Scheda n.455.

Il tribunale di Bologna ritiene legittimo il metodo ABA a scuola per alunni con autismo (Ord. 20/12/2013, TAR Campania 1452/19)

  • Diritto allo studio
  • Assistenti scolastici (AEC, Assistenza Specialistica)Trasporti

Il tribunale di Bologna con giudice monocratico aveva accolto il ricorso dei genitori di un alunno con autismo che si vedevano negare dall'ASL il diritto ad utilizzare la presenza di 3 ore mensili a scuola di un supervisore specializzato nel metodo ABA-VB con certificazione BCBA. Contro il provvedimento in via d'urgenza ha proposto reclamo l'ASL ed il tribunale, in sede collegiale, ha rigettato tale ricorso con ordinanza pubblicata il 20/12/2013.

Questa la motivazione della decisione:

"preso atto che risulta incontestato che il metodo ABA, nel caso in esame, ha prodotto risultati significativi ed importanti sul minore, si osserva che il rifiuto di erogazione della terapia ABA, ha determinato e potrebbe determinare, laddove venisse interrotto, un'interruzione della continuità assistenziale sotto il profilo della metodica assistenziale e si pone in violazione sostanziale del c.d. PRIA Piano Regionale sull'Autismo della Regione Emilia Romagna, nella parte in cui lo stesso PRIA prevede la condivisione del programma psico-educativo, cognitivo e comportamentale, nei vari ambiti di vita del bambino, dalla scuola alla famiglia, con continuità presa in carico globale.
Inoltre, risulta incontestato che, in sede d'urgenza, anche i genitori si sono limitati a richiedere che la certificazione BCBA fosse posseduta esclusivamente dall'operatore avente funzioni di supervisore o coordinatore."


OSSERVAZIONI

La sentenza riportata in apparenza riguarda un caso specifico molto particolare, ma data la crescente presenza di alunni con autismo nelle classi comuni è bene darne diffusione.

E' da notare che la decisione si basa su due motivazioni fondamentali:
1. che il metodo ABA ha prodotto effetti positivi a livello di crescita dell'alunno nella comunicazione;
2. che tale terapia è prevista dalla normativa sanitaria della regione Emilia Romagna.

Può suscitare perplessità il fatto che il tribunale ritenga legittimo, anzi doveroso, lo svolgimento di una terapia a scuola, però se si considera che gli operatori ABA possono considerarsi degli assistenti per la comunicazione ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L. n° 104/92, le perplessità dovrebbero essere fugate.

Come pure la perplessità circa la presenza a scuola per 3 ore al mese di un supervisore ABA specializzato e certificato non dovrebbe avere ragion d'essere stante l'esiguità della durata di tale presenza limitata a 3 ore mensili, che però facilità e garantisce la professionalità dell'intervento degli assistenti per la comunicazione ABA.

E' da sottolineare l'opportunità della costituzione affianco dei genitori da parte dell'ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici - www.angsaonlus.org) che ha dato certamente un maggior peso al ricorso dei genitori ed alla loro resistenza con esito positivo contro l'appello dell'ASL.

Certo questa è tutta una fase in via di urgenza; occorre vedere l'esito della decisione di merito. Data però l'impostazione della sentenza sul reclamo sembrerebbe assai difficile che la decisione di merito si discosti da quella pronunciata dal collegio.

E' appena il caso di accennare che gli interventi ABA sono fruttuosi se effettuati molto precocemente (nido e scuole dell'infanzia), durante i quali gli interventi educativi e d'istruzione non sono ancora rigidamente regolamentati.


AGGIORNAMENTO DEL 12/12/2019

Del medesimo tenore è la più recente sentenza del TAR Campania n° 1452/19 che, richiamando anche le importanti sentenze del Consiglio di Stato n° 2023/17  e della Corte Costituzionale n° 275/16, ha ribadito l'obbligo del comune di provvedere alla nomina di un'assistente adeguatamente formato sul metodo ABA. Tra le motivazioni si dice espressamente che:

"- la posizione di assistente deve essere ricoperta da personale qualificato, perché altrimenti ivi sarebbe un diretto vulnus ai valori costituzionali, ‘poiché le prestazioni da rendere a favore degli alunni disabili sarebbero meramente apparenti (ad es., per un alunno privo dell'udito occorre un assistente che comprenda il linguaggio dei segni, mentre occorrono altre competenze nel caso in cui vi siano altre disabilità)’;

- i servizi di trasporto e di assistenza scolastica degli alunni diversamente abili, a carico degli enti locali, non possano essere condizionati neppure da esigenze finanziarie e di bilancio".


Vedia anche le schede normative:

n° 394. L’assistente per l’autonomia e la comunicazione deve essere professionalmente preparato (TAR Calabria 438/12)

n° 542. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio (Corte Cost. 275/16)

n° 552. Importante sentenza del Consiglio di Stato sulle ore di sostegno e sulla competenza dei TAR (CdS 2023/17)


Pubblicato il 7/1/2014
Aggiornato il 12/12/2019Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
06/3723909
06/3722510
Email:osservscuola.legale@aipd.it