Il TAR può ammettere alla classe successiva alunni bocciati (Ord. TAR Puglia 684/12)?
- Valutazione ed Esami
Il TAR Puglia con l'Ordinanza sospensiva n° 684/12 ha ammesso provvisoriamente alla 3 media un alunno senza disabilità che era stato bocciato alla fine della 2 media, rinviando la decisione di merito a luglio dell'anno successivo.
La motivazione adottata dal TAR riguarda il fatto che la scuola non avesse formalmente informato la famiglia sullo scarso rendimento dell'alunno e non lo avesse invitato a frequentare corsi di recupero che pur erano stati organizzati dalla scuola.
OSSERVAZIONI
Questa Ordinanza fa il paio con la Sentenza del TAR Lazio n° 6087/12 che ha annullato la bocciatura di un alunno con disabilità a causa dell'assegnazione di ore di sostegno ritenute insufficienti anche dagli stessi docenti della classe.
Questa Sentenza ha dato la parola definitiva circa l'illegittimità della bocciatura, senza però chiarire quale doveva essere la sorte giuridica dell'alunno, e cioè se doveva essere sottoposto a nuovo scrutinio o se automaticamente veniva ammesso alla classe successiva in via definitiva, dal momento che lo era stato già in via cautelativa con la sospensiva concessa.
L'attuale Ordinanza del TAR Puglia suscita ancora maggiori perplessità, perchè ha ammesso in via provvisoria l'alunno bocciato alla frequenza della classe successiva, ma ha fissato l'udienza di merito per il luglio successivo, cioè ad anno scolastico concluso.
E qui possono verificarsi diverse ipotesi paradossali:
- La Sentenza di merito conferma l'Ordinanza sospensiva, ma l'alunno intanto è stato bocciato nella nuova classe;
- la Sentenza di merito non conferma l'Ordinanza sospensiva, ma intanto l'alunno è stato promosso dal nuovo consiglio di classe.
Queste decisioni giurisprudenziali possono condurre quindi a situazioni paradossali sotto il profilo della valutazione del profitto degli alunni, che per legge è compito esclusivo della scuola.
Viene da chiedersi se la Magistratura in casi del genere non debba limitarsi solo a decidere sulla illegittimità dei provvedimenti impugnati e, in caso di accoglimento della domanda di annullamento, se non debba limitarsi a decidere solo sul risarcimento del danno cagionato dal provvedimento all'alunno e alla sua famiglia, senza provvedere ad adottare provvedimenti di ammissione provvisoria o definitiva alla classe successiva, con ciò invadendo il campo di valutazione del profitto che la legge riserva ai soli docenti (DPR n° 122/09).
Pubblicato il 27/9/2012
Aggiornato il 22/4/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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