Più luci che ombre nel decreto legislativo sull’inclusione scolastica (DLgs 66/17 come modificato da DLgs 96/19)
- Riforma della scuola
- Assistenti scolastici (AEC, Assistenza Specialistica)Attrezzature e sussidiCollaboratori Scolastici (ex Bidelli)Continuità educativaFormazione e AggiornamentoInsegnanti curricolariInsegnanti di sostegnoNumero alunni per classeQualità dell'integrazioneScuola in ospedale e Istruzione a domicilioScuole privateTrasporti
Aggiornamento importante del 30/8/2019
Il 7/8/2019 è stato emanato il D.Lgs n° 96/19 (pubblicato in G.U. il 28/8 e che entrerà quindi in vigore dal 12/9/2019) che ha introdotto importanti e attese modifiche al testo originale del D.Lgs. n° 66/17.
Infatti già il comma n° 184 della legge n° 107/15 (cosiddetta della "buona scuola") prevedeva che, dopo l'emanazione dei decreti legislativi applicativi della riforma (tra cui anche il n° 66/17), il Governo avesse due anni di tempo per poter "adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi".
Abbiamo pubblicato i nostri commenti a tali modifiche nella scheda n° 603. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva le modifiche al D.Lgs. n° 66/17 sull’inclusione scolastica (D.Lgs. 96/19), a cui si rimanda.
Nella presente scheda abbiamo comunque evidenziato le modifiche apportate in questi due anni al testo del D.Lgs. n° 66 approvato nel 2017 e che si possono vedere anche nel testo coordinato del D.Lgs. n° 66/17 con le nuove modifiche da noi predisposto (non ufficiale).
Il MIUR ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 112 del 16/5/2017 Supplemento ordinario n. 23 gli otto decreti delegati previsti dall'art. 1 comma 181 della l. n° 107/15 sulla "buona scuola".
Qui si espongono i contenuti e le nostre osservazioni sul Decreto Legislativo n° 66/17 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica".
Il Decreto è si compone di 20 articoli, raccolti in 6 Capi.
Nell'ampio preambolo si citano le norme che sono state prese in considerazione per l'emanazione del Decreto.
CAPO I - Principi generali
art. 1 e 2
Art. 1 - Principi e finalità
In questo articolo sono enunciati i principi e le finalità posti a base della normativa emanata.
Viene introdotto per la prima volta il riferimento al principio dell'accomodamento ragionevole, di cui all'art. 24 della Convenzione ONU sulle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con l. n° 18/09.
OSSERVAZIONI
E' stato criticato il fatto del mancato recepimento anche della definizione di "accomodamento ragionevole" contenuto nell'art. 2 della stessa Convenzione ONU.
Si può però osservare in proposito che tale definizione è implicitamente richiamata data la citazione della Convenzione ONU contenuta nel preambolo al Decreto.
Si sottolinea l'importanza del progetto individuale che deve essere condiviso "fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici o privati, operanti sul territorio".
Nel comma 2 si esplicita che il decreto "promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale."
Art. 2 - Ambito di applicazione
Precisa che il presente decreto si applica esclusivamente agli alunni certificati con disabilità ai sensi dell'art. 3 della l. n° 104/92.
AGGIORNAMENTO DEL 30/8/2019
Il D.Lgs n° 96/19 ha abrogato il comma 2 dell'art. 2 nel quale veniva ribadita l'importanza del PEI, specificando che deve essere condiviso e che è "parte integrante del progetto individuale di cui all'art. 14 della legge 328/2000".
CAPO II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica
art. 3 e 4
Applica la delega relativa ai numero 3 e 4 della lettera c) del comma 181 dell'art. 1 della legge di delega n° 107/15.
Art. 3 - Prestazioni e competenze
L'articolo riguarda i livelli essenziali, elencando prestazioni e competenze dei diversi soggetti pubblici che debbono intervenire nel processo inclusivo.
L'Amministrazione Scolastica deve provvedere a:
- assegnare i docenti per il sostegno didattico;
- definire l'organico del personale ATA tenendo conto della presenza di alunni con disabilità certificata e in particolare "all'assegnazione dei collaboratori scolastici [...] anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale".
Importante è la specifica che per la prima volta esplicita che tale assegnazione deve essere fatta "tenendo conto del genere" delle alunne e degli alunni certificati cui occorre prestare assistenza.
OSSERVAZIONI
E' importante la novità che esplicita in una norma il rispetto del genere dell'alunno nell'assegnazione dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche per l'assistenza igienica.
E' importante il successivo comma 3 nel quale si prevede entro 180 giorni un adeguamento dei criteri e dei paramenti per la formulazione degli organici dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche al fine di realizzare una migliore qualità di assistenza igienica degli alunni con disabilità nel rispetto del principio di adeguamento del numero di tale personale al numero degli alunni con disabilità presenti nelle scuole ed al rispetto del loro genere, di cui al precedente comma 2 lett. b) e c).
3. assegnare un contributo economico alle scuole statali o paritarie proporzionale al numero degli alunni "con disabilità accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti."
OSSERVAZIONI
Tale espressione deve logicamente e sistematicamente essere intesa con riguardo solo alle scuole statali e paritarie che realizzano l'inclusione scolastica; ne dovrebbero pertanto rimanere escluse le scuole statali e paritarie con "particolari finalità" (scuole speciali) di cui all'art. 324 del T.U. D.Lgs. n° 297/94.
Sembra irragionevole che un decreto che vuole "promuovere" l'inclusione scolastica fornisca mezzi finanziari alle scuole speciali che invece realizzano percorsi didattici opposti. Se dovessero sorgere difficoltà interpretative sarà la magistratura a doverle sciogliere.
Si dovrà pure evitare il rischio che scuole non speciali, che quindi praticano l'inclusione, cerchino un maggior numero di iscrizioni di alunni con disabilità per lucrare maggiori contributi, stante anche la circostanza, non risolta nel decreto, che, dopo l'abrogazione del D.M. n° 141/99, non esiste più un tetto massimo al numero di alunni con disabilità nella stessa classe. Ci si potrebbe pertanto trovare con classi con elevato numero di alunni con disabilità nelle singole classi, la qual cosa indubbiamente snatura la qualità dell'inclusione scolastica.
Glie Enti locali devono continuare a garantire:
- l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui all'art. 13 comma 3 della l. n° 104;
- il trasporto gratuito a scuola;
- "l’accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali."
Tali funzioni continuano ad assere ripartite tra:
- I Comuni per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (primaria e secondaria di primo grado)
- Le Province, oggi Regioni o Enti cui esse hanno attribuito tale compito (città metropolitane, enti di area vasta, consorzi di comuni, ecc.), secondo quanto stabilito nelle l. n° 56/14 e l. n° 208/15, art. 1 comma 947.
Importante la previsione del comma 4 che entro 180 giorni dovranno essere uniformati a livello nazionale i criteri circa il profilo professionale e i percorsi formativi per gli assistenti all'autonomia e la comunicazione "in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'art. 3 comma 2 lett. c)". Quest'ultima espressione è stata introdotta su espressa richiesta dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) al fine di risolvere in via legislativa la confusione operata in alcune regioni, come la Sicilia, tra i compiti di assistenza educativa, specifici degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, e quelli di assistenza igienica agli alunni con disabilità, attribuiti esclusivamente ai collaboratori e collaboratrici scolastiche dal CCNL comparto scuola 2003 e successivi negli artt. 47 e 48 e nella Tab. A.
AGGIORNAMENTO DEL 30/8/2019
Il D.Lgs n° 96/19 ha modificato la dicitura del comma 4 per sottolineare maggiormente "le diverse competenze dei collaboratori scolastici" rispetto a quelle degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione forniti dagli Enti Locali, accogliendo così le richieste delle associazioni su questo importante punto.
OSSERVAZIONI
Essendo l'assistenza igienica contenuto di un livello essenziale, valido cioè come diritto degli alunni con disabilità su tutto il territorio nazionale (art. 117 comma 2, lett. m) della Costituzione), l'individuazione dei soggetti tenuti a svolgerla rientra tra le competenze dello Stato e non delle singole Regioni.
AGGIORNAMENTO DEL 30/8/2019
Sempre il D.Lgs n° 96/19 ha aggiunto all'art. 3 il comma 5 bis che prevede che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove modifiche del D.Lgs. n° 66/17 (12/9/2019), la Conferenza Unificata (Stato-Regioni) approvi un accordo che definisca "le modalità attuative degli interventi e dei servizi" di competenza degli Enti Locali, nonchè i loro "standard qualitativi".
Art. 4 - Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica
L'art. 4, applicativo del n° 4 della lett. c) del comma 181 dell'art. 1 della legge di delega n° 107/15, indica i criteri cui dovrà attenersi l'INVALSI per formulare gli "indicatori per valutare la qualità dell'inclusione scolastica" realizzata nelle singole scuole e nelle singole classi.
a) "Livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica (PAI)".
In base a tale criterio ogni scuola dovrebbe formulare annualmente un PAI ed inserire nel PTOF gli indicatori previsti dall'INVALSI, indicando a che livello sono stati raggiunti ed esplicitando come obbiettivi da raggiungere, quelli in cui risulta deficitaria.
b) "Realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche" degli alunni.
Ciascuna scuola dovrebbe esplicitare i criteri che ha utilizzato per la formulazione del PEI di ciascun alunno, tenendo conto dei bisogni educativi scaturenti anche dalle diverse situazioni di disabilità.
c) "Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione".
Ogni scuola dovrebbe esplicitare come, quando e quanto ha coinvolto i diversi soggetti operanti per l'inclusione, ad esempio docenti curricolari, per il sostegno, assistenti per l'autonomia e la comunicazione, collaboratori e collaboratrici scolastiche e altri soggetti come espresso nell'art. 9 comma 9 dello stesso D.Lgs:
"In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’inclusione scolastica. In sede di definizione dell’utilizzazione delle risorse complessive destinate all’istituzione scolastica ai fini dell’assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell’ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall’accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio."
d) "Realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative".
Ogni scuola dovrebbe esplicitare quali e quanti corsi di aggiornamento ha organizzato, per quale tipo di personale e su quali contenuti.
e) "Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione".
Ogni scuola dovrà esplicitare se ha tenuto conto dei diversi criteri valutativi relativi alla scuola del primo e del secondo ciclo.
Il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione è espressamente indicato già nella legge delega nella rubrica del comma 181 lett. c) sopra citata.
f) "Grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola".
Ogni scuola dovrà esplicitare se e quanto gli ausili e i sussidi didattici, anche tecnologicamente avanzati, ivi compresi i libri di testo, siano accessibili o siano stati adattati a favore degli alunni con diverse tipologie di disabilità.
E' assai importante che si preveda l'obbligo di inserire nei "protocolli" (questionari) di valutazione e autovalutazione del sistema di istruzione anche gli indicatori di qualità concernenti l'inclusione scolastica e che la loro formulazione venga effettuata "sentito l'osservatorio permanente per l'inclusione scolastica" del MIUR. Ciò determinerà una "concorrenza positiva" tra le scuole non solo, come è oggi, rispetto all'eccellenza organizzativa e di apprendimento realizzata per gli alunni senza disabilità, ma anche per quelli con disabilità. Potrà così avvenire che scuole oggi risultanti eccellenti, poichè non si tiene conto in modo significativo degli indicatori della qualità dell'inclusione scolastica, potrebbero vedersi abbassare tale valutazione ove risultassero livelli scarsi della qualità inclusiva realizzata; viceversa scuole oggi valutate a livello di semplice sufficienza potrebbero ricevere una valutazione maggiore se dimostrassero di aver realizzato un'eccellente qualità inclusiva.
Capo III - Procedure di certificazione e documentazione
per l'inclusione scolastica
art. 5 - Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5/2/1992 n. 104
AGGIORNAMENTO del 9/1/2019
Il comma 1138 dell'art. unico della legge di bilancio 2019 n° 145/18
ha prorogato al 1/9/2019 l'entrata in vigore di questo articolo
originariamente prevista dal 1/1/2019
AGGIORNAMENTO DEL 30/8/2019
Il D.Lgs n° 96/19 ha modificato in varie parti questo articolo.
Il testo descrittivo sotto riportato si riferisce quindi alla versione finale dell'articolo 5.
Il Capo III, costituito dall'unico art. 5 concernente l'accertamento medico-legale della disabilità in età evolutiva, anche ai fini scolastici e la successiva redazione del Profilo di Funzionamento, è una delle maggiori novità del decreto.
Esso modifica radicalmente la formulazione originaria della stessa norma contenuta nello schema di decreto n° 378 approvato dal Governo il 14/1/2017 e modifica altresì sia l'art. 4 che l'art. 12 della l. n° 104/92.
Infatti la norma originaria attribuiva alla commissione medico-legale sia la funzione di accertamento che quella di valutazione dei bisogni educativi e delle conseguenti risorse per l'alunno.
Adesso invece si mantiene l'attuale distinzione netta, sia per compiti che per composizione, di due commissioni:
- quella medico-legale dell'INPS per l'accertamento della disabilità, anche ai fini scolastici,
- quella dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell'ASL integrata dalla famiglia e da un docente della scuola per la redazione del Profilo di Funzionamento (che integra la vecchia Diagnosi funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale).
In concreto l'iter procedurale che ne consegue è il seguente:
- I genitori, probabilmente sempre tramite il medico di famiglia e la procedura informatica dell'INPS, fanno richiesta per la visita di accertamento della disabilità ai sensi dell'art. 3 della l. n° 104/92 all'INPS. La domanda deve essere "corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale".
- Contestualmente la famiglia può richiedere che la stessa Commissione provveda anche all'"accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del Profilo di Funzionamento". (novità importante introdotta dal D.Lgs n° 96/19)
- Entro 30 giorni l'INPS comunica la data della visita.
- Quando l'accertamento di disabilità riguarda una persone in età evolutiva (cioè minori), le commissioni medico-legali sono così costituite:
- un medico legale che le presiede;
- un medico "specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile (novità di questo decreto!);
- un medico "specialista nella patologia che connota la condizione di salute" del richiedente (novità di questo decreto!);
- "un assistente specialistico o un operatore sociale, o uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche" individuato dall'ente locale o dall'INPS;
- un medico dell'INPS;
- un esperto per ciascuna delle associazioni ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS.
- La famiglia trasmette la certificazione di disabilità, anche ai fini scolastici, redatta sulla base dell'ICD:
- all'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL di residenza, per la redazione del Profilo di Funzionamento secondo l'ICF;
- al comune di residenza, per la predisposizione del Progetto individuale previsto dall'art. 14 della l. n° 328/2000;
- alla scuola, per la redazione del PEI.
L'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL è composta da:
- "uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
- almeno due delle seguenti figure:
- un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione,
- uno psicologo dell’età evolutiva,
- un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza."
L'Unità di Valutazione Multidisciplinare redige il Profilo di Funzionamento secondo il modello bio-psico-sociale dell'ICF (Classificazione Internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute):
- "con la collaborazione dei genitori",
- "con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno" della scuola cui è iscritto l'alunno.
- Il D.Lgs n° 96/19 ha introdotto anche la possibilità che, nelle sole scuole secondarie di secondo grado, possa partecipare alla redazione del Profilo di Funzionamento anche lo stesso studente con disabilità, "nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile".
Il nuovo Profilo di Funzionamento:
- unifica la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale;
- consiste nella descrizione delle funzioni corporee danneggiate, ivi comprese quelle intellettive, e delle potenzialità delle singole persone, tenendo conto delle "facilitazioni" e delle "barriere" presenti nel contesto di vita della persona. Ciò significa che non si guarda più alla disabilità solo come "realtà ontologica" della persona, come previsto dall'art. 3 della l. n° 104/92, ma il livello di gravità della stessa può essere attenuato o peggiorato dalle situazioni contestuali, ad esempio presenza o meno di barriere architettoniche o senso-percettive, livello degli strumenti tecnologici a disposizione, organizzazione della scuola, presenza di risorse umane e materiali, livello della formazione degli operatori, atteggiamento rispetto alla disabilità della comunità in cui la persona si trova a vivere, ecc. Tutto ciò facilita o meno il livello di partecipazione e di inclusione scolastica e sociale della persona;
- "definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica" (insegnante per il sostegno, assistenza, ausili, ecc.), ma non ne definisce anche la quantità. Il numero di ore di sostegno o di assistenza infatti deve essere indicata nel PEI (vedi successivo art. 7, comma 2, lett. d).
- "E' aggiornato ad ogni passaggio di grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonchè in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona."
Sulla base del Profilo di Funzionamento vengono redatti:
- il Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della l. n° 328/2000 da parte del Comune di residenza (su richiesta e in collaborazione con la famiglia e d'intesa con gli operatori della ASL e della scuola).
- il Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte del consiglio di classe, "con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, nonchè con il necessario supporto dell'Unita di Valutazione Multidisciplinare" e, nelle sole scuole secondarie di secondo grado, con "la partecipazione attiva degli studenti" con disabilità (vedi successivo art. 7 comma 2).
Il comma 6 dell'art. 5 prevede l'emanazione entro 180 giorni di un decreto interministeriale, previa intesa Stato-Regioni, contenente le linee guida per l'attuazione dettagliata di quanto previsto da questo articolo.
Il D.Lgs n° 96/19 ha stabilito nel nuovo comma 6 ter che tali linee guida, "a fronte di nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale."
OSSERVAZIONI
La novità del presente testo rispetto a quello della bozza originaria di metà gennaio 2017 sta nel fatto che il Parlamento ha recepito gli emendamenti delle associazioni separando nettamente la composizione e le funzioni della commissione medico-legale per gli accertamenti di disabilità, anche ai fini scolastici, da quella per la redazione del Profilo di Funzionamento. Ciò non costituisce una novità rispetto al precedente sistema che opportunamente viene confermato rispetto all'arretramento costituito dalla bozza originaria, che attribuiva all'unica commissione medico-legale anche le funzioni oggi assegnate all'Unità Multidisciplinare di Valutazione.
La novità sta invece proprio nell'oggetto di questa seconda commissione che non si limita a formulare la Diagnosi Funzionale, ma redige il Profilo di Funzionamento che, come detto, viene formulato sulla base dei criteri dell'ICF che finalmente viene attuato dopo essere stato per anni oggetto di discussione e convegni.
Data la novità, l'art. 19 dello stesso decreto ai commi 1 e 2 stabilisce che l'entrata in vigore di questa normativa avverrà a partire dal 1/1/2019 (prorogata poi al 1/9/2019 dal comma 1138 dell'art. unico della legge di bilancio 2019 n° 145/18). Ciò significa che questa normativa si applicherà alla documentazione che dovrà essere consegnata all'atto dell'iscrizione scolastica per l'anno scolastico 2020-2021.
Questo intervallo temporale dovrebbe favorire un programma di aggiornamento non solo del personale scolastico, ma anche socio-sanitario sull'ICF e sul Profilo di Funzionamento, senza il quale la norma rimarrebbe di difficile, se non addirittura erronea, applicazione. Sarà importante quindi che il Piano Triennale Ministeriale di aggiornamento obbligatorio in servizio dia priorità a questi aspetti e a quelli che ad essi conseguono, come si vedrà oltre.
CAPO IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione
art. 6-11
Il Capo IV costituisce l'innovazione maggiore del decreto rispetto al sistema attualmente in vigore.
Art. 6 - Progetto individuale
Questo articolo riguarda la formulazione Progetto Individuale, di cui all'art. 14 della l. n° 328/00, da parte del Comune di residenza su richiesta ed in collaborazione con la famiglia e sulla base del Profilo di Funzionamento, "d’intesa con la competente Azienda sanitaria locale" e "con la partecipazione di un rappresentante dell’istituzione scolastica interessata".
OSSERVAZIONI
Il Progetto Individuale previsto dall'art. 14 della l .n° 328/00, che per molti anni è stato trascurato, viene particolarmente evidenziato nel decreto, probabilmente anche a seguito di un crescente numero di sentenze degli ultimi anni che ne hanno messo in luce l'obbligatorietà a carico dei comuni della sua redazione ed attuazione nel momento che la famiglia lo richieda. Laddove la famiglia non chieda la formulazione del Progetto Individuale si procederà immediatamente alla formulazione del PEI.
Anche se il successivo art. 19 ai commi 2 e 6 prevede l'entrata in vigore di tale normativa a partire dal 1/9/2019 (come da proroga prevista dal comma 1138 dell'art. unico della legge di bilancio 2019 n° 145/18), è da tener presente che il Progetto Individuale è già previsto dal già citato art. 14 della l. n° 328/00 e può quindi essere già richiesto dalla famiglia al comune anche prima di tale data.
Art. 7 - Piano Educativo Individualizzato
AGGIORNAMENTO DEL 30/8/2019
Il D.Lgs n° 96/19 ha modificato in molti punti l'art. 7 dedicato al PEI (Piano Educativo Individualizzato).
La descrizione che segue si riferisce quindi alla nuova versione definitiva dell'art. 7.
Il comma 2 dell'art. 7 stabilisce che il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è formulato sulla base della certificazione di disabilità ai fini scolastici e del Profilo di Funzionamento "avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF ".
Il PEI "è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) di cui all’articolo 9, comma 10", che prevede sia composto:
- dai docenti della classe dell'alunno con disabilità,
- "con la partecipazione dei genitori", o del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno,
- con la partecipazione "delle figure professionali specifiche, interne (collaboratori scolastici) ed esterne (Assistenti per l'autonomia e la comunicazione e/o operatori dei soggetti del terzo settore convenzionati con la scuola per specifici progetti) all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe" e con l'alunno con disabilità,
- "con il necessario supporto dell'unita di valutazione multidisciplinare" della ASL.
- Inoltre, nelle sole scuole secondarie di secondo grado, "è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità nel rispetto del principio di autodeterminazione."
Rispetto ai contenuti viene stabilito che il PEI:
"c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione (art. 12 comma 3 l. n° 104/92), dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati".
"d) esplicita:
- le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe,
- le modalità di verifica,
- i criteri di valutazione,
- gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici,
- la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata",
- gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario (collaboratori scolastici) nell’ambito del plesso scolastico,
- la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione" forniti dagli enti locali.
E' importante che venga ribadito esplicitamente che è il GLO, composto da persone che conoscono bene l'alunno e la realtà scolastica, ad individuare ed indicare nel PEI la quantificazione delle ore di sostegno e di assistenza igienica, di base e per l'autonomia e alla comunicazione ritenute necessarie.
E' pure importante che vengano ulteriormente distinte le diverse mansioni dei collaboratori scolastici (assistenza igienica e di base) da quelle degli assistenti degli Enti Locali (assistenza per l'autonomia e la comunicazione).
Infine è importante che debbano essere esplicitati i criteri di valutazione che sono differenti per la scuola del primo ciclo (art. 16 comma 2 l. n° 104/92 e O.M. n° 90/01 art. 11 commi 11 e 12) e per quella del secondo ciclo (art. 16 comma 3 l. n° 104/92 e O.M. n° 90/01 art. 15).
"e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione".
Questa specifica è importante per fugare le interpretazioni che ritengono che l'alternanza scuola-lavoro non sia obbligatoria per gli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado che seguono un PEI differenziato.
"f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale".
Riprende quanto era già previsto sugli accordi di programma dall'art. 132 comma 1 lett. a) della l. n° 104/92 sia quanto era previsto dall'art. 5 del DPR 24/2/1994 (che viene abrogato da questo D.Lgs).
"g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona."
Quella di redigere il PEI provvisorio entro giugno è una novità molto importante, fortemente e lungamente chiesta dalle associazioni, che garantisce finalmente che le risorse ritenute utili dal GLO, e quindi previste nel PEI, (sostegno e assistenza, ausili, trasporto, ecc.) possano essere richieste con tempi adeguati per essere concretamente assegnate fin dall'inizio dell'anno scolastico a metà settembre.
"Nel passaggio tra i gradi di istruzione è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed [il PEI] è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".
Queste norme erano già contenute in normativa secondaria precedente ed è bene che adesso risultino in un atto avente forza di legge.
"h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni".
Anche questo ricalca la normativa precedente.
Il D.Lgs n° 96/19 ha introdotto all'art. 7 il comma 2 bis che prevede che non si possano aumentare le dotazioni di organico dei docenti e del personale ATA delle scuole neppure per l'adeguamento alle situazioni di fatto.
Le associazioni hanno chiesto ripetutamente durante tutto l'iter di approvazione del decreto di modifica n° 96/19 di eliminare questo comma, in quanto ritenuto in probabile contrasto con le sentenze della Corte Costituzionale n° 80/2010 e n° 275/16. Purtroppo però il Governo non ha tenuto conto di questa richiesta.
Con il nuovo comma 2 ter il D.Lgs n° 96/19 prevede l'emanazione entro metà novembre 2019 di un un decreto ministeriale che definisca "le modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI da adottare da parte delle istituzioni scolastiche".
E' importante che sia previsto un modello di PEI da adottare uniformemente a livello nazionale.
Art. 8 - Piano per l'inclusione
Riguarda il Piano per l'inclusione e prevede che:
"Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per
- l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni" alunno
- "il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento
- progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica."
Art. 9 - Gruppi per l'inclusione scolastica
Riguarda i Gruppi per l'inclusione scolastica già esistenti e quelli di nuova istituzione: GLIR, GIT, GLI, GLO.
Il comma 1 dell'art. 9 sostituisce integralmente l'art. 15 della l. n° 104/92 che descrive nello specifico tutti i quattro gruppi per l'inclusione:
1. GLIR
I commi da 1 a 3 del nuovo art. 15 della l. n° 104/92 riguardano il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR) che deve essere istituito presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale (USR) a partire dal 1/9/2017.
Il GLIR è presieduto dal Direttore dell'USR o suo delegato ed è composto da "rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica."
"La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR" vengono demandate ad un Decreto Ministeriale che è stato già emanato il 26/4/2018 con il numero 338, essendo questi commi in vigore già dal 1/9/2017.
2. GIT
I commi da 4 a 7 del nuovo art. 15 della l. n° 104/92 riguardano invece il nuovo Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT) che deve essere costituito in ciascuna provincia o città metropolitana a partire dal 1/9/2019.
Il GIT è:
- nominato dal Direttore dell'USR,
- presieduto e coordinato da un dirigente tecnico o un dirigente scolastico,
- "composto da personale docente esperto nell’ambito dell’inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative".
Il GIT "agisce in coordinamento con l’ufficio scolastico regionale" svolgendo le seguenti funzioni:
- Conferma o esprime un parere difforme sulle richieste di ore di sostegno inviate annualmente dai dirigenti scolastici all'USR (vedi successivo art. 10),
- "supporta le istituzioni scolastiche:
- nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF,
- nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l’Inclusione della singola istituzione scolastica,
- nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva."
"Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:
a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;
b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali"
"Le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica" saranno definite da un Decreto Ministeriale di prossima emanazione.
3. GLI
I commi 8 e 9 del nuovo art. 15 della l. n° 104/92 riguardano il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) che deve essere istituito presso ciascuna istituzione scolastica a partire dal 1/9/2017.
Il GLI "è nominato e presieduto dal dirigente scolastico" ed è composto da:
- "docenti curricolari,
- docenti di sostegno,
- eventualmente da personale ATA,
- specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica,"
- "un rappresentante dell’ente territoriale competente" solo "in sede di definizione dell’utilizzazione delle risorse complessive destinate all’istituzione scolastica ai fini dell’assistenza" di sua competenza.
Il GLI, anche collaborando con "il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio", "ha il compito di supportare":
- il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione
- i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI".
Inoltre "in sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto:
- degli studenti,
- dei genitori,
- e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’inclusione scolastica.
In sede di definizione dell’utilizzazione delle risorse complessive destinate all’istituzione scolastica ai fini dell’assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell’ente territoriale competente".
OSSERVAZIONI
Vengono elevati a rango di norma legislativa il PAI (Piano annuale per l'inclusione - art. 8) che è parte integrante del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) e il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione - art. 9 comma 1), organo di consulenza delle singole scuole.
La nuova composizioni del GLI sembra però riduttiva rispetto a quella del precedente GLHI previsto dall'originario art. 15 comma 2 della l. n° 104/92, dal momento che genitori, studenti e associazioni non sono più membri di diritto dello stesso per le funzioni di consulenza ai singoli consigli di classe per la realizzazione dei PEI degli studenti con disabilità, ma solo per la definizione e attuazione del PAI.
4. GLO
I commi 10 e 11 del nuovo art. 15 della l. n° 104/92 riguardano il nuovo Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) che deve essere istituito per ciascun alunno con disabilità frequentate la scuola.
Il GLO ha il compito di definire il PEI e verificare il processo di inclusione del singolo alunno, tenendo conto del Profilo di Funzionamento.
"Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto:
- dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe,
- con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale",
- con la partecipazione "delle figure professionali specifiche, interne (collaboratori scolastici) ed esterne (Assistenti per l'autonomia e la comunicazione e/o operatori dei soggetti del terzo settore convenzionati con la scuola per specifici progetti) all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe" e con l'alunno con disabilità,
- "con il necessario supporto dell'unita di valutazione multidisciplinare" della ASL.
- Inoltre, nelle sole scuole secondarie di secondo grado, "è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità nel rispetto del principio di autodeterminazione."
OSSERVAZIONI
E' la prima volta che una norma identifica e definisce il GLO, anche se era entrato ormai da molti anni nella prassi, pur con varie e diverse denominazioni (GLHO, GLH, GIO, gruppo PEI, ecc.), per indicare le persone che avevano il compito di redigere e verificare il Profilo Dinamico Funzionale ed il PEI degli alunni con disabilità.
Nella sostanza pertanto non viene introdotta nessuna modifica, ma viene finalmente data rilevanza normativa a tale gruppo definendone giuridicamente compiti e composizione.
Il comma 2 dell'art. 9 del D.lgs. n° 66/17 prevede che il MIUR indichi le "modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione."
I nuovi commi 2 bis e 2 ter demandano ad un Decreto Ministeriale l'individuazione di scuole che diventino, senza "nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica", Centri Territoriali di Supporto (CTS) come "riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità." Si prevede anche la collaborazione dei CTS con i GIT "per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione".
Art. 10 - Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno
Descrive la nuova procedura per la richiesta e l'assegnazione delle misure di sostegno che prenderà avvio dall'anno scolastico 2020/2021 (come espressamente previsto dalla nuova formulazione dell'art. 19 comma 2):
1. Per quanto riguarda le ORE DI SOSTEGNO i commi 1 e 2 prevedono che:
- "Il Dirigente Scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia" degli alunni con disabilità "invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno."
- Successivamente il GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale) valuta le richieste di ore di sostegno presentate dei singoli dirigenti scolastici, e conferma o esprime parere difforme in merito all'USR (vedi il nuovo comma 4 dell'art. 15 della l. n° 104/92 come modificato dall'art. 9 comma 1 del D.lgs. n° 66/17).
- Infine "l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno".
Per dare graduale attuazione a questa nuova procedura, il nuovo comma 7 ter dell'art. 19 specifica che:
"Fino alla costituzione dei GIT di cui all’articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all’Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale procede all’assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT".
2. Per quanto riguarda le ORE DI ASSISTENZA all'autonomia e la comunicazione il comma 3 prevede che:
- "Il dirigente scolastico, in tempo utile per l’ordinato avvio dell’anno scolastico, trasmette sulla base dei PEI la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli Enti preposti".
- Gli Enti Locali poi "attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo" emanato dalla Conferenza Unificata (Stato-Regioni), di cui all’articolo 3, comma 5-bis.
OSSERVAZIONI
L'art. 18 comma 1 lett. a) del decreto abroga a partire dal 1/9/2019 il 5° periodo del comma 5 dell'art. 10 del D.L. n° 78/10, convertito con modificazioni dalla l. n° 122/10, che esplicitava che il numero di ore di sostegno dovesse essere indicato nel PEI dal GLHO. La norma abrogata aveva anche ottenuto un'interpretazione importante della Corte di Cassazione con la Sentenza n° 25011/14, secondo la quale il numero delle ore di sostegno indicate nel PEI era vincolante per l'amministrazione scolastica. Questo ha sempre permesso alle famiglia di ottenere con ricorso ai TAR il numero di ore indicato nel PEI qualora l'amministrazione scolastica ne avesse assegnato un numero inferiore. Si aveva il timore che abrogando la norma decadesse anche l'efficacia della sentenza.
In realtà però la stessa disposizione abrogata ora è stata inserita direttamente nel testo definitivo del D.Lgs. n° 66/17 all'art. 7 comma 2 e all'art. 9 comma 10. Pertanto rimane valida per le famiglie la possibilità di pretendere che l'amministrazione scolastica assegni tutte le ore indicate nel PEI.
Art. 11 - Sezioni per il sostegno didattico
Istituisce "per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico" nell'ambito dei ruoli del personale docente.
CAPO V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
art. 12 - Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
Questo Capo, costituito dal solo art. 12, concerne la specializzazione per il sostegno per le scuole dell'infanzia e primaria.
Si accede ai corsi annuali di specializzazione, che rimangono di 60 CFU comprensivi di 300 ore di tirocinio (12 CFU), con la laurea in scienze della formazione primaria ed il possesso, oltre ai 31 CFU già previsti da tempo nel corso di laurea per tutti i docenti di infanzia e primaria, di ulteriori 60 CFU sulle didattiche dell'inclusione realizzati durante il corso di laurea o con insegnamenti aggiuntivi o con riconoscimento di attività di "tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione".
Con un successivo decreto ministeriale verranno fissati i piani di studio del corso di specializzazione, nonché i contenuti dei 60 crediti formativi necessari per accedervi.
OSSERVAZIONI
La portata dell'innovazione degli ulteriori 60 CFU per l'accesso al corso di specializzazione è ridimensionata dalle modalità del loro riconoscimento tramite le attività di tirocinio e di discussione della tesi.
CAPO VI - Ulteriori disposizioni
art. 13-20
Questo Capo finale comprende varie norme.
In particolare si dà attuazione ai punti dalla lett. c) del comma 181 della l. n° 107/15: n° 7 e n° 8 sulla formazione in servizio obbligatoria per dirigenti, docenti e collaboratori scolastici, n° 2 sulla continuità didattica dei docenti per il sostegno e n° 9 sull'istruzione domiciliare.
Art. 13 - Formazione in servizio del personale della scuola
Quanto alla formazione obbligatoria in servizio viene previsto che il Piano nazione di formazione deve garantire "le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto". La condizione che ciò debba avvenire "nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili", dovrebbe significare che, fra tutte le tipologie di interventi finanziabili, quelle relative ai docenti che hanno in classe alunni con disabilità debbano essere prioritarie.
Come pure prioritarie devono essere quelle rivolte ai collaboratori e alle collaboratrici scolastiche che sono espressamente tenuti "a partecipare periodicamente a suddette iniziative formative" per i compiti di accoglienza e assistenza igienica degli alunni con disabilità.
Quanto ai dirigenti scolastici è da supporre che nei concorsi e nei corsi-concorsi le aree relative alla normativa e all'organizzazione dell'inclusione scolastica non possano più essere opzionali, come sino ad oggi è avvenuto. Sarà cura degli apposti successivi provvedimenti ministeriali regolamentare puntualmente tutto ciò.
Art. 14 - Continuità del progetto educativo e didattico
Questo articolo è dedicato a dare una normativa più di tutela del principio della continuità didattica, molto attesa dalle famiglie.
L'esito non è certo rassicurante, poichè è previsto il verificarsi di numerose condizioni prima della realizzazione di tale diritto:
a. Quanto ai docenti a tempo indeterminato (di ruolo) nulla è detto e pertanto permane la normativa vigente che essi dopo 5 anni possono chiedere il trasferimento su posto comune e di anno in anno posso chiedere il trasferimento su altro posto di sostegno.
b. Quanto ai docenti precari il comma 3 per l'applicazione del principio della continuità prevede un'importante innovazione consistente nel fatto che il dirigente scolastico "valutati l'interesse [...] dell'alunno [...] e l'eventuale richiesta della famiglia" possa proporre lo stesso posto al docente di sostegno dell'anno precedente, purchè il docente abbia il "titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all’articolo 12".
La possibilità di conferma del docente precario dell'anno precedente da parte del dirigente scolastico è inoltre subordinata al rispetto dei diritti dei docenti a tempo indeterminato (ad es. trasferimento, assegnazione provvisoria o nuova immissione in ruolo su quel posto).
Infine è da tener presente che "le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro", prima dell'emanazione del quale nessun dirigente scolastico darà attuazione al principio di continuità ivi previsto.
Il comma 4 dell'art. 14 garantisce invece la continuità didattica dello stesso docente durante lo stesso anno scolastico. Infatti viene richiamato espressamente l'art. 461 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n° 297/94 secondo il quale:
"non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive."
Il MIUR, purtroppo, ha più volte affermato che tale art. 461 citato riguarda però solo i docenti a tempo indeterminato (di ruolo) e non anche quelli precari.
OSSERVAZIONI
L'articolazione dell'art. 14 purtroppo produce dei risultati deludenti in merito alla continuità didattica, di gran lunga inferiori all'ampiezza del principio di delega contenuto alla fine del n° 2 della lett. c) del comma 181 della l. n° 107/15 che prevedeva chiaramente la garanzia di "rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione".
Bisogna anche considerare che senza l'emanazione del Decreto Ministeriale che definisca le modalità attuative previste nel comma 3 per i docenti precari, la già scarsa continuità ivi prevista è di fatto irrealizzabile.
Inoltre nel testo vi sono degli errori formali che, pur se segnalati dalle Associazioni in sede di audizione delle Commissioni parlamentari prima dell'approvazione del D.Lgs. n° 96/19, sono stati mantenuti nel testo definitivo.
- Sicuramente per pura svista dovuta alla fretta, permane nel testo definitivo del comma 3 la limitata previsione secondo la quale gli insegnanti per il sostegno non di ruolo, per i quali si potrà applicare la normativa sulla continuità didattica, sono solo quelli specializzati "di cui all'art. 12" dello stesso decreto. L'art. 12 però si riferisce ai soli docenti per il sostegno di scuola dell'infanzia e primaria. Non avendo accettato la proposta delle associazioni di eliminare il riferimento a questo articolo, non si garantisce il diritto alla continuità anche per i docenti non di ruolo specializzati di scuola secondaria di I e II grado.
- Nel testo definitivo del comma 3 inoltre si fa ancora riferimento a "quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015." Come segnalato dalle associazioni tale comma 131 è stato però abrogato dall'art. 4 bis del D.L. n° 87/18, convertito con modificazioni con l. n° 96/18. La cosa non è di lieve entità, poichè il comma 131 abrogato prevedeva il divieto di assegnare incarichi a tempo determinato al personale che avesse già avuto per 36 mesi lo stesso incarico. Se si continuasse a rispettare tale divieto, secondo quanto ancora scritto nel testo definitivo, si incorrerebbe in un sicuro contenzioso da parte del personale escluso, con gravissime conseguenze per il corretto funzionamento dell'amministrazione scolastica e di gravi danni erariali.
Non avendo il Governo accolto tali segnalazioni e non avendo quindi provveduto ad una riformulazione corretta del testo definitivo del decreto, sarà necessario formulare più correttamente questi aspetti nel previsto decreto ministeriale che deve definire le modalità applicative di questo articolo.
Art. 15 - Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
L'art. 15 è importante perchè istituzionalizza con norma avente forza di legge l'Osservatorio Ministeriale per l'inclusione scolastica introdotto dalla C.M. n° 262/88 e quindi regolato da diversi decreti ministeriali.
Esso ha adesso carattere stabile con compiti di consulenza e proposta e con una composizione che prevede come membri di diritto rappresentanti delle associazioni nazionali di persone con disabilità maggiormente rappresentative nel campo dell'inclusione scolastica (tra cui anche l'AIPD in seno alla FISH come da D.M. n. 686/2017), da studenti (con e senza disabilità) e da altri soggetti pubblici e privati.
La composizione e le modalità di funzionamento sono state definite con il previsto D.M. n° 645/17.
Correttamente si prevede che esso debba raccordarsi con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dalla l. n° 18/09 per monitorare l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e contribuire alla formulazione del "programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".
AGGIORNAMENTO DEL 30/8/2019
Il D.Lgs n° 96/19 ha aggiunto il seguente
Art. 15 bis - Misure d'accompagnamento
In tale nuovo articolo si stabilisce che il MIUR dovrà emanare un decreto nel quale siano "stabilite le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:
a) iniziative formative per il personale scolastico;
b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche."
Inoltre lo stesso decreto ministeriale dovrà definire "la composizione di un comitato istituito presso il MIUR per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento".
Art. 16 - Istruzione domiciliare
In attuazione del n° 9 della lett. c) del comma 181 della l. n° 107/15, l'articolo conferma il diritto all'istruzione domiciliare per alunni con o senza disabilità "per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie."
La norma comporterà la necessità di una nuova ordinanza in proposito che, abrogando quelle precedenti che richiedevano 30 giorni di preventiva degenza ospedaliera, regoli le modalità del procedimento di richiesta e di attuazione dell'istruzione domiciliare (vedi scheda 465. Istruzione in ospedale e a domicilio (Nota 1586/14)).
E' già previsto dal nuovo comma 2 bis anche un decreto ministeriale che definisca "le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare."
In questo modo si potranno evitare gli attuali equivoci interpretativi che hanno portato alcune scuole e USR a stabilire che non tutte le ore di sostegno assegnate debbano essere utilizzate presso il domicilio dell'alunno (vedi scheda n° 571. Le circolari dell’USR del Lazio sull’istruzione domiciliare (Note 32987/17 e 45274/18)), mentre il TAR Lazio ha invece affermato che tutte le ore assegnate vadano utilizzate al domicilio dell'alunno (vedei scheda n° 572. La scuola deve garantire l’istruzione domiciliare per tutte le ore di sostegno previste dal PEI (Tribunale Roma 17/4 e 2/8 2018)).
Art. 17 - Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
Fa salve le norme relative all'autonomia statutaria delle scuole del Trentino Alto Adige. Questo sta creando qualche problema a causa del bi e trilinguismo ad alunni con disabilità intellettiva di madre lingua italiana o di madrelingua tedesca.
Art. 18 - Abrogazioni e coordinamenti
Reca una serie di abrogazioni di norme incompatibili con le nuove norme contenute nel Decreto legislativo in esame.
Da evidenziare le abrogazioni previste al comma 1:
“a) Il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185.”
AGGIORNAMENTO del 9/1/2019
Il comma 1138 dell'art. unico della legge di bilancio 2019 n° 145/18 ha posticipato al 1/9/2019 le abrogazioni previste originariamente a partire dal 1/1/2019.
Art. 19 - Decorrenze e norme transitorie
L'art. 19 fissa delle decorrenze di entrata in vigore di varie norme del decreto in esame in relazione con le modifiche introdotte relative al Profilo di Funzionamento, alla procedura di richiesta delle risorse all'USR, all'istituzione dei nuovi gruppi di lavoro e ai nuovi corsi di specializzazione per il sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria.
Si evidenzia che il comma 2 prevede anche la soppressione del DPR del 24/02/1994 a partire dal 1/9/2019.
AGGIORNAMENTO del 9/1/2019
Il comma 1138 dell'art. unico della legge di bilancio 2019 n° 145/18 ha prorogato al 1/9/2019 l'entrata in vigore degli artt. per i quali originariamente era prevista l'entrata in vigore dal 1/1/2019.
AGGIORNAMENTO DEL 30/8/2019
Il D.Lgs n° 96/19 ha esplicitato che le norme inerenti le nuove certificazioni di disabilità in età evolutiva, anche ai fini scolastici, il Profilo di Funzionamento (Art. 5, commi da 1 a 5), il Progetto individuale (art. 6), il PEI (art. 7) e le nuove procedure per la richiesta di ore di sostegno e assistenza (art. 10) decorrono dal 1/9/2019 (comma 2) e che comunque si applicheranno al passaggio di grado d'istruzione (nuovo comma 7 bis). In particolare le nuove procedure di richiesta di risorse, previste dall'art. 10, "si applicano dall’anno scolastico 2020/2021".
Il nuovo comma 7 ter inoltre prevede che "Fino alla costituzione dei GIT di cui all’articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all’Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale procede all’assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT".
Art. 20 - Copertura finanziaria
Ribadisce che non devono derivare maggiori oneri a carico dell'erario oltre a quelli previsti dalla l. n° 107/15.
Vengono stanziate cospicue risorse per i GIT.
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
A.
Il testo finale del decreto legislativo è frutto di un intenso dialogo delle associazioni FISH e FAND con il Ministro dell'Istruzione e con le Commissioni parlamentari che hanno espresso il loro parere rispetto alla formulazione originaria del decreto (di metà gennaio 2017) ritenuta inaccettabile da parte delle stesse Federazioni. Le Commissioni parlamentari hanno recepito buona parte delle proposte emendative delle Associazioni ed il Ministro ha recepito i contenuti dei pareri delle Commissioni.
B.
Circa la formazione iniziale sulle didattiche inclusive dei docenti curricolari della scuola dell'infanzia e primaria non vi sono state novità, come pure i 60 CFU aggiuntivi per l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno si riducono a ben piccola cosa come già sopra detto.
C.
Novità positive si riscontrano invece per le nuove procedure relative alla certificazione della disabilità anche ai fini scolastici e alla formulazione del Profilo di Funzionamento. Sono state eliminate anche le incertezze circa chi debba quantificare le ore di sostegno e quelle di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presenti nel testo approvato nel 2017.
D.
Positive le norme circa la stabilizzazione dell'Osservatorio ministeriale sull'inclusione scolastica e dei GLIR. Lascia invece perplessità l'istituzione dei GIT, che dovrebbero verificare le richieste di ore di sostegno per i singoli alunni, senza conoscerli, e per i quali è stata prevista nell'art. 20 una forte spesa, pari a € 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019. Se i GIT sono stati introdotti per contenere le spese per i docenti di sostegno, tale impegno economico sembra eccessivo e contraddittorio.
E.
Positivo è pure riscontrare come, rispetto alla bozza originaria del decreto di gennaio 2017, le famiglie siano entrate, come era necessario, nella redazione del profilo di funzionamento e del PEI, nonchè nella redazione e attuazione del PAI in seno al GLI.
F.
Positivo infine il ruolo riconosciuto alle associazioni di persone con disabilità e loro familiari in seno all'Osservatorio Scolastico Ministeriale ed ai GLIR ed in alcune funzioni dei GIT e dei GLI.
Vedi anche la schede:
n° 611. Le nuove norme sull’inclusione scolastica: quali sono già applicabili? (DLgs 66/17)
n° 555. La valutazione degli alunni nel Decreto Legislativo n° 62/17
n° 557. Il decreto sul sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni (DLgs 65/17)
I contenuti di questa scheda (prima degli aggiornamenti indicati) sono stati ripresi e ampliati nel libro:
S. Nocera, N. Tagliani e AIPD, "La normativa inclusiva nella “Buona scuola”. I decreti della discordia", Erickson, Trento, 2017
Per informazioni clicca qui o guarda il volantino di presentazione.
Pubblicato il 19/5/2017
Aggiornato il 30/10/2019
Salvatore Nocera e Nicola Tagliani
Osservatorio sull’inclusione scolastica dell’AIPD Nazionale
Via Fasana, 1/b
00195 Roma
Tel. e Fax: 06/3723909 - 06/3789.7596-9230-9306
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