La legge di stabilità 2019 “cambia” in peggio il D.Lgs. n° 59/17 sulla formazione iniziale dei docenti (L. n° 145/18)
- Riforma della scuola
- Alternanza scuola-lavoroContinuità educativaFormazione e AggiornamentoInsegnanti curricolariInsegnanti di sostegnoQualità dell'integrazione
La legge di stabilità per il 2019 n° 145/18, discutibile per molti aspetti, è decisamente inaccettabile per il comma 792 che modifica radicalmente il D.Lgs. n° 59/17 sulla formazione iniziale dei docenti delle scuole secondaria curricolari e per il sostegno, azzerando tutte le conquiste che la FISH era riuscita ad ottenere con grande fatica dal precedente Governo in applicazione della l. n° 107/15 sulla "buona scuola".
Vediamo nel dettaglio le modifiche introdotte dalla legge di stabilità sull'inclusione scolastica.
All'art. 5 del D.Lgs. n° 59/17 viene aggiunto un comma 4-bis nel quale è stabilito che:
"4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei [24] CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente."
Ciò vanifica la novità precedentemente prevista di un minimo di formazione sulle didattiche inclusive come prerequisito di accesso ai concorsi per tutti gli aspiranti docenti (curricolari e di sostegno) per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
All'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n° 59/17 è eliminata la terza prova scritta specifica sulle didattiche inclusive nel concorso per aspiranti docenti per il sostegno.
Ciò costituisce un impoverimento nella preparazione e nella valutazione di tali candidati.
Vengono infine abrogati gli artt. da 8 a 12 del D.Lgs. n° 59/17 che riguardavano il nuovo percorso formativo triennale (FIT) che i vincitori del concorso dovevano svolgere prima dell'esame conclusivo per l'immissione in ruolo. Di fatto viene ripristinato il vecchio sistema dell'immissione in ruolo subito dopo il concorso, con un anno di prova e l'obbligo per chi supera tale anno, di permanenza per ulteriori 4 anni nella stessa sede e cattedra di titolarità.
Conseguentemente i docenti che aspirano al sostegno dovranno, come prima:
1. conseguire l'abilitazione su una classe di concorso curricolare,
2. prendere la specializzazione per il sostegno con un corso annuale (60 CFU),
3. fare il concorso specifico per il sostegno,
4. superare l'anno di prova,
5. permanere per altri 4 anni sulla stessa sede e sul sostegno.
Si perdono quindi gli ulteriori 40 CFU che erano previsti dall'abrogato art. 11 comma 2 del D.Lgs. n° 59/17.
Si ripristina il diritto al trasferimento su posto comune dopo 5 anni e con semplice trasferimento per mobilità territoriale, venendo così a perdersi la novità introdotta dal precedente governo della "separazione delle carriere" tra docenti curricolari e di sostegno istituita con la possibilità di passare dal posto di sostegno a quello comune solo con "passaggio di cattedra"; tale passaggio di cattedra è una procedura più complessa che quindi avrebbe garantito agli alunni con disabilità una maggiore continuità didattica del docente per il sostegno.
Ad aggravare la situazione il comma 784 della stessa legge di stabilità riduce di molto il numero delle ore di alternanza scuola-lavoro (ridenominata "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento") per tutti gli alunni dell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado portandole a una durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Questa misura riduce un'attività pratica che concretamente invece favorisce e migliora la qualità inclusiva per gli alunni con disabilità e la sua riduzione (vedi scheda n° 508. L’alternanza scuola-lavoro nella nuova legge 107/15)
.Inoltre il comma 561 della legge di stabilità "incrementa" di 25 milioni di euro annui il finanziamento per l'assistenza all'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.
Il termine "è incrementata" significa che ai 75 milioni di euro per il 2018 si devono aggiungere i 25 milioni di Euro per il 2019. Però nelle tabelle della "Seconda nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019" relative alla legge di stabilità per il 2019 (pagina 437, capitolo "LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 70 contributo alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali") si legge solo la somma di 75 milioni di euro. Ciò significherebbe che sono stati confermati per il 2019 i 75 milioni di Euro previsti per il 2018, ma non è stato aggiunto l'incremento dei nuovi 25 milioni previsti dalla stessa legge di stabilità per il 2019 (vedi scheda n° 591. Riparto dei fondi per l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione nelle scuole superiori (DPCM 21/12/2018)).
Pertanto le associazioni si attendono una correzione alla tabella allegata alla legge di stabilità o un chiarimento che comunque renda effettivamente disponibile tale somma aggiuntiva.
Il comma 1138 della legge di stabilità proroga al 1/9/2019 l'entrata in vigore di alcune delle novità ed abrogazioni previste nel D.Lgs. n° 66/17 (vedi gli aggiornamenti specifici apportati alla scheda n° 554. Più luci che ombre nel decreto legislativo sull’inclusione scolastica (DLgs 66/17))
Infine il Ministro ha dichiarato che l'INVALSI verrà o abolita o trasformata in un ufficio del Ministero.
Non si sa se manterrà l'obbligo previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n° 66/17 circa la formulazione degli indicatori per misurare la qualità inclusiva realizzata nelle singole classi e nelle singole scuole.
OSSERVAZIONI
Più che un "cambiamento" verso il futuro questo è un ritorno al passato.
Vedere la scheda n° 556. Il decreto sulla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di secondo grado (D.Lgs. 59/17)
Pubblicato il 10/1/2019
Aggiornato il 8/2/2019
Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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