Scheda n.389.

Illegittimità di classi “pollaio” per violazione delle norme sulla sicurezza e l’igiene dei posti di lavoro (TAR Molise sent. 144 e 145/2012)

  • Diritto allo studio
  • Numero alunni per classe

Il TAR Molise con le sentenze n° 144 e n° 145 del 2012 ha annullato i provvedimenti di accorpamento di più classi di pochi alunni per costituire un minor numero di classi con moltissimi alunni.
Il processo è stato molto dibattuto essendovi stata una precedente sospensiva del TAR confermata dal Consiglio di Stato e le sentenze, che rigettano le motivazioni difensive dell'Amministrazione Scolastica, sono molto articolate ed interessanti.
Le norme invocate dai ricorrenti e poste a base delle decisioni del TAR sono le seguenti:
1. D.M. del 18/12/1975 sulle norme tecniche dell'edilizia scolastica che fissa per ciascuna persona presente in classe uno spazio netto non riducibile di mq 1,80 nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo e di mq 1,96 per le scuole del secondo ciclo.
L'Amministrazione scolastica aveva provato ad eccepire che tali norme fossero state abrogate dal DPR n° 81/09 sulla formazione delle classi, ma il TAR ha evidenziato che le norme del DPR sono norme generali, mentre quelle del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici citato sono norme speciali, che, per legge, non possono essere abrogate da norme generali riguardando specificamente la tutela al diritto alla sicurezza e alla salute.
Nè dicasi che tali norme sono state abrogate dall'art. 12 della L. n° 23/96, poichè il comma 5 dello stesso art. fa salvi i criteri fissati dal D.M. del 1975 sino a quando non verranno modificati con legge delle singole Regioni. Poichè la regione Molise non ha emanato legge regionale in materia, restano fermi i parametri del D.M. del 1975.

 

2. Norme antincendio e sicurezza del lavoro: 

  • D.M. del 26/08/1992 sulla prevenzione incendi;
  • D.Lgs. 626/94 confermato dall'art. dall’art. 1, comma, 1 del D.M. 382/98, confluiti poi nel Testo Unico D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza nei posti di lavoro. Interessante la considerazione del TAR secondo cui gli studenti, pur non essendo lavoratori, debbono essere equiparati al personale scolastico ai fini della sicurezza.

In conclusione l'Amministrazione è stata condannata a ripristinare le classi nel rispetto delle norme sopracitate e alla rifusione delle spese di causa.


OSSERVAZIONI

Queste sentenze ed altre, anche del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, mostrano come anche nel caso di classi "pollaio" con alunni con disabilitàtutte le norme sopra citate possano e debbano essere applicate.
Conseguentemente in tali casi, oltre ad invocare il rispetto dell'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09, troppo spesso disatteso dall'Amministrazione scolastica, è utile invocare tutte le norme sopra citate contro le quali ormai l'Amministrazione ha armi di difesa spuntate.

Vedi anche le schede:
n° 346. Norme indirettamente riguardanti l'inclusione scolastica (CM 63/11)
n° 328. Chiarimenti sul numero massimo di alunni per classe (Sent. Consiglio di Stato 7648/10)
n° 324. Vince la class action «all'italiana», ma le aule restano sovraffollate (Sent. TAR Lazio 552/2011 e CdS 3512/2011)
n° 312. Segnalazione sulla sicurezza nelle aule scolastiche


Pubblicato il 18/6/2012
Aggiornato il 15/12/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
06/3723909
06/3722510
Email:osservscuola.legale@aipd.it