Scheda n.571.

Le circolari dell’USR del Lazio sull’istruzione domiciliare (Note 32987/17 e 45274/18)

  • Diritto allo studio
  • Normativa RegionaleScuola in ospedale e Istruzione a domicilio

L’Ufficio Scolastico Regionale  del Lazio ha emanato le Note n° 32987  per l'a.s. 2017/18 e n° 45274/18 per l'a.s. 2018/19 sull'istruzione domiciliare ed in ospedale.

Esse prevedono che i genitori degli alunni della scuola dell’obbligo (quindi esclusi quelli frequentanti la scuola dell’infanzia che non è scuola dell’obbligo) possano chiedere l’istruzione domiciliare.

Le scuole di appartenenza debbono prevedere nel PTOF questa eventualità a favore di alunni con problemi tumorali, con disabilità o che comunque  abbiano una prognosi di impossibilità a frequentare la scuola per gravi motivi di salute per almeno 30 giorni.

Occorre una certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria dove sono stati ricoverati.

La scuola deve accantonare un fondo apposito anche ricevendo finanziamenti da enti pubblici e privati, che verrà integrato per il 50% dall'Ufficio Scolastico Regionale.

La scuola è bene che imposti le attività d’intesa con la apposita scuola-polo sull'inclusione del proprio ambito territoriale.

Il progetto prevede l’invio a domicilio di docenti della classe per un massimo di 5 ore per la scuola primaria, 6 ore per quella secondaria di primo grado e 7 ore per quella secondaria di secondo grado.

Per il resto la scuola dovrà provvedere a progettare collegamenti tra l’alunno e la classe tramite internet ed altri mezzi telematici (skype, ecc.), in modo da garantire il collegamento tra l’alunno e la classe.

La scuola deve predisporre un PDP in cui, oltre a questi elementi, sono concordati con la famiglia gli orari di intervento a casa e collegamento con la classe, nonché le modalità di valutazione.

La scuola deve presentare all'USR il progetto di istruzione domiciliare tramite apposito modello allegato alla Circolare, previa approvazione degli organi collegiali.

Dato il crescente numero di richieste di istruzione domiciliare questi progetti potranno essere realizzati pienamente sulla base dei fondi disponibili. Infatti le ore di lezione che i docenti svolgeranno al di fuori dell’orario delle lezioni debbono essere retribuite come servizio straordinario.

A fine anno il responsabile del progetto del singolo alunno dovrà presentare all’USR una relazione e rendicontazione del progetto realizzato sulla base di un modulo allegato alla circolare.


OSSERVAZIONI

Le circolari sono impostate sulla scia delle diverse circolari ministeriali emanate negli anni  precedenti. Sembra però che non siano state sufficiente messe a fuoco le novità introdotte dall’art. 16 del D.Lgs n° 66/17 concernente il diritto all'istruzione domiciliare.

Infatti in esso si prevede che i trenta giorni di impossibilità a frequentare la scuola possano essere anche non consecutivi e di ciò non vi è cenno nella prima Nota dell'USR.

Ed ancora nelle note dell'USR Lazio è previsto tra i documenti da allegare anche il certificato sanitario rilasciato dall'ospedale in cui l'alunno è stato ricoverato. Si ritiene che tale norma debba valere solo per alunni che chiedono l'istruzione domiciliare dopo essere stati dimessi da una degenza ospedaliera. Ma tale certificazione per alunni, ad esempio con disabilità, che non siano stati precedentemente ospedalizzati, deve essere rilasciata dalla ASL che ha in carico l'alunno; tanto più che il D.Lgs n° 66/17 citato non fa alcun riferimento nè al certificato ospedaliero nè ad un necessario precedente ricovero.

Inoltre, pur essendo citata nelle circolari la fruibilità di tale servizio anche da parte di alunni con situazioni traumatiche o croniche di disabilità, nel testo si parla solo del dovere della scuola di formulare un PDP, strumento didattico concernente esclusivamente gli alunni con DSA o con ulteriori BES, mentre per gli alunni con disabilità la normativa prescrive la formulazione di un PEI.

Infine non vi è alcun cenno all'utilizzo delle ore dei docenti per il sostegno nelle ore assegnate a casa rispetto al tetto massimo di ore a domicilio previsto per ciascun ordine e grado di scuola.

Infatti tutte le ore di sostegno assegnate dovrebbero essere svolte al domicilio dell’alunno, anche se certamente superiori ai tetti massimi previsti nella circolare, poiché in caso contrario vi sarebbe un danno erariale per ore di sostegno pagate e non fruite dall'alunno.

In tal senso il 17 aprile 2018 è intervenuta una decisione del Tribunale di Roma (vedi scheda n° 572. La scuola deve garantire l’istruzione domiciliare per tutte le ore di sostegno previste dal PEI (Tribunale Roma 17-4-2018)) che ha annullato il provvedimento di assegnazione di poche ore di sostegno a domicilio, secondo i tetti massimi previsti da questa circolare, imponendo all'Amministrazione scolastica l’impiego di tutte le ore assegnate presso il domicilio dell'alunno.

Ci si augura che le presenti osservazioni possano permettere l'integrazione della circolare, garantendo così agli alunni con disabilità il pieno diritto al sostegno.


Pubblicato il 23/4/2018
Aggiornato il 19/2/2019Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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