La Convenzione Universale ed il diritto allo studio delle persone con disabilità
- Diritto allo studio
Il 30 marzo 2006 il Governo italiano ha firmato a New York assieme ad altri 50 Stati la Convenzione Universale dei Diritti delle Persone con Disabilità, approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel dicembre 2006.
Adesso il Parlamento italiano, su proposta del Governo, deve ratificarla nel più breve tempo possibile, poiché solo dopo il deposito presso il Segretario Generale dell'ONU del XX atto di ratifica degli Stati firmatari, decorre un mese di tempo alla scadenza del quale nasce l'obbligo per ciascuno Stato di provvedere ad adeguare la propria normativa interna al Trattato internazionale sottoscritto.
L'art. 24 della Convenzione riguarda il diritto allo studio e, se per moltissimi Stati è assai avanzato nei contenuti, per l'Italia che da oltre trent'anni ha già legiferato in materia di integrazione scolastica generalizzata ed ora punta sempre più alla qualità della stessa. Esso si compone di 5 commi: il comma 1 riconosce il diritto all'istruzione e, a tale scopo, per evitare forme di discriminazione "gli Stati Parte faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli..." . Il comma 2 vieta l'esclusione delgi alunni dal sistema di istruzione a causa della loro disabilità ed anzi prevede il loro diritto di frequenza della scuola dell'obbligo e di quella secondaria, con forme di sostegno e con interventi individuali, al fine di garantire l'eguaglianza con i compagni. Il comma 3 garantisce la partecipazione e la socializzazione nel campo degli apprendimenti attraverso linguaggi appropriati alle diverse tipologie di minorazione, con particolare riguardo alla comunicazione alternativa aumentativa, al braille per i cechi, alla lingua dei segni per quanti appartengono "alla comunità dei sordi" ed ai linguaggi specifici per i cieco-sordi. Il quarto comma prevede l'obbligo per gli Stati di formare docenti specializzati nel braille, nella lingua dei segni, nelle comunicazioni migliorative ed alternative, nonché l'impegno a formare tutti gli insegnanti curricolari alla presa in carico degli alunni con disabilità. Il comma 5 garantisce il diritto di accesso all'istruzione post-secondaria, universitaria, alla formazione professionale, all'educazione permanente per gli adulti senza discriminazioni ed in condizioni di eguaglianza con gli altri.
Osservazioni
L'articolo è interessante, ma non chiarisce il concetto di integrazione scolastica. Si tenga presente che in molti Stati (da ultimo la Francia con la Legge del 2005) realizzano l'integrazione ponendo una classe speciale dentro un istituto comune e facendo andare di volta in volta, a giudizio dei docenti di tale classe, singoli alunni nelle classi comuni per un tempo detrminato, secondo i progetti personalizzati. Anche il riferimento all'eguaglianza con gli altri alunni non garantisce automaticamente l'integrazione nelle classi comuni. Infatti anche in Italia, ancora nel 1975, la Corte Costituzionel stabiliva che l'eguaglianza si realizza facendo frequentare agli alunni con disabilità visiva le scuole speciali per ciechi, dove essi avrebbero trovato tutto quello che i compagni vedenti trovano nelle classi comuni, dove invece i ciechi sarebbero stati discriminati. E' necessario quindi che queste, come altre norme non trovino un'attuazione semplicemente formalistica, ma debbono essere sostenute da un movimento culturale e dalle buone prassi che dall'integrazione scolastica realizzata in Italia in termini di qualità possa essere di lievito alla nascita di movimenti culturali analoghi negli altri Paesi.
Pubblicato il 4/4/2007
Aggiornato il 5/2/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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