Scheda n.293.

La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n° 80/10)

  • Personale scolastico
  • Insegnanti di sostegno

La Corte Costituzionale con la Sentenza n° 80 depositata il 26/02/2010 e pubblicata in G.U. serie speciale n° 9 del 3 marzo 2010 ha dichiarato incostituzionali i commi 413 e 414 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2008 n° 244/07 (vedi scheda n° 242. L’integrazione nella Legge Finanziaria per il 2008 n° 244/07 e la scheda n° 283.Il Consiglio di Giustizia Amministrativa siciliana solleva questione di costituzionalità sull'abolizione delle deroghe per il sostegno (Sentenza CGA Sicilia 12/03/09)).

 

Come è noto il comma 413 aveva fissato un tetto massimo al numero degli insegnanti di sostegno da nominare in organico di fatto intorno a circa 91.000 unità, secondo un rapporto medio nazionale di 1 posto ogni 2 alunni certificati con disabilità.

 

Il comma 414, nel mantenere fermo il principio dell'integrazione scolastica e dell'assegnazione di ore di sostegno secondo il criterio delle "effettive esigenze rilevate"vietava però la possibilità di deroghe al rapporto medio nazionale di 1 a 2, precedentemente consentito dalla normativa in organico di fatto.

 

La Sentenza afferma che queste due norme sono contrarie all'art. 3 della Costituzione in quanto trattano in modo eguale gli alunni con disabilità lieve e grave, mentre quelli con disabilità più grave debbono logicamente avere più risorse.
Inoltre la Corte ritiene "irragionevole" il divieto di deroghe nel momento in cui ribadisce il principio del rispetto delle "effettive esigenze".

 


OSSERVAZIONI

Il Ministero dovrà emanare la nuova Ordinanza sugli organici di fatto che dovrà necessariamente tener conto di questo radicale cambiamento nella normativa.

 

Le novità introdotte dalla Sentenza, praticamente, varranno dal prossimo anno scolastico, perchè la Sentenza che ha forza di Legge, è andata in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Occorre quindi prepararsi in vista del prossimo anno scolastico.
Pertanto i genitori i cui figlioli abbiano una certificazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n° 104/92, potranno chiedere le ore in deroga, qualora ritengano che le ore assegnate siano insufficienti ad affrontare i problemi didattici del loro figliolo.
Ciò va fatto in un GLH operativo appositamente convocato in vista della formulazione delle richieste in organico di fatto, e cioè non oltre maggio, al massimo primi di giugno prossimi.
Nel caso di richiesta di deroghe sarà importante che il GLH verbalizzi lo stato di gravità risultante dalla certificazione e della Diagnosi Funzionale e quantifichi la richiesta di ore sia di sostegno che, eventualmente, di assistenza per l'autonomia e la comunicazione. Ciò per precostituire documentazione in vista di eventuale ricorso al TAR contro il diniego di deroghe.
E' opportuno che i genitori avanzino delle richieste ragionevoli, nel senso che, per esempio, in presenza di gravità dovuta ad handicap motori la richiesta va rivolta prevalentemente agli enti locali  per le ore di assistenza per l'autonomia.
Comunque la richiesta delle deroghe non deve far rinunciare ai genitori di richiedere la presa in carico da parte dei docenti curricolari, per i quali il POF (Piano dell'Offerta Formativa) della scuola può prevedere dei corsi di aggiornamento in servizio.
Inoltre rimane sempre valida la Nota Ministeriale prot. n° 4798 del 2005 circa l'obbligo di programmazione definitiva a inizio d'anno del PEI, precedentemente predisposto per le richieste entro maggio, da parte di tutti i docenti della classe, facendo eventualmente intervenire anche esperti interni ed esterni alla scuola sulle specifiche problematiche didattiche (vedi scheda n° 191. Obbligo di programmazione dell'integrazione scolastica ad inizio di ogni anno (Nota 4798/05)).
Le famiglie inoltre dovranno pretendere dai Dirigenti Scolastici il rispetto dell'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09 sul numero massimo di 20 o 22 alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità (vedi scheda n° 285. Riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi a seguito della riforma Gelmini (DPR 81/09)). Ciò al fine della richiesta, sempre entro maggio prossimo, di sdoppiamento da parte dei Dirigenti Scolastici di tali classi, se superaffollate .

 

E' da tener presente che le Sentenze della Corte Costituzionale, a differenza delle sentenze della Magistratura Ordinaria, hanno forza di Legge e valgono su tutto il territorio nazionale. Quindi un rifiuto di deroga in presenza del requisito documentato della gravità, comporta una palese violazione di legge, se non addirittura una violazione di atti d'ufficio.

 

Comunque ci si augura che vi sia ragionevolezza sia da parte delle richieste delle famiglie, ma soprattutto da parte degli Uffici Scolastici e del Ministero, al fine di garantire un sereno svolgimento dell'anno scolastico e una buona qualità dell'integrazione.


Vedi anche le schede:
n° 298. Il Consiglio di Stato precisa gli effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale sulle ore aggiuntive di sostegno (Sentenza 2231/10)
n° 297. Il sostegno negli organici per l’a.s. 2010 - 2011 (C.M. 37/10)
n° 310. Indicazioni per chiedere un aumento delle ore di sostegno o assistenza ad inizio anno


Pubblicato il 19/4/2010
Aggiornato il 10/9/2015Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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