Scheda n.558.

Il Tribunale Civile si dichiara incompetente in materia di sostegno (Ord. Trib. Roma 2/8/2017)

  • Diritto allo studio
  • Insegnanti di sostegno

Una famiglia aveva chiesto alla scuola una cattedra completa per un alunno con certificazione di grave disabilità, per il quale normalmente viene assegnato il rapporto 1 a 1, ai sensi della l. n° 111/2011 art. 19 comma 11. La scuola invece ha assegnato solo 12 ore.

La famiglia allora ha ritenuto questo comportamento discriminatorio e si è rivolta quindi al Tribunale Civile di Roma ai sensi della l. n° 67/06. Ciò anche in base alla giurisprudenza relativa alla discriminazione costituita di un numero di ore di sostegno inferiore a quelle richieste (vedi scheda n° 436. Riaffermato il diritto al sostegno tramite i ricorsi per discriminazione (Ord. Trib. Milano 6/7/13)).

Questa scelta è stata anche determinata dalla circostanza che sino ad allora il TAR Lazio si era dichiarato incompetente a trattare dei provvedimenti relativi all'annullamento di assegnazioni di poche ore di sostegno, ritenendo che, trattandosi del diritto allo studio questa fosse competenza dei Tribunali Civili come discriminazione.

Il Tribunale Civile di Roma però, malgrado la formale, chiara richiesta di procedere per discriminazione (materia in cui il Tribunale Civile ha competenza esclusiva), ha emesso un'Ordinanza di incompetenza ritenuto di reinterpretare il ricorso formale per discriminazione, sostanzialmente come richiesta di annullamento del provvedimento che assegnava meno ore di quelle richieste e conseguentemente si è dichiarato incompetente, ritenendo questo provvedimento frutto della discrezionalità dell'amministrazione e quindi di competenza dei TAR (vedi scheda n° 522. A chi spetta la giurisdizione in tema di ore di sostegno? L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato non risolve il problema (sent. 7/16)).

Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese di giudizio.


OSSERVAZIONI

Lascia perplessi il comportamento del Tribunale che riformula una richiesta contenuta nel ricorso. infatti la richiesta rivolta al Tribunale era di accertare la discriminazione determinata dall'assegnazione di un minor numero di ore di sostegno rispetto a quelle richieste e conseguentemente di rimuovere tale discriminazione nel rispetto del diritto allo studio costituzionalmente garantito agli alunni con disabilità.

Il tribunale avrebbe dovuto quindi decidere se esistesse o meno discriminazione nel comportamento dell'amministrazione, rimuovendola in caso affermativo, assegnando le 6 re residue a completamento della cattedra.

Invece ha ritenuto suo dovere andare a guardare nei risultati quale fosse nella sostanza la domanda dei ricorrenti e cioè l'annullamento, secondo lo stesso Tribunale Civile, del provvedimento che assegnava solo 12 ore di sostegno per sostituirlo con l'assegnazione delle ore richieste. Questi compiti sono assegnati, a giudizio dello stesso tribunale, ai TAR.

Sorge quindi il sospetto o il dubbio, discutibili quanto si voglia, se il Tribunale Civile, in questa vicenda, non sia andato "ultra paetita".

Questa vicenda processuale dimostra come agire per discriminazione in materia di tagli alle ore di sostegno è assai rischioso. Mentre sembra più agevole la via del ricorso al TAR, come anche ribadito dalla recente sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato n° 2023/17 che dovrebbe aver chiarito definitivamente la competenza esclusiva dei TAR su questi tipi di ricorsi (vedi scheda n° 552. Importante sentenza del Consiglio di Stato sulle ore di sostegno e sulla competenza dei TAR (CdS 2023/17)).

Ci si augura che l'orientamento della VI Sezione del Consiglio di Stato faccia giurisprudenza definitiva, in modo da evitare alle famiglie il costo di doppie cause, se non addirittura di una terza causa per conflitto di competenze nel caso in cui sia il Tribunale Civile che il TAR si dichiarino incompetenti a trattare tali controversie.


Pubblicato il 26/9/2017
Aggiornato il 26/9/2017Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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