Scheda n.311.

Le richieste ai TAR di ore di sostegno debbono essere equilibrate (Sentenza TAR Campania 17532/10)

  • Personale scolastico
  • Consigli ai genitoriInsegnanti di sostegno

A causa dei crescenti tagli alla spesa pubblica i cittadini ricorrono sempre più spesso ai TAR per ottenere un maggior numero di ore di sostegno che vengono sempre  più frequentemente tagliate, ottenendo continue vittorie.
Una delle ultime in tal senso è la Sentenza della quarta Sezione del Tar Campania n. 17532 del 24/09/2010, che è interessante anche perché dà piena attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 80/10 sul ripristino del diritto alle deroghe per gli alunni certificati  con disabilità in situazione di gravità.
Ma la sentenza è ancor più interessante perché mette in luce alcuni errori compiuti dai genitori che, pur ottenendo vittoria, ci rimettono le spese di causa, normalmente intorno a qualche migliaia di euro.

Infatti, nel caso di specie, i genitori avevano chiesto  addirittura un numero di ore di sostegno pari alla durata dell’orario scolastico pari al tempo pieno, la conferma del massimo di tali ore anche per tutti gli anni successivi ed il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Il Tar ha accolto il ricorso, ridimensionandone le ore richieste da 30 a 22, massimo coincidente con la cattedra oraria in scuola primaria; ha rigettato il ricorso circa la conferma del massimo delle ore per gli anni successivi e circa il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Le argomentazioni del TAR sembrano, in vero, condivisibili.
Infatti l’assegnazione di un numero di ore pari all’orario della frequenza scolastica  riduce fortemente, se non addirittura elimina la possibilità di lavoro con i docenti curricolari e con i compagni della classe, che invece è la finalità imprescindibile dell’inclusione degli alunni con disabilità.
Non è possibile determinare in anticipo il numero delle ore di sostegno per gli anni successivi, poiché non si conoscono gli eventuali miglioramenti cui l’inclusione deve tendere.
I danni non patrimoniali, riconosciuti con altre decisioni anche della Cassazione, trattandosi della tutela di un diritto costituzionalmente garantito come quello allo studio, debbono comunque essere quantificati o almeno debbono potersi dedurre da alcuni indicatori, come ad es. riduzione dei ritmi apprenditivi, frustrazione, aumento dell’insicurezza conseguenti al ridotto numero di ore di sostegno etc. Niente di tutto ciò è stato provato dai ricorrenti.

La conseguenza è che, pur  avendo riconosciuto il rapporto uno ad uno secondo il principio del rispetto “delle effettive esigenze” dell’alunno certificato in situazione di gravità (L. n° 104/92 art. 3 comma 3; DPCM n° 185/86L. n° 296/06 art. 1 comma 605 lettera B), a causa del rigetto delle altre richieste, il TAR ha  pronunciato la compensazione delle  spese, cioè ciascuna delle parti del processo, Amministrazione scolastica e ricorrenti, non possono recuperare le spese sostenute.

Se i ricorrenti si fossero limitati, come sembra logico, a chiedere per quell’anno solo il massimo delle ore di sostegno consentito dalle “effettive esigenze” comprovate dalla diagnosi funzionale e dal piano educativo individualizzato (decreto legge n. 78/10 art. 9 comma 15 ed art.  10 comma 5), l’Amministrazione sarebbe stata soccombente ed avrebbe dovuto rifondere  tutte le spese sostenute dai ricorrenti.

In un momento di grave crisi economica anche delle famiglie, occorre tener contro anche di questo aspetto, poichè il costo di un ricorso troppo spesso scoraggia le famiglie dal far valere i propri diritti.


Pubblicato il 4/11/2010
Aggiornato il 10/12/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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