tale certificazione deve essere confermata dall'accertamento dell'invalidità civile emessa dalla commissione medico-legale, come per tutte le altre persone con disabilità (O.M. n° 221/17, art. 4 comma 3 lett. c).


Pubblicato il 13/4/2017
Aggiornato il 13/4/2017Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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