Scheda n.486.

L’inclusione di alunni stranieri adottati (Linee guida 18/12/14)

  • Diritto allo studio
  • Qualità dell'integrazione

Il MIUR aveva emanato il 19/02/2014 le Linee guida per l’inclusione degli studenti stranieri.

Escono adesso le "Linee di indirizzo per favorire lo studio dei ragazzi adottati", trasmesse con nota prot n° 7443 del 18/12/14.

Se già le prime Linee guida erano assai interessanti per l’attenzione alle modalità di accoglienza di alunni diversi dai loro compagni per motivi etnici e linguistici, queste nuove Linee guida sono ancor più importanti, poiché si soffermano su alcune peculiarità assenti nel precedente documento ministeriale. Infatti il precedente documento riguardava alunni che, sia pur con difficoltà soprattutto linguistiche e socioambientali, hanno comunque una famiglia  di origine alle spalle.

Le nuove linee guida  riguardano invece minori che, oltre alle difficoltà comuni a tutti gli alunni stranieri, hanno anche un trascorso quasi sempre di istituzionalizzazione ed in più debbono confrontarsi coi problemi psicologici, sociali e culturali derivanti dall'ingresso nella nuova famiglia di adozione.

Per questo il MIUR ha voluto dedicare all'accoglienza scolastica di questi minori un particolare documento che merita attenzione e plauso per gli estensori.

Esso si compone di quattro capitoletti e tre allegati.

I 4 capitoletti riguardano rispettivamente: la situazione psicosociale dei minori, le buone prassi di accoglienza formale ed esistenziale, i compiti delle figure istituzionali, la formazione di quanti vengono quotidianamente a contatto con loro.

I tre allegati riguardano rispettivamente: una scheda informativa necessaria per la scuola, un questionario per i contenuti dei primi colloqui tra docenti e famiglia adottiva e dei suggerimenti per una corretta accoglienza di tali alunni problematici.

Sotto un profilo burocratico è importante rilevare come siano ammesse iscrizioni non on-line, data l’incompletezza talora di molte informazioni o il ritardo nell’arrivo delle stesse. È inoltre legittima l’iscrizione a classi anteriori a quelle spettanti per l’età, sia per l’incertezza spesso sulla stessa, sia per l’incomprensione della lingua italiana, sia per la difficoltà di individuare con certezza il livello di scolarizzazione precedentemente realizzato.

Viene quindi suggerito di realizzare un avvicinamento flessibile alla classe ufficiale, sia per l’orario di frequenza, sia per lo svolgimento dei programmi.

Viene fortemente consigliata l’inclusione in classi non numerose e con continuità dei docenti, le stesse condizioni che si sono rivelate indispensabili per una buona inclusione degli alunni con disabilità. Vi è pure un accenno alla possibile presenza di alunni stranieri adottati con disabilità o altri BES.

Nel documento si fa continuamente riferimento alla normativa sui BES, con particolare riferimento all’obbligo dei dirigenti scolastici e dei docenti di provvedere alla formulazione del progetto didattico personalizzato. Sono ben delineati i diversi compiti dell’ufficio scolastico regionale, del referente regionale e di quello di istituto per la loro inclusione scolastica, a partire dalla previsione di un apposito capitoletto nel POF e dai necessari contatti con le istituzioni pubbliche e coi soggetti privati e del volontariato che si occupano dell’accoglienza di questi minori.

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OSSERVAZIONI

Da quando il MIUR ha iniziato a formulare Linee guida per l’accoglienza di alunni con bisogni educativi speciali, a partire da quelle sugli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009, passando per quelle degli alunni con DSA del 12 Luglio 2011, a quelli con ulteriori BES con la Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012, sino a pervenire a quelle sugli studenti stranieri del 21 Febbraio 2014 e finendo con queste, in ciascuno di tali documenti è sempre presente la necessità di una formazione specifica di tutti i docenti curricolari sull'inclusione di tali alunni.

Però tali prescrizioni rimangono ovviamente sulla carta fino a quando il MIUR non renderà obbligatoria la formazione in servizio, attualmente prevista dal CCNL come meramente facoltativa ed i pregevoli documenti emanati, frutto della collaborazione di esperti di diverse provenienze professionali, rischiano la stessa fine delle ben note “grida manzoniane", cioè l’insignificanza normativa. Per questi motivi si insiste affinché la previsione dell’art. 16 comma 1 lettera b) della l. n° 128/13 sull'obbligo di formazione in servizio dei docenti curricolari sulle didattiche inclusive, non rimanga limitato al 2015, ma divenga, con finanziamenti adeguati, un obbligo permanente e di sistema. Diversamente, vien da chiedersi che senso avrà la valutazione di sistema che il MIUR intende realizzare col RAV (Rapporto sull’Autovalutazione del sistema di istruzione) a partire dal 2015.
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Vedi pure la schede normative:
n° 470. Alunni stranieri con disabilità o altri BES (Linee Guida CM 4233/14)
n° 419. La direttiva ministeriale sui BES – Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)
n° 348. Il Regolamento e Linee-Guida sui DSA (D.M. prot. 5669)
n° 287. Linee-guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità
n° 483. Docenti curricolari: aggiornamento obbligatorio in servizio (L. 128/13; DM 762/14; DDG Studente 760/14)
n° 481. Gli alunni con disabilità esclusi dal processo di valutazione delle scuole e del sistema di istruzione (Dir. 11/14)


Pubblicato il 5/1/2015
Aggiornato il 5/1/2015Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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