Prove di idoneità in caso di passaggio dal PEI differenziato e quello semplificato nella secondaria di secondo grado (OM 90/01 e CdS 1823/18)
- Valutazione ed Esami
Pervengono a questo Osservatorio Scolastico numerosi quesiti circa la necessità o meno che alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria di secondo grado con PEI differenziato, in caso di passaggio ad un PEI semplificato per obbiettivi minimi, debbano sostenere prove integrative per gli anni nei quali abbiano svolto il PEI differenziato.
In proposito l'art. 15 comma 4 dell'O.M. n° 90/01 stabilisce che, qualora il passaggio dal PEI differenziato a quello semplificato venga deliberato dai docenti, non occorrono prove integrative. Ciò significa, a mio sommesso avviso, che se il passaggio è invece preteso in modo unilaterale dalla famiglia, rifiutando per iscritto di accettare il PEI differenziato proposto dai docenti (come previsto dal comma 5 dell'art. 15 dell'O.M. n° 90/01), alcune prove di idoneità debbano essere sostenute.
Però a mio avviso non si può pretendere di far sostenere tutte le prove integrative per gli anni di PEI differenziato, ma, caso per caso, sono i docenti che debbono sottoporre l'alunno a delle prove minime che gli consentano di metterlo in condizione di intraprendere lo studio del nuovo tipo di PEI. A ciò mi induce la riflessione sulla sentenza del Consiglio di Stato n° 1823/18 intervenuta a proposito del passaggio di un alunno da una classe di una scuola superiore a quella parallela di altro istituto ad indirizzo diverso. Ritengo che il passaggio da un PEI differenziato ad uno semplificato possa ritenersi simile a un passaggio da una classe di un istituto, ad esempio professionale, alla classe parallela di un liceo o viceversa.
Il Consiglio di Stato richiama a tale proposito l'art. 1 comma 7 del D.Lgs n° 226/05 il quale stabilisce: "A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta".
Laddove l'esito delle prove di idoneità fosse negativo, a mio sommesso avviso, non dovrebbe essere consentito il passaggio.
Abbiamo anche inoltrato formale quesito al MIUR su questa questione, sperando di avere una risposta chiarificatrice che renderemo nota in questa stessa scheda.
Vedi anche le schede:
n° 274. Chiarimenti sui diversi tipi di programmazione didattica (PSP) da inserire nel PEI (OM 90/01)
n° 220. Il PEI differenziato non si applica nella scuola del primo ciclo
Pubblicato il 7/10/2019
Aggiornato il 7/10/2019
Salvatore Nocera
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