Scheda n.611.

Le nuove norme sull’inclusione scolastica: quali sono già applicabili? (DLgs 66/17 e DLgs 96/19)

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Riprendiamo, con alcune piccole modifiche, un interessante articolo di Salvatore Nocera già pubblicato il 28/10/2019 su superando.it, che si ringrazia per la gentile concessione.


Da più parti – famiglie, docenti e anche dirigenti scolastici – viene sollevata sempre più frequentemente una domanda: sono immediatamente applicabili le nuove norme sull’inclusione scolastica introdotte dai Decreti Legislativi n° 66/17 e n° 96/19?

C’è stato infatti un grande dibattito sui contenuti innovativi del Decreto n° 66/17, ulteriormente accresciuto, con rischio di confusione, in relazione alle modifiche introdotte allo stesso dal Decreto n° 96/19.
Siccome l’entrata in vigore del primo Decreto era stata rimandata di un anno e il secondo Decreto è entrato in vigore nei primi giorni del mese di settembre scorso (2019), molti si chiedono insistentemente quali norme vadano applicate e da quando.

Cerchiamo dunque di fare un po’ di chiarezza.

Molte norme del Decreto n° 66/17, essendo state modificate dal Decreto n° 96/19, non saranno più applicate, sostituite dalle nuove.

Però, sia quanto è rimasto in vita del Decreto n° 66/17, sia ciò che è stato aggiunto con il Decreto n° 96/19, pur essendo entrato in vigore, per diventare operativo, e quindi essere applicato, necessita di un notevole numero di Regolamenti, Decreti Applicativi, Ordinanze e Circolari.
Pertanto, sino a quando non verranno emanati questi atti amministrativi, applicativi dei due Decreti citati, le norme in essi contenute non produrranno effetti e quindi tutti siamo tenuti ad osservare le norme ancora in vigore.

Vediamo la situazione articolo per articolo.

Articoli 1 e 2: fissano i princìpi fondamentali e le caratteristiche della qualità dell’inclusione scolastica; essi, quindi, sono immediatamente applicabili.

Articolo 3: qui le norme sul nuovo profilo professionale nazionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione non entreranno in vigore, fino a quando non verrà completata la complessa e lunga procedura che riguarda la formulazione di questo nuovo profilo.
Viceversa le norme sull’assistenza igienica degli alunni con disabilità di competenza dei collaboratori scolastici, che non sono state per nulla modificate dai due Decreti Legislativi, continuano ad applicarsi come in precedenza, con in più l’obbligo per i dirigenti scolastici di rispettare il genere degli alunni, introdotto dallo stesso articolo 3 del Decreto. E' vero che nel comma 3 sono previsti dei successivi atti normativi per adeguare la pianta organica dei collaboratori scolastici al numero di alunni che necessitano di assistenza igienica, ma è anche vero che già nelle annuali ordinanze sull'organico di fatto è già prevista la possibilità di chiedere più collaboratori per garantire l'assistenza igienica agli alunni con disabilità.

Articolo 4: contiene le nuove norme sulla formulazione degli indicatori di qualità dell’inclusione scolastica, ed esse sono immediatamente applicabili. Si sollecitano a tal proposito l’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) e il Ministero dell’Istruzione a sottoporne i contenuti all’Osservatorio Ministeriale sull’Inclusione Scolastica per il prescritto parere.

Articolo 5: prevede le norme sulle nuove certificazioni di disabilità e sul Profilo di Funzionamento alla luce dell’ICF (la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, fissata nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità), e della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Esse non verranno applicate fino a quando il Ministero non emanerà le apposite Linee Guida previste dallo stesso articolo 5 del Decreto 66/17.

Articolo 6: è quello che si occupa del progetto di vita individuale ed è immediatamente applicabile, perché non richiede atti applicativi ed è già previsto dall'art. 14 comma 2 della legge n° 328/00.

Articolo 7: ancora a proposito del PEI, il nuovo articolo 7 del Decreto conferma le norme precedenti, riguardo all’obbligo di indicare in esso il numero delle ore per il sostegno che vanno richieste, quello delle eventuali ore di assistenza e di tutti gli altri sostegni umani e materiali necessari.

Chi lo voglia può utilizzare la dettagliata indicazione dei contenuti del PEI prevista nell’articolo 7, che è stata già utilizzata dalla Magistratura per annullare delle valutazioni operate sulla base di PEI privi di elementi essenziali (se ne legga approfonditamente nella scheda n° 592. Vietato promuovere solo per mandare via gli alunni (CGA Ord. 18/19)).


AGGIORNAMENTO
A dicembre 2020 è stato emanato il D.I. n° 182/20 che trasmette i nuovi modelli di PEI e le relative linee guida previste dal comma 2-ter di questo articolo.
Vedere la scheda n° 656. I nuovi modelli di PEI e relative Linee Guida (DI 182/20) e la pagina www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei


 

Articolo 8: tratta il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) e così come detto per il precedente articolo 6, è immediatamente applicabile, non richiedendo atti applicativi.

Articolo 9: non è applicabile nella parte relativa ai GIT (Gruppi per l’Inclusione Territoriale), poiché non è ancora stata emanata la normativa applicativa.
Per la parte relativa ai GLIR è già applicabile essendo stati emanati i decreti ministeriali previsti.
ugualmente sono subito applicabili le parti inerenti il GLI e il GLO, perchè non sono previsti ulteriori atti applicativi.

Articolo 10: le norme contenute in questo articolo sono pienamente applicabili, al passaggio di ciclo scolastico, in quanto confermano o esplicitano norme preesistenti, ad eccezione del coinvolgimento dei GIT che diverrà operativo solo quando saranno effettivamente regolamentati e costituiti (vedi art. 9).

Articolo 12: è quello sui nuovi corsi di specializzazione per la scuola dell’infanzia e primaria e non è ancora applicabile, in attesa degli atti applicativi.

Articolo 13: è applicabile. Esso riguarda la formazione in servizio di tutto il personale della scuola che è divenuta obbligatoria per i docenti con la Legge 128/13 (articolo 16, comma 1) e per i collaboratori scolastici con il comma 3 di questo stesso articolo 13 del Decreto 66/17.
Tali norme sono potenziate con la previsione di «misure di accompagnamento» per l’applicazione delle novità normative, contenute nel nuovo articolo 15 bis del Decreto 96/19, che invece necessita di un decreto ministeriale per costituire il previsto Comitato ministeriale.

Articolo 14: è quello sulla continuità educativa e non è ancora applicabile, essendo già ben quattro anni che si attende un Decreto in tal senso da parte del Ministero dell’Istruzione.

Articolo 15: è immediatamente operativo fin dalla sua entrata in vigore, avendo il Ministero emanato il previsto Decreto Istitutivo dell’Osservatorio Ministeriale sull’Inclusione Scolastica.

Articolo 16: anch’esso è immediatamente applicabile. Concerne la novità dell’istruzione domiciliare alla quale si ha diritto con una diagnosi di impossibilità a frequentare la scuola per gravi motivi di salute per almeno trenta giorni anche non consecutivi.
Esso ha abrogato implicitamente una vecchia norma amministrativa che richiedeva invece una preventiva ospedalizzazione per almeno trenta giorni. È immediatamente applicabile, dal momento che l’emanazione di un apposito Decreto previsto nel suo ultimo comma riguarda solo il numero di ore che, per gli alunni con disabilità, il docente per il sostegno dovrà trascorrere al loro domicilio.

Articolo 17: pure questo articolo, riguardante le Regioni a Statuto Speciale, è immediatamente applicabile. Tuttavia, sarà probabilmente opportuno precisare che anche in esse i livelli essenziali delle prestazioni scolastiche fissati dallo Stato sono applicabili sul loro territorio.

Articolo 18: si occupa delle abrogazioni e del coordinamento con le norme preesistenti e sarà applicabile quando il Ministero avrà emanato tutti gli atti applicativi e avrà effettuato appunto i coordinamenti tra le nuove norme e quelle abrogate.

Si spera con ciò di avere fugato molti dubbi e perplessità, e si auspica che il Ministero dell’Istruzione voglia al più presto emanare i necessari atti applicativi.


Vedi anche le schede normative:

n° 554. Più luci che ombre nel decreto legislativo sull’inclusione scolastica (DLgs 66/17 come modificato da DLgs 96/19)

n° 601. Approvate preliminarmente dal Consiglio dei Ministri le modifiche al D.Lgs n° 66/17 sull’inclusione scolastica

 


Pubblicato il 29/10/2019
Aggiornato il 23/3/2021

Salvatore Nocera

Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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