Scheda n.586.

Iscrizioni anno scolastico 2019/2020 (CM 18902/18)

  • Diritto allo studio

Con la C.M. n° 18902/18 il MIUR ha diramato le istruzioni per le iscrizioni all'a.s. 2019/2020.

Come ormai è consuetudine, le iscrizioni al primo anno di ciascun ordine e grado di scuola statale (dalla Primaria alla Secondaria di Secondo Grado) e ai percorsi di istruzione e formazione professionale aderenti al sistema "Iscrizioni on-line" potranno essere effettuate esclusivamente on-line sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, ma quest'anno sono anticipate le date: dal 7 al 31 gennaio 2019. Sarà necessario registrarsi a tale sito già a partire dal 27 dicembre 2018.

Le iscrizioni alle scuole dell'infanzia statali dovranno invece essere effettuate nello stesso periodo, ma consegnando la domanda cartacea alla scuola presso la quale si intende iscrivere il proprio figlio.

Come ogni anno le iscrizioni potranno effettuarsi solo presso una scuola, ma vi è la possibilità di indicare altre due scuole alternative nel caso che in quella prescelta vi siano iscrizioni eccedenti rispetto ai posti disponibili. Per tale motivo ogni scuola dovrà pubblicare, prima dell'inizio delle iscrizioni, i criteri per la formazione delle graduatorie per individuare le iscrizioni eccedenti da dirottare presso le altre scuole indicate dalle famiglie.

Nei moduli di iscrizione sarà possibile scegliere l'orario settimanale e i diversi percorsi specifici che ogni scuola ha deciso di offrire. Nella circolare sono specificate le disposizioni relative agli specifici indirizzi.

Anche quest'anno sono previste le iscrizioni di bambini anticipatari:

  1. Alla scuola dell'infanzia hanno la precedenza i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2019, ma possono iscriversi anche quelli che li compiono entro il 30 aprile 2019.
  2. Alla scuola primaria hanno l'obbligo di iscriversi i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2019, ma possono farlo anche quelli che li compiono entro il 30 aprile 2020.

L'art. 9 che, come di consueto, riguarda l'iscrizione degli alunni con disabilità, con DSA e stranieri è identico a quello della circolare dello scorso anno e si riporta per completezza:

"9 - Accoglienza e inclusione

9.1 – Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992.
Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2019/2020, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Alunne e alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

9.2 – Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

9.3 – Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014."


OSSERVAZIONI

Si riportano le osservazioni già fatte nella scheda n° 562. Iscrizioni anno scolastico 2018/2019 (CM 14659/17):

  1. In applicazione dei nuovi esami conclusivi del primo ciclo (vedi scheda n° 560 I nuovi esami conclusivi del primo ciclo (DM 741/17 e CM 1865/17)), gli alunni che non si presentano agli esami non possono riscriversi al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, ma riceveranno un attestato con i crediti formativi maturati che è titolo valido per l'iscrizione al secondo ciclo ai fini di acquisire analoga certificazione di crediti formativi.
  2. Tutti gli alunni maggiori di 18 anni, con o senza disabilità, debbono iscriversi ai corsi per adulti.
  3. Viene purtroppo confermata l'anomala normativa prevista dal D.Lgs n° 62/17 secondo la quale gli alunni con DSA completamente esonerati dalla lingua straniera agli esami conclusivi del primo ciclo conseguono regolare diploma.
  4. Viene ribadito il diritto allo studio degli alunni stranieri, anche irregolari, che vivono in Italia e che pertanto possono iscriversi on-line anche se privi del codice fiscale.

Sottolineiamo inoltre che:

  • Gli alunni con disabilità che hanno frequentato le scuole secondarie di primo grado, agli esami possono ricevere l'attestato anche quando non hanno raggiunto gli obiettivi del proprio PEI. Si desume ciò dall'art. 11 dell'O.M. n° 90/01 dove è scritto che, se gli alunni raggiungono gli obiettivi del proprio PEI, che deve essere formulato sulla base delle loro effettive esigenze, hanno diritto a ricevere il diploma.
  • Per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole per adulti, non hanno di solito diritto al sostegno se se ne sono avvalsi già durante gli anni di scuola secondaria di secondo grado del mattino.
  • Gli alunni stranieri non debbono superare il 30% degli alunni di una classe; però, come specificato anche nella circolare, se trattasi di alunni stranieri con una normale conoscenza della lingua italiana, essi non dovrebbero essere considerati in tale limite percentuale. Infatti la norma è applicabile, a mio avviso, se trattasi di alunni stranieri arrivati da poco in Italia, che non conoscono o conoscono molto male la lingua italiana.

Vedi anche le schede normative:

n° 562. Iscrizioni anno scolastico 2018/2019 (CM 14659/17)
n° 541. Iscrizioni anno scolastico 2017/2018 (CM 10/16)
n° 512. Iscrizioni a.s. 2016/2017 (CM 22/15)


Pubblicato il 22/12/2017
Aggiornato il 16/11/2018

Salvatore Nocera
Nicola Tagliani

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