Le classi pollaio possono non essere sdoppiate formalmente? (TAR Toscana 1339/19)
- Diritto allo studio
- Numero alunni per classe
Il TAR Toscana con la sentenza n° 1339/19, che fa riflettere, ha rigettato il ricorso col quale si chiedeva lo sdoppiamento di una classe composta di 27 alunni in presenza di un alunno con disabilità.
La sentenza può lasciare perplessi: infatti nella prima parte presenta un’ampia dissertazione sull'inviolabilità delle norme degli art. 4 e 5 comma 2 del DPR n° 81/09 secondo i quali le classi frequentate da alunni con disabilità non possono avere più di 20, massimo 22 alunni; rigetta pure le difese dell’Avvocatura dello Stato con le quali si sosteneva che nell’anno passato, pur essendovi la stessa situazione di fatto nessuno si era lamentato e quindi vi sarebbe stata acquiescenza a tale situazione.
Però alla fine constata che il Dirigente scolastico, utilizzando i docenti del potenziamento, aveva di fatto suddiviso la classe in due gruppi in tutte le discipline, tranne che in educazione fisica (per le quali comunque erano state adottate alcune particolari misure).
Conclude quindi che non conta tanto l’aspetto formale di una classe composta da 27 alunni, quanto l’aspetto fattuale della suddivisione della classe in due gruppi, ciascuno di un numero assai inferiore.
La conseguenza del rigetto del ricorso è la compensazione delle spese.
OSSERVAZIONI
La sentenza non dice se la suddivisione della classe in due gruppi sia stata anteriore o successiva alla notifica del ricorso.
Stando alla compensazione delle spese si deve dedurre che ciò dovrebbe essere avvenuto prima, forse a seguito di una lagnanza o di una diffida della famiglia. Infatti, se la suddivisione fosse avvenuta a seguito della notifica del ricorso, si dovrebbe dedurne che vi sia stata cessazione della materia del contendere, però per fatto dell’Amministrazione a seguito del ricorso e quindi ciò non basterebbe ad evitare la condanna dell’Amministrazione alla rifusione totale delle spese.
La riflessione che viene dopo la lettura di questa sentenza indurrebbe ad invitare le famiglie a verificare, prima di notificare un ricorso su questo argomento, se il Dirigente scolastico, magari dopo una lettera di diffida, abbia diviso di fatto la classe in due gruppi per tutte le discipline. Se ciò si verifica, sarà bene che le famiglie evitino di sprecare soldi con ricorsi, avendo raggiunto, sia pur in via di fatto, il risultato dello sdoppiamento e quindi del rispetto del tetto massimo di alunni per classe.
Pubblicato il 29/10/2019
Aggiornato il 29/10/2019
Salvatore Nocera
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