Organici di diritto per l’a.s. 2012-2013 (CM 25/12)
- Personale scolastico
- Insegnanti curricolariInsegnanti di sostegnoNumero alunni per classeSicurezza a scuola
È qui da sottolineare che il DPR citato all'art. 5 comma 2 stabilisce che "di norma" tutte le prime classi frequentate da alunni con disabilità non debbono avere più di 20 alunni.
Il termine "di norma" consente delle "eccezioni" che sono previste dall'art. 4 dello stesso DPR per tutte le prime classi, comprese quelle con alunni con disabilità, sino ad un massimo del 10%; ciò significa che al massimo le prime classi con alunni con disabilità non debbono superare i 22 alunni.
E' poi da tener presente che l'apposito paragrafo della Circolare concernente i posti di sostegno ribadisce il principio secondo cui:
"Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni."
"Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza delle aule, il rispetto delle norme sulla sicurezza, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana."
Manca però un riferimento esplicito agli alunni certificati con grave disabilità che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n° 104/92, hanno diritto di precedenza nell'accesso ai servizi previsti dalla stessa L. n° 104/92 tra cui quello scolastico.
È da ritenere però che se le classi provengono da prime formate con il tetto massimo di 20 alunni perchè frequentate da alunni con disabilità, il numero di tali alunni non possa superare, anche in tale circostanza, il numero di 22, per la logica secondo cui non avrebbe senso stabilire la formazione di prime classi con un tetto massimo che poi però possa essere sforato sino a 30.Un successivo paragrafo della Circolare riguarda la dotazione degli organici preso i Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti di cui al D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632 della L. n° 296/06. Manca in esso qualunque riferimento agli alunni con disabilità.
Siccome però all'inizio della Circolare è stato richiamato il DPR n° 81/09 è da ritenere che anche a queste classi si applichi il tetto previsto dall'art. 5 dello stesso DPR.
Inoltre è da ricordare che già la O.M. n° 455/97, richiamata espressamente dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01, stabilisce che anche nelle classi dei corsi per gli adulti agli alunni con disabilità spettino ore di sostegno; secondo la L. n° 296/06, art. 1 comma 605 lett. b), queste debbono corrispondere alle loro "effettive esigenze".
AGGIORNAMENTO DEL 23 MAGGIO 2012
E' da sottolineare che lo schema di Decreto Interministeriale, di prossima registrazione alla Corte dei Conti e trasmesso con la C.M. n° 25/12, all'art. 12 comma 7 stabilisce in modo tassativo che:
"in presenza di più di due alunni con disabilità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni."
Tale norma deve essere tenuta presente specie nelle scuole superiori dove troppo spesso si notano classi con più di 2 alunni con disabilità che superano anche abbondantemente il tetto massimo di 20 alunni.
OSSERVAZIONI
Si invitano i Dirigenti Scolastici a pretendere dagli Uffici Scolastici Regionali il rispetto delle norme sopra citate con riduzione del numero di alunni o eventuale sdoppiamento di classe in caso di eccesso.
Si invitano inotlre le famiglie a chiedere ai Dirigenti Scolastici di conoscere, possibilmente per iscritto, prima dell'inizio dell'anno scolastico se le classi sono state formate nel rispetto di quanto stabilito dalla C.M. n° 25/12 e dall'allegato D.I. Ciò al fine di poter immediatamente agire avanti al TAR per il rispetto delle norme sopra citate.
Vedi anche le schede:
n° 96. Corsi di istruzione per adulto (OM 455/97)
n° 285. Riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi a seguito della riforma Gelmini (DPR 81/09)
n° 346. Norme indirettamente riguardanti l'inclusione scolastica (CM 63/11)
Pubblicato il 3/4/2012
Aggiornato il 26/5/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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