Scheda n.346.

Norme indirettamente riguardanti l’inclusione scolastica (CM 63/11)

  • Diritto allo studio
  • Collaboratori Scolastici (ex Bidelli)Numero alunni per classeSicurezza a scuola

Oltre all'apposito paragrafo concernente i posti di sostegno (cfr. scheda n. 344. Confermate dal MIUR e dal Parlamento le deroghe al sostegno e le classi da 20 alunni per l’a.s. 2011/12 (CM 63/11)) altre norme della C.M. n° 63/11 riguardano indirettamente le norme dell'inclusione scolastica:

 

  1. All'inizio di pag. 4, laddove si parla di possibili "accorpamenti di classi", non viene fatta menzione alcuna dell'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09. Per tale disposizione le prime classi (e logicamente a scorrimento quelle successive alle stesse) non possono avere "di norma" più di 20 alunni in presenza di 1 o 2 alunni con disabilita (massimo 22 in presenza di un solo alunno con disabilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 dello stesso DPR e della C.M. n° 63/11 alla voce "Posti di sostegno"). Pertanto si ritiene che questo punto della C.M. n° 63/11 debba essere letto ed applicato alla luce delle norme citate del DPR n° 81/09.

 

  1. Sia per le composizioni delle prime classi che in caso di accorpamento di classi successive alla prima la C.M. n° 63/11 non richiama le norme sulla sicurezza nelle scuole che si elencano di seguito:
  • D.M. del 18/12/1975Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” che  fissa la "densità di affollamento" in mq netti per alunno pari a 1,96 nelle secondarie di secondo grado e 1,80 negli ordini precedenti di scuola
  • DPR n° 37/98, art. 6 e D.M. del 04/05/1998, art. 5 per le deroghe ai parametri di "densità di affollamento"
  • D.M. del 26/08/1992, art. 5 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”
  • Testo Unico sulla sicurezza D.Lvo. n° 81 del 09/04/2008

In particolare, al fine di contrastare la formazione di classi che superano i 20, massimo 22, alunni, si deve pretendere che in caso di superamento di 26 persone (compresi i docenti e gli AEC) presenti in aula (quindi 23 alunni considerando la presenza contemporanea di: docente curricolare, sostegno e AEC), debba esistere una dichiarazione del Dirigente Scolastico secondo cui, malgrado lo sforamento del tetto massimo, non vi sono rischi per l'incolumità degli alunni circa un corretto esodo in caso d'emergenza. Ovviamente una tale dichiarazione comporta la responsabilità personale del Dirigente Scolastico qualora si verifichino dei danni. Conseguentemente, in mancanza di una tale dichiarazione non si può superare il numero di 26 persone per aula. Quanto sopra è espressamente indicato nel D.M. del 26/08/1992, art. 5 che sarà bene tenere presente in caso di ricorso al TAR per richiedere lo sdoppiamento di una classe considerata illegittima per violazione di questa norma sulla sicurezza.

 

  1. La stessa C.M. alla voce "Scuola dell'Infanzia" (pag. 6), partendo dalla premessa che tale ordine di scuola non è obbligatorio, stabilisce che anche a seguito di "domande di iscrizione in esubero" non vi possano essere aumenti del numero di sezioni se non per compensazione nell'ambito delle risorse assegnate in organico di diritto. Tale norma omette di richiamare però l'art. 9 comma 2 del DPR n° 81/09 che, nel fissare il numero di alunni per sezione, fa comunque espressamente salvo il disposto dell'art. 5 comma 2 dello stesso DPR che pone il limite di 20 alunni "di norma" nelle sezioni con alunni con disabilità.

 

  1. Alla fine di pag. 13 alla voce "Istruzione degli adulti" la C.M. stabilisce che i Centri Territoriali Permanenti non possono superare le dotazioni organiche di diritto assegnate per l'anno scolastico 2010-11. Omette però di richiamare quanto stabilito nel O.M. n° 455/97 (richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01) secondo cui gli alunni con disabilità che abbiano un certo divario di età dai compagni, possono frequentare i corsi per adulti della scuola secondaria di 1 grado e quelli per lavoratori della secondaria di 2 grado con tutti i diritti di cui fruiscono gli alunni con disabilità che frequentano le corrispondenti scuole del mattino.
  2. La C.M. alla voce "Personale A.T.A." alla fine di pag. 14, dopo aver stabilito il divieto di aumento dell'organico provinciale di diritto di detto personale prosegue come segue:

 

i Direttori Scolastici Regionali "tuttavia, autorizzeranno contenute, motivate deroghe, qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi, ovvero a fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa, nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute".

 

Anche qui la C.M. omette di far riferimento all'obbligo ministeriale, assunto con la Nota Ministeriale prot. n° 3390/01, ribadito con gli art. 47, 48 e Tab. A del CCNL del 2007 e successive modificazioni, dell'assegnazione ad almeno un collaboratore e una collaboratrice scolastica per ogni scuola autonoma dell'incarico per l'assistenza igienica agli alunni con gravi disabilità.

Pertanto anche questa parte della C.M. si ritiene debba intendersi integrata dal riferimento delle norme qui citate.

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Vedia anche scheda normativa n° 344. Confermate dal MIUR e dal Parlamento le deroghe al sostegno e le classi da 20 alunni per l’a.s. 2011/12 (CM 63/11)


Pubblicato il 20/7/2011
Aggiornato il 10/12/2018Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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