Lo Stato non è obbligato ad assegnare alle scuole paritarie l’intero costo dei docenti per il sostegno (Sent. Cass. 9966/17)
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Una famiglia friulana, dopo un primo anno di iscrizione del figlio con disabilità alla scuola primaria statale, al secondo anno è passata ad una scuola paritaria, chiedendo le stesse 22 ore settimanali di sostegno, previste dal PEI ed assegnate dalla scuola statale durante il primo anno.
La scuola paritaria, però, ha assegnato solo 12 ore di sostegno e quindi la famiglia l'ha citata avanti al Tribunale civile per discriminazione, ai sensi della l. n° 67/06.
Il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha condannato l’Amministrazione a fornire il massimo delle ore di sostegno.
L’Amministrazione ha interposto appello, ma anche in questa fase è stata confermata la sentenza di condanna.
L’amministrazione ha proposto quindi ricorso per Cassazione. La Corte, con la sentenza n° 9966/17 a sezioni unite, ha accolto il ricorso, ribaltando le decisioni precedenti.
Sostiene la Corte che con la l. n° 62/2000 le scuole paritarie hanno l’obbligo di accettare le iscrizioni degli alunni con disabilità, ma lo Stato non ha l’obbligo di coprire i costi per il sostegno in misura superiore a quanto previsto dal comma 14 dell’art. 1 della stessa legge come parziale aiuto finanziario a tali scuole proprio per il sostegno.
Con ciò ha smentito la Corte d’Appello che riteneva non esservi aggravio per l’erario, poiché lo Stato avrebbe dovuto pagare le 22 ore settimanali se l’alunno si fosse reiscritto alla scuola statale.
La Cassazione, citando un suo precedente orientamento, afferma invece che lo Stato non ha nessun obbligo di garantire alle scuole paritarie il sostegno nella stessa misura con cui è assicurato alle scuole statali.
Tale obbligo, come precisato in altre sue decisioni, grava sulle scuole paritarie in forza della loro libertà di impresa, i cui rischi lo Stato attenua proprio con i finanziamenti previsti dall’art. 1 comma 14 della l. n° 62/2000.
Conseguentemente la Cassazione aveva ordinato al MIUR di integrare il contraddittorio con la scuola paritaria sino ad allora rimasta estranea, che si vede condannata a fornire il massimo di ore di sostegno ed a rifondere alla famiglia il rimborso delle spese di causa ed il risarcimento dei danni.
OSSERVAZIONI
La sentenza è in linea, ed anzi aggrava, l’esito della precedente sentenza, sempre a sezioni unite della Cassazione, n° 10821 del 2014.
Lascia perplessi il fatto che non venga mai richiamato il 4° comma dell’art. 33 della Costituzione, concernente proprio le scuole paritarie che così si esprime:
“La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.”
Nella decisione si fa invece costante riferimento al 3° comma dell’art. 33 che prevede la libertà dei privati di istituire scuole “senza oneri per lo Stato”.
Il fatto però che, sia pur in modo ridotto, l’art. 1 comma 14 della l. n° 62/2000 conceda contributi alle scuole paritarie, significa che del 4° comma si è tenuto conto, poiché, se le scuole paritarie fossero ritenute semplici scuole private, tali finanziamenti cadrebbero sotto la scure del 3° comma dell’art. 33 della Costituzione.
Quale senso interpretativo allora può avere l’inciso del comma 4, secondo cui la legge deve assicurare agli studenti delle scuole paritarie un trattamento equipollente a quello delle scuole statali?
Probabilmente i costituenti si riferivano all'equipollenza dei titoli aventi valore legale.
Ma oggi, con interpretazione storico-evolutiva e con riguardo agli alunni con disabilità non è legittimo riferire il termine “trattamento equipollente” anche all'assegnazione delle ore di sostegno agli alunni di scuole paritarie?
La motivazione della sentenza in oggetto afferma che vi sarebbe discriminazione operata dallo Stato verso gli alunni con disabilità delle scuole paritarie solo se si rifiutasse di fornire il finanziamento per il sostegno previsto dall’art. 1 comma 14 della l. n° 62/2000.
Alla luce del comma 4 dell’art. 33 della Costituzione, come sopra interpretato, non potrebbe sostenersi che vi sia discriminazione per la mancata equipollenza di trattamento degli alunni con disabilità delle scuole paritarie anche per l’assegnazione delle ore di sostegno?
Ci si rende conto che questa interpretazione porterebbe ad un forte aggravio per l’erario, specie quando le scuole statali hanno avuto una costante riduzione dei finanziamenti; però la logica interpretativa non può rinunciare ad essere consequenziale.
Vedi anche la scheda n° 475. Sostegno: la Cassazione riapre il dibattito tra scuole paritarie e statali (Cass. 10821/14).
Pubblicato il 23/4/2018
Aggiornato il 9/10/2018Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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