Scheda n.564.

Nuovo regolamento servizio educativo per l’autonomia degli alunni con disabilità di Roma Capitale (Delibera 80/17)

  • Diritto allo studio
  • Assistenti scolastici (AEC, Assistenza Specialistica)Attrezzature e sussidiContinuità educativaNormativa RegionaleSomministrazione farmaciVisite didattiche e gite scolastiche

Il comune di Roma Capitale ha approvato con delibera n° 80/2017 il nuovo "Regolamento per il servizio educativo per l'autonomia degli alunni con disabilità".

Nonostante nel titolo non venga esplicitato, il servizio è relativo sia all'autonomia che alla comunicazione degli alunni con disabilità, così come indicato nella L. n° 104/92 all'art. 13 comma 3 (richiamato nelle premesse del regolamento) e come più volte viene ribadito nel testo.

Evidenziamo che questo regolamento non riguarda l'assistenza specialistica nelle scuole secondarie di secondo grado e quella alla comunicazione per alunni con disabilità sensoriali in tutti gli ordini di scuola, in quanto questi sono servizi di competenza regionale e non comunale (vedi scheda n° 528. Linee guida della Regione Lazio per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione a.s. 2016-2017).


Art. 1 - Definizione e finalità

Precisa che il servizio è riservato agli alunni con disabilità e "concorre all'effettiva attuazione del diritto allo studio" come previsto dagli artt. 12, 13 e 14 della L. n° 104/92 espressamente richiamati.

Viene specificato che il servizio si svolge sia a scuola, sia nelle attività esterne, come gite, campi-scuola e visite d'istruzione.

Vengono infine anche ridenominati gli operatori di questo servizio (che precedentemente venivano chiamati AEC) in: Operatori Educativi Per l'Autonomia (OEPA).


Art. 2 - Destinatari

Viene chiarito che questo servizio è previsto gratuitamente per gli alunni delle scuole comunali e statali dell'infanzia e delle scuole statali primarie e secondarie di I grado del comune di Roma certificati con disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n° 104/92 (quindi indipendentemente dalla connotazione di gravità), ma anche per quelli in attesa di certificazione. Questa specifica è importante, perchè permette di garantire questo tipo di servizio anche a chi sia in attesa di ricevere concretamente il verbale di certificazione di disabilità.

Stranamente non vengono menzionati tra gli alunni beneficiari quelli frequentanti le scuole paritarie, benchè esse facciano parte a tutti gli effetti del Sistema Nazionale d'Istruzione, come previsto dalla l. n° 62/2000.

Viene inoltre ribadito che la necessità di attivazione del servizio deve essere esplicitamente certificata dal TSMREE o dall'Unita di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL di residenza (vedi scheda n° 473. Certificazioni per l’inclusione scolastica nel Lazio (Reg. Lazio 212522/14)).


Art. 3 - Durata

Questo articolo è importante perché evidenzia che "il servizio [...] viene garantito con carattere di continuità dall'inizio al termine dell'anno scolastico e per tutta la durata del ciclo scolastico di riferimento, favorendo la continuità educativa, quale fattore essenziale per l'inclusione scolastica."

L'importanza e la necessità di garantire la continuità educativa dello stesso operatore con lo stesso alunno viene ribadita in diverse parti del testo (vedi scheda n° 280. Il Consiglio di Stato afferma il diritto alla continuità educativa e didattica (CdS 3104/2009).


Art. 4 - Caratteristiche del servizio

Viene sottolineato che le attività del servizio sono distinte, complementari e non sostitutive di quelle svolte dagli insegnanti o da altri operatori scolastici.

Questo  vuol dire, per esempio, che gli OEPA non devono svolgere nè attività didattica (di competenza degli insegnanti), nè assistenza di base o cura dell'igiene personale (competenza dei collaboratori scolastici - vedi scheda n° 144. Chiarimenti definitivi sui compiti dei “bidelli” (CCNL 2006-09, TAR Lazio 9926/07; Cassazione 22786/16)).

Possono solo affiancare e supportare il personale scolastico preposto in queste attività, qualora si ritenga necessario dal punto di vista educativo, di socializzazione e di comunicazione.

Il servizio deve essere svolto in base a quanto previsto nei PEI dei singoli alunni e deve tenere conto delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale, ovvero nel Profilo di Funzionamento che andrà a sostituire questi due documenti a partire dal 1/1/2019, come previsto dal D.Lgs. n° 66/17.

Viene citato anche il Progetto Individuale previsto dall'art. 14 comma 2 della l. n° 328/2000 che i comuni sono tenuti a redigere su richiesta della famiglia, anche in collaborazione con la scuola, in quanto il PEI ne è parte integrante. Il servizio deve essere coerente con questo progetto e quindi integrarsi con tutti gli altri servizi in esso previsti per la persona.

Nei commi 5 e 6 vengono esplicitati il ruolo e gli interventi del servizio. Tra questi si evidenziano:

- la mediazione comunicativa per facilitare la piena inclusione e socializzazione dell'alunno;
- la promozione dell'autonomia personale e sociale dell'alunno;
- l'ausilio nell'alimentazione;
- l'accompagnamento nelle attività ludiche laboratoriali, culturali e sportive organizzate dalla scuola e previste nel PEI.


Art. 5 - Risorse finanziarie

Stabilisce i criteri secondo i quali i Municipi debbono richiedere annualmente a Roma Capitale le risorse finanziarie per l'espletamento del servizio.


Art. 6 - Competenze istituzionali

Vengono descritti i compiti di Roma Capitale e dei Municipi.

In particolare si evidenzia che Roma Capitale monitorerà le richieste dei Municipi, nel senso di vigilare e agire affinché vi sia un'equilibrata fornitura del servizio in tutto il territorio del Comune.

Questo è stato uno degli scopi del nuovo regolamento: evitare che in Municipi diversi si riscontrassero grandi differenze di assegnazione di ore di assistenza.

Roma Capitale si farà inoltre promotrice di accordi con i gestori delle mense scolastiche affinché venga garantito il pasto degli OEPA, qualora svolgano il servizio durante l'orario di mensa dell'alunno.

I Municipi dovranno, tra le altre cose:

- raccordarsi con le scuole e i servizi ASL TSMREE del territorio per coordinare gli interventi;
- verificare i curricula degli OEPA nei casi di sostituzione dell'operatore;
- verificare e monitorare il corretto espletamento e la qualità del servizio, chiedendo la sostituzione degli operatori ove necessario;
- verificare la corretta applicazione del CCNL da parte degli organismi gestori nei confronti degli operatori utilizzati nel servizio;
- provvedere "a fornire materiali e ausili inerenti l'arredo scolastico (banchi speciali, sedie, tappetoni, cunei, ecc.), ausili e attrezzature necessari".


Art. 7 - Impegni della famiglia, della scuola e dell'organismo

Definisce i compiti di famiglia, scuola e organismi gestori per un'efficace e condivisa attuazione del servizio.

La famiglia viene riconosciuta come parte attiva per la realizzazione del Progetto Individuale e del PEI, pertanto le si chiede di:

- partecipare ai momenti di confronto previsti con la scuola;
- fornire al Municipio suggerimenti e proposte per il miglioramento del servizio;
- fornire al Municipio tutte le informazioni, anche sulle attività extra-scolastiche dell'alunno, utili per definire il percorso educativo e formativo;
- rispettare gli orari scolastici.

 

La scuola deve, tra le altre cose:

- favorire l'incontro e il confronto con la famiglia sull'organizzazione del servizio, anche tramite Patti Formativi Individualizzati;
- realizzare il servizio, ottimizzando le risorse assegnate, esclusivamente per le attività previste dal PEI;
- segnalare al Municipio eventuali criticità del servizio, anche su segnalazione della famiglia.

 

L'organismo gestore deve:

- garantire una formazione accreditata annuale agli OEPA;
- essere disponibile al confronto e alla collaborazione con la scuola e la famiglia sulla qualità e l'organizzazione del servizio;
- supervisionare almeno mensilmente sul posto di lavoro il servizio svolto dagli OEPA;
- fornire all'Amministrazione i curricula degli OEPA che possono essere visionati da scuole e famiglie dietro esplicita richiesta;
- "garantire in costanza di contratto la continuità dell'operatore assegnato all'alunno/a nell'arco del ciclo scolastico" e, nei casi in cui ciò non sia possibile, prevedere a proprio carico affiancamenti per "mitigare l'impatto negativo per l'alunno/a derivante dal cambio della figura di riferimento".
- "favorire il massimo orario di lavoro per il personale OEPA".


Art. 8 - Richiesta del servizio

All'inizio di ogni ciclo scolastico, o al momento dell'avvenuta certificazione di disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n° 104/92, i genitori devono richiedere l'attivazione del servizio alle scuole, di norma entro il termine delle iscrizioni al primo anno di ogni ciclo (gennaio-febbraio).

Le richieste pervenute dopo il termine delle iscrizioni saranno valutate dall'amministrazione che eventualmente reperirà ulteriori fondi per garantire il servizio.

Alla richiesta della famiglia deve essere allegata la documentazione indicata in apposita circolare di Roma Capitale (presumibilmente: il verbale di riconoscimento della disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n° 104/92, il Certificato per l'Inclusione Scolastica rilasciato dal TSMREE dell'ASL dove sia  esplicitata la necessità del servizio e la Diagnosi Funzionale rilasciata dall'ASL o dal centro privato con essa convenzionato o accreditato che ha in carico l'alunno).

Le scuole devono inviare la domanda e la documentazione allegata al Municipio.

Viene ribadito che il servizio è rivolto agli alunni residenti e frequentanti le scuole di Roma Capitale, ma si prevede che l'Amministrazione attivi accordi istituzionali per garantire il servizio anche agli alunni residenti a Roma ma frequentanti scuole in un comune della provincia, o per quelli non residenti a Roma ma frequentanti scuole del suo territorio.


Art. 9 - Programmazione orario del servizio

Il numero di ore di assistenza assegnate a ciascun alunno viene stabilito dal Municipio:
-
in coerenza con il Progetto Individualizzato dell'alunno,
- sulla base della documentazione fornita dalle famiglie per tramite delle scuole,
- dopo un confronto con la ASL territoriale e la scuola.

45 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico:
il Municipio comunica alla scuola e all'organismo gestore del servizio il piano ore per ciascun alunno, insieme alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico Funzionale (che dal 1/1/2019 verranno sostituiti dal Profilo di Funzionamento).

Entro il 1° settembre:
l'organismo gestore redige insieme alla scuola la programmazione oraria degli operatori, che devono essere individuati anche in base alla tipologia di disabilità e alle specifiche esigenze dell'alunno (per esempio necessità di una metodologia di comunicazione particolare: ABA, CAA, ecc.).

La programmazione oraria deve:
- garantire il massimo numero di ore,
- consentire "all'alunno/a con disabilità la piena fruizione delle attività didattiche e l'inclusione nel gruppo classe in qualsiasi fascia oraria",
- essere resa disponibile alla famiglia previa richiesta,
- prevedere per l'alunno l'assegnazione di "ulteriori ore "indirette" effettuate dall'OEPA per la programmazione e la progettazione degli interventi o per la partecipazione al lavoro di rete (ad esempio partecipazione ai GLI)".

Il numero di ore e la loro programmazione possono subire cambiamenti "sia nel corso del ciclo scolastico che dell'anno scolastico, solo in caso di significative ed oggettive variazioni del fabbisogno dell'alunno/a debitamente documentate e comunicate al Municipio".


Art. 10 - Variazione o cessazione del servizio

"La scuola, l'OEPA, l'Organismo affidatario, la famiglia e l'Amministrazione sono tenuti ad una reciproca informazione circa le condizioni che possono determinare variazioni nel programma concordato.

La cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione scritta alla scuola e al Municipio competente attraverso presentazione di modulo di rinuncia.

Allo stesso modo, la scuola e/o il Municipio per ingiustificata assenza per almeno 30 giorni consecutivi, possono procedere all'interruzione del servizio, previa comunicazione scritta alla famiglia."


Art. 11 - Compiti dell'OEPA

Viene esplicitato molto chiaramente che "il ruolo dell'OEPA è fondamentale per la totale inclusione dell'alunno/a con disabilità nell'arco del percorso scolastico."

Viene inoltre specificato che "l’attività dell’operatore contempla il supporto alla cura dell'igiene personale e alla deambulazione integrando le attività del collaboratore scolastico".

Ciò significa che viene riconosciuto che i compiti dell'assistenza igienica e di base sono dei collaboratori scolastici e l'OEPA può affiancarsi a tale personale in caso di necessità.

Viene puntualizzato che "l'intervento dell'OEPA è personalizzato ai bisogni specifici di ogni alunno" per "supportare l'alunno negli aspetti delle funzionalità compromesse ed indicate nel PEI". Questo vuol dire che il suo intervento deve essere concordato e programmato nel PEI in base alle personali necessità degli alunni. E ciò sottintende anche che l'operatore deve essere adeguatamente formato per rispondere alle specifiche necessità dell'alunno.

Vengono poi descritti alcuni esempi, non esaustivi, dei compiti degli OEPA tra i quali evidenziamo:

- la collaborazione nell'accoglienza dell'alunno;
- la collaborazione con gli insegnanti sia in aula che nei laboratori;
- la mediazione linguistica, comunicativa socio-relazione per una reale inclusione didattica e sociale;
- il supporto ad una corretta educazione alimentare per rendere autonomo l'alunno anche durante il pasto a mensa;
- l'accompagnamento dell'alunno in tutte le attività previste dalla scuola, comprese gite e viaggi di istruzione di uno o più giorni;
- la somministrazione di farmaci all'alunno, secondo la disponibilità dell'operatore e nei casi previsti dalle linee guida ministeriali (vedi scheda n° 198. Somministrazione di farmaci ad alunni con e senza disabilità in orario scolastico (Nota 2312/05 e TAR Sardegna 1028/11)).

Importante è la previsione che gli OEPA partecipino alle attività di programmazione e verifica con gli insegnanti, le strutture sanitarie e i servizi territoriali, nonchè ai GLH degli alunni cui sono assegnati per la stesura e le verifiche dei loro PEI.


Art. 12 - Requisiti dell'OEPA

In attesa che venga definito il profilo professionale degli Assistenti a livello nazionale, come previsto dal D.Lgs. n° 66/17, vengono stabiliti i requisiti che devono possedere gli operatori utilizzati nel servizio.

Il titolo di studio deve essere:

1. "Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o Servizi sociosanitari o Educatore professionale",
2. oppure laurea "in Scienze dell'Educazione e della Formazione o Servizio Sociale o Scienze e Tecniche Psicologiche o similari",
3. oppure diploma di maturità con "attestato di superamento di un corso di formazione per qualifica di Operatore Educativo per l'Autonomia".


Art. 13 - Inquadramento contrattuale

Viene ribadita la necessità di garantire la continuità degli operatori con gli alunni, anche in caso di cambio dell'organismo gestore del servizio, nonchè l'adeguato inquadramento ai sensi dei CCNL del settore.


Art. 14 - Coordinatore OEPA

Viene previsto che ogni organismo gestore del servizio nomini un coordinatore degli OEPA, con la funzione di monitorare ed organizzare insieme al Municipio e alla scuola le attività del servizio in un ottica di efficienza ed efficacia per il raggiungimento degli obiettivi dei PEI degli alunni.


Art. 15 - Selezione dell'organismo gestore del servizio

Vengono definite le linee generali per le procedure di selezione degli organismi gestori che ogni Municipio deve attuare in modo da "garantire standard qualitativi delle prestazioni predefiniti e corrispettivi omogenei sull'intero territorio cittadino, privilegiando la progettualità tecnica rispetto all'offerta economica".

Si dovrà prevedere un numero massimo di ambiti di affidamento ad uno stesso gestore nel territorio di Roma Capitale.

Sono previsti controlli sulla regolarità contributiva e sulla corretta remunerazione prevista dai CCNL.


Art. 16 - Monitoraggio e valutazione

Roma Capitale provvederà "all'istituzione di un sistema di controllo, monitoraggio e valutazione qualitativa e quantitativa della esecuzione del servizio. La valutazione del servizio avviene con il coinvolgimento delle famiglie, dei Municipi, delle istituzioni scolastiche e delle ASL".

I dati raccolti con questo sistema verranno messi a disposizione e utilizzati anche per i futuri affidamenti.

Il controllo sul lavoro degli OEPA è svolto dai Municipi che possono irrogare sanzioni disciplinari.


Art. 17 - Divieti

Sono previsti dei divieti per assicurare un adeguato e corretto servizio.

In particolare gli OEPA non possono essere utilizzati in modi diversi da quanto concordato nel piano orario e nei PEI degli alunni, nè tantomeno con alunni che non hanno diritto a tale servizio.

A loro volta gli OEPA non possono prendere iniziative personali nella gestione del servizio, ma debbono concordare prima i loro ambiti e modalità di intervento.


Art. 18 - Disposizioni finali e norme transitorie

Vengono stabilite le norme che regolano il passaggio dal vecchio al nuovo regolamento e si assume che successive modifiche normative a livello nazionale andranno a sostituire quelle previste nel presente regolamento.


Pubblicato il 8/3/2018
Aggiornato il 12/3/2018

Salvatore Nocera e Nicola Tagliani
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