Scheda n.229.

Modificati i criteri per i debiti ed i crediti formativi nella scuola secondaria di secondo grado (DM 42/07)

  • Valutazione ed Esami

Il Decreto Ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007 ha puntato a valorizzare il merito scolastico e a ridurre gli abbandoni.

Sotto il primo profilo ha portato da 20 a 25 il punteggio per i crediti formativi, cioè la media delle valutazioni degli ultimi anni scolastici, con un maggior punteggio interno attribuito ai voti da 8 a 10 e riducendo da 25 a 20 il punteggio attribuito al colloquio dell'esame finale.

Sotto il primo ed il secondo profilo ha stabilito che a partire dagli alunni che nel corrente anno scolastico 2006-2007 frequentano la terza classe della scuola superiore (e poi a scorrere, l'anno prossimo con quelli di IV e fra due anni con quelli di V) gli eventuali debiti formativi (insufficienze in alcune materie portate a sei con delibera a maggioranza del Consiglio di Classe) debbono essere saldati entro l'anno successivo, pena la bocciatura. In via del tutto eccezionale è consentito saldare i debiti entro il 21 marzo del secondo anno successivo.

Il Decreto, nel rispetto dell'autonomia scolastica, lascia ai Collegi dei Docenti delle singole scuole di fissare i criteri circa il numero dei debiti trasferibili all'anno successivo e le modalità di adempimento da parte degli alunni. Rimette, ovviamente, ai consigli di classe i criteri di valutazione, nei singoli casi, circa l'adempimento o meno di detti debiti.

Al fine di evitare che a causa delle bocciature conseguenti al mancato adempimento dei debiti si possa incrementare la dispersione scolastica, il Ministero invita le singole istituzioni scolastiche autonome ad organizzare già dall'anno scolastico in cui comincia a manifestarsi il rischio dei debiti, corsi di sostegno o di recupero, finanziabili con i contributi a tal fine inviati dal ministero al fondo di istituto e con risorse aggiuntive di questo.

La norma può sembrare una stretta di vite in materia di valutazione del profitto, anche se i fondi assegnati per i corsi di sostegno o di recupero sembrano assai scarsi. Quanti negli anni passati avevano puntato ad una visione "egualitaristica al ribasso" possono rivedere "Lettera a una professoressa" di Don Lorenzo Milani nella quale si insiste sulla necessità che la scuola non debba bocciare gli alunni più svantaggiati, proprio perchè con un maggior impegno didattico deve metterli in condizione di conoscere gli apprendimenti fondamentali di ogni disciplina.

Se il Decreto Ministeriale vuole tradurre in pratica gli orientamenti di Don Milani, avrebbe dovuto però stanziare molti più fondi, non solo per i corsi di sostegno o recupero, ma anche per l'aggiornamento sulla didattica, specie nei confronti di alunni svantaggiati e con disabilità, di tutti i docenti curricolari.


Vedi anche le schede:

n° 236. Debiti formativi e ammissione agli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado

n° 263. Corsi di recupero con insegnante per il sostegno anche per alunni con PEI semplificato (Nota Min. 6855/08)


Pubblicato il 6/6/2007
Aggiornato il 11/5/2017Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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