Scheda n.584.

Ordinanza su aumento di ore valide per più anni (Trib. Trapani n° 29768388s e Trib. Marsala n° 33490858s)

  • Diritto allo studio
  • Assistenti scolastici (AEC, Assistenza Specialistica)Insegnanti di sostegno

Il Tribunale civile di Trapani (ordinanza n. 29768388s del 25 Maggio 2018) ed il Tribunale civile di Marsala (ordinanza 33490858s del 27/6/2018) hanno pronunciato  due importanti provvedimenti a favore dei diritti degli alunni con disabilità.

Il primo provvedimento riguarda un alunno di scuola primaria che richiedeva l’aumento delle ore settimanali di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, secondo quanto indicato nel proprio PEI; il secondo riguarda l’aumento delle ore per il sostegno di un alunno frequentante la scuola dell’infanzia.

I due ricorsi, patrocinati dall’avv. Chiara Garacci del foro di Palermo, sono stati promossi come tendenti ad eliminare la discriminazione che il comportamento sia del Comune, per il taglio alle ore di assistenza, sia dell’Ufficio Scolastico Regionale siciliano, per il taglio al numero delle ore di sostegno, hanno causato agli alunni con disabilità ai sensi della legge antidiscriminazione n° 67/06.

Le due decisioni interessano non solo per la condanna antidiscriminatoria inflitta ai convenuti, cosa ormai assai frequente, quanto per l’efficacia delle stesse a favore degli alunni.

Infatti le decisioni  espressamente non si limitano all'anno in corso, ma produrranno efficacia anche per gli anni successivi degli studi.

Ecco i testi dei due dispositivi:

Tribunale civile di Trapani:

"ordina al Comune convenuto l’immediata cessazione della condotta discriminatoria con conseguente assegnazione di 18 ore settimanali di assistente per l’autonomia e la comunicazione sino alla conclusione del percorso scolastico secondario di I grado del minore"

Tribunale civile di Marsala:

"dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di insegnante di sostegno con riferimento all’anno scolastico 2017/2018;

ordina all’Amministrazione Scolastica resistente di non ripetere in futuro la condotta discriminatoria, provvedendo, anche per gli anni futuri, a garantire al minore un numero di ore di sostegno pari a quello indicato nel PEI - PED che verrà predisposto di anno in anno e finché il minore frequenterà la scuola"

Le due decisioni si fondano sia sulla normativa internazionale e nazionale, ormai ben note, sia sulla recente sentenza della Cassazione n° 25011/2014 a sezioni unite, che attribuisce importanza determinante al numero di ore di sostegno e assistenza indicate nel PEI.

La seconda decisione è ancora più importante perché, pur dichiarando la cessazione della materia del contendere per l’anno scolastico in corso (avendo l’Amministrazione provveduto ad aumentare il numero delle ore prima della decisione), la condanna comunque a ritenere efficace la sentenza sino al termine degli studi, se non interverranno miglioramenti nello stato di salute dell’alunno.

In entrambi i casi gli enti soccombenti sono stati condannai al pagamento delle spese processuali.


OSSERVAZIONI

Quanto stabilito dai Giudici siciliani è di notevole importanza, specie per le famiglie.

Infatti aver pronunciato l’efficacia della decisione sino al termine degli studi esonera le famiglie dal peso economico, e non solo, del dover promuovere ricorso ogni anno, anche se le condizioni dell’interessato non sono migliorate e quindi i bisogni posti a base del suo diritto non sono cessati.

Inoltre le spese non sono state compensate, come troppo spesso avviene in altre decisioni, facendo ricadere sulle famiglie non solo il fastidio di dover promuovere delle cause, ma anche dovendo subire il costo economico di inadempienze delle diverse amministrazioni, come ha di recente lamentato la sentenza del Consiglio di Stato n. 2023/17.

Importante è pure il riferimento alla sentenza della Cassazione a sezioni unite n.  25011/14 che assegna ai PEI un ruolo determinante e vincolante al numero di ore indicato nei PEI.

Quanto a quest’ultimo aspetto, è però da tener presente che l’art. 10 comma 5 della l. n° 122/10 è stato abrogato dal decreto legislativo n° 66/17 e quindi la forza dei ricorsi promossi sulla base di questa norma, e della giurisprudenza della Cassazione che su di essa si fonda, perdono forza a favore delle famiglie.

Sarà importante verificare se il nuovo Ministro dell’Istruzione intenderà modificare il decreto legislativo citato tra le tante modifiche che ha dichiarato di apportare ai vari decreti applicativi della legge sulla buona scuola.

Personalmente ritengo che, pur se rimanesse l’abrogazione della norma della l. n° 122/10, l’art. 10 dello stesso decreto legislativo fa espresso riferimento alle  indicazioni “quantitative” contenute nelle richieste di risorse presenti nei PEI. Quindi non sarebbe vietato continuare ad indicare il numero di ore richieste nei PEI.

Certo però concordo che l’eliminazione dell’abrogazione contenuta nel decreto legislativo n° 66/17 sarebbe un contributo di chiarezza ed eviterebbe l’accendersi di interminabili e costosi contenziosi per le famiglie.

Se l’Amministrazione teme l’automatismo determinatosi a seguito della sentenza della Cassazione, questo timore può essere fugato dalla sostituzione operata dall’art. 5 del decreto legislativo n° 66/17  della diagnosi funzionale con l’introduzione del profilo di funzionamento di cui alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Il profilo di funzionamento non si basa, come la diagnosi funzionale, sulla gravità maggiore o minore della salute dell’alunno, come sua qualità personale essenziale, ma colloca tale situazione nel contesto in cui l’alunno svolgerà la sua inclusione scolastica. Pertanto sarà il contesto a determinare se la situazione sia più o meno grave a seconda che l’alunno dovrà  affrontare “barriere” o “ facilitazioni “ e quindi anche il PEI dovrà tener conto di questa nuova situazione.

E’ questo un aspetto non secondario che grava sulle famiglie ed il Ministro deve tenerne conto.


Pubblicato il 17/10/2018
Aggiornato il 17/10/2018

Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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