Mobilità personale docente a.s. 2016-2017 (Nota 9520/16, OM 241/16 e CCNI 2016/2017)
- Personale con disabilità o familiare di disabili
Il MIUR con Nota prot. n° 9520/16 ha trasmesso il CCNI sulla mobilità per l'anno scolastico 2016/16 approvato e la conseguente O.M. n° 241/16.
I termini di presentazione delle domande iniziano l'11/4/2016 e quelli di pubblicazione delle graduatorie si concludono l'8/8/2016.
Le domande vanno presentate con riguardo agli ambiti territoriali di cui alla L. n° 107/15 ed al loro interno si possono esprimere preferenze sintetiche per categorie di scuole (centri per l'istruzione degli adulti, scuole carcerarie...) oppure preferenze per singole scuole.
Le operazioni di mobilità si svolgono nell'ambito del comune di titolarità, in quello della provincia di appartenenza e in quello interprovinciale.
In queste brevi note si farà riferimento solo alle precedenze e alle esclusione delle graduatorie dei perdenti posto dei docenti di cui all'art. 13 del CCNI in quanto interessano i lavoratori con disabilità o gravi malattia e i docenti che assistono persone con disabilità.
L'art. 13 comma 1 del CCNI prevede in 8 punti le categorie che hanno diritto di precedenza in ordine successivo di priorità:
I) Ciechi assoluti ed emodializzati
II) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità’
III) nell'ordine: personale con disabilità con invalidità superiore a 2/3; personale che ha bisogno di particolari cure continuative (ad esempio chemioterapia); personale con disabilità grave di cui all'art. 3 comma 3 della l. n° 104/92
IV) personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
V) assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
VI) personale coniuge di militare o di categoria equiparata
VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
VIII) personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al c.c.n.q. sottoscritto il 7/8/1998
L'art. 13 comma 2 stabilisce che non devono essere inseriti nelle graduatorie d'istituto dei perdenti posto in caso di soprannumerarietà i docenti appartenenti alle categorie I, II, V, VII del precedente comma 1, salvo il caso di riduzione del numero di posti disponibili in modo drastico o di chiusura della scuola.
OSSERVAZIONI
Le norme degli atti sopra indicati sono molto minuziose e prevedono anche l'onere di una puntuale compilazione di appositi modelli.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza di cui al punto V del comma 1 dell'art. 13 in cui per la precedenza, il figlio che assista il genitore con disabilità grave debba essere "unico referente", cioè non debbono esservi altri familiari che possano svolgere l'assistenza.
Si richiama inoltre l'attenzione sempre sul punto V del comma 1 in cui l'espressione "da parte di chi esercita la tutela legale" viene spiegata con le parole da "chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela". Tale espressione dovrebbe essere interpretata nel senso estensivo tale da comprendere anche l'amministratore di sostegno.
E' da precisare infine che "qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi".
Pubblicato il 12/4/2016
Aggiornato il 12/4/2016Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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