Scheda n.459.

Ore di sostegno, sentenze del TAR Toscana (32, 33, 54 e 151 del 2014)

  • Diritto allo studio
  • Insegnanti di sostegno

Si nota negli ultimi anni una crescita esponenziale nel numero di sentenze dei TAR che assegnano il massimo di ore di ore di sostegno non solo imponendo all'amministrazione l'assegnazione di una cattedra di sostegno per ogni alunno certificato con disabilità grave, ma anche secondo una nuova interpretazione del rapporto 1 a 1 e cioè 1 ora di sostegno per ogni ora di insegnamento per tutta la durata settimanale di frequenza scolastica dell'alunno.

Così i due concetti di rapporto 1 a 1 possono coincidere nel caso di scuola dell'infanzia o primaria solo mattutina; nel caso invece di tempo pieno nelle scuole dell'infanzia e primarie e di ordinaria frequenza nelle scuole secondarie (normalmente almeno di 24 ore, ma spesso assai di più), si leggono sentenze in cui vengono assegnate addirittura anche 40 ore di sostegno; ciò comporta la presenza di più di un'insegnante di sostegno con lo stesso alunno e talora anche più di due (ad esempio nelle scuole secondarie una cattedra non può superare le 18 ore e quindi per coprire 40 ore di sostegno occorrono 2 cattedre e un quarto!).

Le sentenze ormai non si limitano più a casi singoli, ma dovendo decidere ricorsi collettivi, vengono pronunciate a favore di svariate unità e talora decine di alunni. Il solo TAR della Toscana all'inizio del 2014 ha già pronunciato numerose sentenze sia per tutta la durata dell'orario di frequenza degli alunni, sia a favore di numerosi alunni insieme (sentenze n° 151/14, 54/14, 33/14 e 32/14).
Si ha notizia di una recentissima sentenza a favore di 11 alunni di un'unica scuola di Pisa che hanno ottenuto il riconoscimento di 40 ore ciascuno con un'unica sentenza.

Ovviamente i TAR non si limitano solo alla condanna dell'Amministrazione scolastica ad assegnare più ore di sostegno, ma anche alla rifusione delle spese di causa ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Quanto alla certezza che l'obbligo dell'Amministrazione venga eseguito, si nota nelle sentenze degli ultimi mesi, anche la nomina di commissari ad acta nella persona del Direttore Scolastico Regionale e del Capo Dipartimento della Programmazione del Ministero dell'Istruzione, col compito di provvedere entro un termine ben preciso all'assegnazione delle ore di sostegno riconosciute in sentenza.

Sembra del tutto inutile che l'Amministrazione scolastica ricorra a degli espedienti, come ad esempio ha fatto l'Ufficio Scolastico di Udine che ha stipulato un'intesa con la locale ASL; in forza di tale intesa l'ASL avrebbe dovuto riconoscere due tipologie di disabilità grave: una "eccezionale" per il rapporto 1 a 1 e quella "straordinaria" con rapporto 1 a 2. Tale distinzione, operata con una semplice intesa amministrativa, contrasta con la disposizione dell'art. 3 comma 3 della L. n° 104/92 che riconosce un solo caso di gravità, come ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n° 80/10; ed infatti il TAR del Friuli non ha avuto difficoltà ad annullare tale illegittimo provvedimento (leggi qui).

Nè l'Amministrazione può trovare un'ultima trincea di difesa chiedendo al Parlamento di votare una legge che impedisca l'eccessivo ricorso alle ore di sostegno, come è avvenuto con la L. n° 244/07 all'art. 1 commi 413 e 414. Infatti la Corte Costituzionale, con la citata sentenza n° 80/10, ha annullato i suddetti commi motivando che il nucleo essenziale del diritto all'inclusione scolastica, costituito dalle ore di sostegno, non può essere compresso e violato per motivi di tagli alla spesa pubblica (vedi scheda n° 293. La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n° 80/10)).

Difronte pertanto a questa deriva c'è da chiedersi se ciò giovi veramente alle famiglie che promuovono i ricorsi e all'Amministrazione che si vede perennemente condannare.
Quanto alle famiglie esse, se veramente vogliono la coeducazione e l'istruzione dei propri figli con disabilità con i compagni nelle sezioni e nelle classi ordinarie delle scuole di ogni ordine e grado (L. n° 104/92, art. 12 comma 2), debbono rendersi conto che avere un'insegnante per il sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico spesso provoca l'esclusione del proprio figlio proprio da quell'integrazione con i compagni che la legge ha voluto garantire e potrebbe applicarsi ad esse il gustoso episodio del fedele che avendo chiesto a S. Antonio la grazia di riuscire a saltare sul proprio somaro, prese uno slancio tale da sorvolarlo e cascare dall'altra parte.
Quanto all'Amministrazione scolastica c'è da chiedersi se si stia rendendo conto che ormai tutti i TAR, ma anche il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale, ritengono come unica risorsa per l'inclusione scolastica soltanto le ore di sostegno. Invero la cultura e la prassi dell'inclusione scolastica, fin dalle origini (fine anni '60 - primi anni '70) hanno puntato, come risorsa primaria, sulla presa in carico da parte dei docenti curricolari che venivano aggiornati continuamente sulle didattiche inclusive, "sostenuti" da insegnanti specializzati per il sostegno didattico. Invero sembrerebbe che l'Amministrazione scolastica non si renda conto di ciò, dal momento che sino ad oggi non ha provveduto ad attuare percorsi di formazione iniziale sulle didattiche inclusive per i futuri docenti curricolari, nè ricorrenti corsi di aggiornamento obbligatori in servizio.

Con l'emanazione del D.M. n° 249/10 in parte si sarebbe potuto già provvedere alla formazione iniziale; ma non risulta che ciò sia avvenuto.
Quanto all'aggiornamento obbligatorio in servizio, la L. n° 128/13 all'art. 16 comma 1 lett. b) lo ha previsto espressamente per le didattiche inclusive.
Quindi il Ministero ha tutti gli strumenti per poter ridare ai docenti curricolari il ruolo primario nella presa in carico del progetto inclusivo, evitando così la delega disastrosa ai soli docenti per il sostegno.
Vorrà farlo?


Pubblicato il 4/2/2014
Aggiornato il 15/12/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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