Schema sinottico della normativa su tutti i BES
- Riforma della scuola
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Disabilità certificata |
DSA |
Altri BES |
Individuazione degli alunni |
Certificazione ai sensi della L. n° 104/92 art. 3 commi 1 o 3 (gravità) e del DPCM n° 185/06. |
Certificazione ai sensi L. n° 170/10 |
Delibera consiglio di classe ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013 |
Strumenti didattici |
PEI: con riduzione di talune discipline (art. 16 comma 1 L. n° 104/92) e prove equipollenti e tempi più lunghi (art. 16 comma 3 L. n° 104/92) Insegnante per il sostegno e/o assistente per l'autonomia e la comunicazione. |
PDP: con didattica personalizzata ed individualizzata, strumenti compensativi e/o misure dispensative e tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove. |
PDP (solo se prescrive strumenti compensativi e/o misure dispensative) |
Effetti sulla valutazione del profitto |
PRIMO CICLO: 1. Diploma: valutazione positiva (art. 16 commi 1 e 2 L. n° 104/92): se si riscontrano miglioramenti rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti relativi ad un PEI formulato solo con riguardo alle effettive capacità dell’alunno. 2. Attestato con i crediti formativi: eccezionalmente in caso di mancati o insufficienti progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti. Rilasciato dalla Commissione d’esame e non dalla scuola. È comunque titolo idoneo all’iscrizione al secondo ciclo (O.M. n° 90/01, art. 11 comma 12)
2. Programmazione semplificata: diritto al diploma, se superato positivamente esame di Stato con prove equipollenti e tempi più lunghi 2. Programmazione differenziata: diritto ad attestato certificante i crediti formativi (rilasciato sempre dalla commissione d’esame e non dalla scuola) |
1. Dispensa scritto lingue straniere compensata da prova orale: consente Diploma (Linee guida 4.4 allegate a D.M. 12/07/2011, art. 6 comma 5). 2. Esonero lingue straniere: solo attestato con i crediti formativi (D.M. 12/07/2011 art. 6 comma 6). |
Misure dispensative (ad eccezione della dispensa dallo scritto di lingue straniere e dell’esonero normativamente previste solo per DSA). Strumenti compensativi. Tempi più lunghi, Con possibile Diploma. Per gli stranieri c’è normativa specifica. |
Pubblicato il 6/2/2014
Aggiornato il 19/3/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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