Posti di sostegno e composizione delle classi per l’a.s. 2009-10 (C.M. 38/09)
- Diritto allo studio
- Insegnanti di sostegnoNumero alunni per classeSicurezza a scuola
NUMERO DI ALUNNI IN CLASSI CON ALUNNI CON DISABILITA'
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D.M. del 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” che fissa la "densità di affollamento" in mq netti per alunno pari a 1,96 nelle secondarie di secondo grado e 1,80 negli ordini precedenti di scuola
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DPR n° 37/98, art. 6 e D.M. del 04/05/1998, art. 5 per le deroghe ai parametri di "densità di affollamento"
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D.M. del 26/08/1992, art. 5 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”
- Testo Unico sulla sicurezza D.Lvo. n° 81 del 09/04/2008
(confronta anche la scheda n° 312. Segnalazione sulla sicurezza nelle aule scolastiche)
Quanto ai posti di sostegno la Circolare rinvia alla Tabella E colonna C allegata al D.I. che trasmette precisando che per l'a.s. 2009-2010 i posti di sostegno tra organico di diritto e organico di fatto saranno pari a quelle dell'anno precedente, e cioè 90.469, e comunque con un rapporto medio nazionale non superiore ad un insegnante ogni 2 alunni certificati.
OSSERVAZIONI
La Circolare merita molta attenzione poichè indica alcune garanzie per il diritto allo studio degli alunni con disabilità (ore di sostegno, anche aggiuntive; 20 alunni, di regola, come numero massimo per classe).
Però il riferimento conclusivo alla responsabilità contabile dirigenziale, che può comportare anche l'esonero dall'incarico dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi di non aumento della spesa pubblica, può creare dei problemi per gli alunni con disabilità.
Infatti il numero massimo di alunni per classe non ha un valore assoluto, ma "di regola" e quindi derogabile. Inoltre la circolare raccomanda che tale numero non venga superato solo in presenza di alunni certificati con grave disabilità.
Infine l'emanando Regolamento all'art. 5 comma 2 non fissa, come faceva il D.M. n° 141/99, il numero massimo di alunni con disabilità presenti nella stessa classe.
Ove non intervengano chiarimenti più volte richiesti dalle Associazioni, soprattutto su quest'ultimo punto, è da ritenere che per evitare sovraffollamento delle classi le Associazioni e le famiglie possano appellarsi alle norme sui limiti di "densità di affollamento" previsti dalle norma sulla sicurezza sopra citate e richiamate dalla stessa Circolare. Ciò significa che in casi di sovraffollamento rispetto al tetto massimo di 20 alunni per classe e comunque al numero dei mq rapportato al numero degli alunni di cui sopra, le famiglie potrebbero ricorrere in tribunale con provvedimento di urgenza per ottenere la riduzione del numero di alunni per motivi di sicurezza.
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Pubblicato il 13/7/2009
Aggiornato il 3/2/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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