Supplenti di sostegno specializzati o non specializzati? (Note 9416/13 e 9594/13)
- Diritto allo studio
- Insegnanti di sostegno
"L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati" (L. n° 104/92, art. 14 comma 6).
A questo principio tassativo, sottolineato dal termine normativo “unicamente” si è correttamente uniformata la Nota del MIUR prot n° 9416 del 18 Settembre 2013.
Però a questa ha fatto seguito a distanza di due giorni una successiva Nota di chiarimenti prot. n° 9594/13 che in due passaggi lascia perplessi.
Infatti le due Note riguardano il problema della nomina su posti di sostegno di docenti che, avendo conseguito il titolo di specializzazione dopo lo scadere dei termini per l’inserimento nelle graduatorie provinciali o di istituto, presentino alle singole scuole una dichiarazione di “messa a disposizione” ai fini della stipula di un contratto a termine su posto di sostegno.
La prima Nota stabilisce che, ferme restando le nomine di docenti non specializzati effettuate prima della “messa a disposizione” di docenti specializzati, questi ultimi hanno la precedenza sui non specializzati per le nomine successive.
La seconda Nota precisa che occorre che il Dirigente scolastico, prima della nomina, scorra le graduatorie di seconda e terza fascia e:
1- se il docente specializzato messosi a disposizione non ha presentato domande in altre scuole, può ottenere la nomina, altrimenti ne è escluso;
2- In caso di più dichiarazioni di messa a disposizione, il Dirigente scolastico debba scorrere le graduatorie di seconda fascia , dando precedenza agli abilitati rispetto a quelli di terza fascia, invitando gli interessati ad integrare le dichiarazioni di una serie di dati di difficile immediata valutazione, al fine di formare due elenchi di abilitati e non abilitati; comunque in attesa di formulare questi nuovi elenchi tra messi a disposizione, si applicano le normali norme sulle supplenze che, però, non prevedono le messe a disposizione e danno precedenza alla nomina di docenti di seconda e terza fascia non specializzati.
Queste due condizioni che riducono enormemente la portata della prima Nota non mi sembrano corrette. Infatti:
a) Il docente che si mette a disposizione non conosceva precedentemente tale impedimento posto solo adesso dal MIUR; onde evitare ricorsi e contenzioso, sarebbe opportuno che il Dirigente scolastico, prima della nomina gli faccia rilasciare una dichiarazione che, qualora abbia presentato dichiarazione di messa a disposizione in altre scuole, rinuncia a tali scuole, indicandone la denominazione e sede;
b) Quanto all’obbligo di applicazione delle normali norme sulle supplenze in attesa della formulazione dei due elenchi, che risulterebbe farraginosa e ritarderebbe di molto le nomine, che potrebbero essere annullate da ricorsi al TAR per disputa sui punteggi etc, sembrerebbe più semplice, formulare i due elenchi solo sulla base se esista o meno l’abilitazione; nell’ambito di ciascuno di questi due elenchi, la priorità verrebbe, almeno per quest’anno, stabilita dalla data di protocollo in segreteria della domanda.
Ovviamente le domande dovrebbero essere integrate esclusivamente del titolo di specializzazione o di un certificato rilasciato dall’Università ove esso si è conseguito; ciò per evitare ulteriori contenziosi in caso di autocertificazioni mendaci.
Tutto ciò non richiederebbe molto tempo ed offrirebbe ai Dirigenti scolastici sufficienti garanzie di legittimità.
Sarebbe comunque da rimuovere il riferimento alle normali norme sulle supplenze, poiché esse porterebbero, intanto, alla nomina di docenti non specializzati, mentre sono presenti agli atti domande di docenti specializzati e ciò sarebbe fonte di ulteriore contenzioso, stante il chiaro dettato dell’art. 14 comma 6 citato.
Pubblicato il 3/10/2013
Aggiornato il 27/3/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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