Il tribunale di Bari controcorrente rispetto all’obbligo di trasporto, a carico delle province, degli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori
- Scuola-ASL-Enti locali: coordinamento e compiti
- Trasporti
La II Sezione del Tribunale Civile di Bari con Sentenza n° 2120 del 2007 ha rigettato la richiesta del Comune di Giovinazzo tendente ad ottenere dalla Provincia di Bari il rimborso delle spese sostenute per il trasporto gratuito di alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori.
Il giudice ha ritenuto che in base alla Legge Regionale n° 21 del 2000, art. 8, lettera a), che assegna ai Comuni la competenza del "trasporto assistito" degli alunni con disabilità "sia in ambito scolastico che riabilitativo", il trasporto scolastico rientri tra i servizi sociali a carico, di norma, dei Comuni.
Tale interpretazione di tipo "ontologico", non sarebbe superata dalla successiva Legge Regionale della Puglia n° 24 del 2000 che all'art. 27, lettera b), riproduttivo dell'art. 139 del D.Lvo. n° 112/98, afferma essere a carico delle Province il "supporto organizzativo" al servizio di istruzione per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori. A ciò porterebbe un'interpretazione funzionale e strumentale di tale norma secondo la quale il trasporto non potrebbe considerarsi strumentale al servizio scolastico e quindi non potrebbe essere compreso nella dizione "supporto organizzativo".
Il giudice si basa anche su una lettura dell'art. 6 della Legge n° 328 del 2000 che attribuisce ai Comuni tutte le competenze amministrative in materia di organizzazione dei servizi locali, dell'art. 7 della stessa Legge che non prevede l'obbligo di trasporto a carico delle Province, nonchè su una interpretazione restrittiva del citato art. 139 del D.Lvo n° 112/98.
OSSERVAZIONI
La decisione va chiaramente controcorrente rispetto a precedenti orientamenti giurisprudenziali:
- Sentenza n. 167 del 22/2/06 il T.A.R. di Salerno (vedi scheda n. 205)
- TAR Sicilia, Sezione di Catania e Corte dei Conti lombarda (vedi scheda n. 252)
- Parere della Prima Sezione consultiva del Consiglio di Stato (vedi scheda n. 256)
Ma essa è anche superata dalla Sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n° 2361/08 (vedi Scheda n° 261) secondo la quale il trasporto deve ritenersi un servizio strumentale all'integrazione scolastica, anzi prioritario, e come tale è certamente compreso nella dizione "supporto organizzativo" di cui all'art. 139 del D.Lvo n° 112/98.
Inoltre la totale attribuzione delle funzioni amministrative in tema di servizi ai Comuni, prevista dall'art. 6 della Legge n° 328/00, e il mancato riferimento al trasporto per le scuole superiori a carico delle Province contenuto nel art. 7 della medesima Legge, vanno interpretate alla luce dell'art. 118, comma 1 della Costituzione, modificata con la Legge Costituzionale n° 3/01, secondo cui spettano ai Comuni tutte le funzioni amministrative ad eccezione di quelle attribuite alle Province da atti legislativi statali.
Quanto poi alla prevalenza della Legge Reg. n° 21/00, che attribuisce ai comuni il trasporto assistito a scuola degli alunni con disabilità, rispetto alla Legge Reg. n° 24/00, che parla del supporto organizzativo attribuito alle Province per la scuola superiore, sia consentito osservare che la Legge Reg.n° 21/00 è una legge attributiva di funzioni sanitarie ai Comuni con un semplice cenno nell'art. 8 lettera a) al trasporto scolastico, mentre l'art. 27 della Legge Reg. n° 24/00 è norma speciale relativa alle competenze della Provincia in merito al diritto allo studio. Pertanto la lettera b) di tale articolo, come interpretata dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato è norma speciale che prevale su quella generale della Legge Reg. n° 21/00.
Del resto anche gli esempi indicati dal Tribunale di Bari per spiegare in che cosa debba sussistere il supporto organizzativo a carico delle Province non sono calzanti. Infatti il tribunale cita testualmente come esempi: "le attività di preparazione, di predisposizione dei programmi, di organizzazione delle strutture, degli strumenti didattici, del personale docente e delle relative risorse."
Ora tutte queste attività, lungi da poter essere svolte dalle Province, sono invece esercitate dai Dirigenti e dagli insegnanti delle scuole secondo quanto stabilità dai Decreti Delegati n° 416 e 417 del 1974.
In conclusione quindi la Sentenza del Tribunale di Bari, malgrado gli sforzi interpretativi sviluppati, non può sovvertire l'orientamento giurisprudenziale dominante e confermato da ultimo dalla Sentenza del Consiglio di Stato, secondo cui spetta alla Province l'obbligo del trasporto gratuito agli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori e secondo cui il trasporto gratuito rientra a pieno titolo nella dizione "supporto organizzativo".
Pubblicato il 10/6/2008
Aggiornato il 5/2/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
06/3723909
06/3722510
Email:osservscuola.legale@aipd.it
