Scheda n.566.

Il TAR Puglia ha riconosciuto il diritto alla rifusione delle spese sopportate dai ricorrenti (Sent. 415/16)

  • Diritto allo studio
  • Insegnanti di sostegno

I genitori di un alunno con disabilità grave frequentante la scuola dell'infanzia hanno proposto ricorso al TAR contro l'assegnazione di sole 8 ore settimanali di sostegno rispetto alle 25 richieste come per legge.

A seguito del ricorso l'amministrazione, prima della sentenza del TAR, ha aumentato il numero delle ore secondo la richiesta della famiglia.

Il tribunale con la sentenza n° 415/16 ha dichiarato la cessazione dell'interesse al ricorso da parte della famiglia negando l'applicazione della norma sulla cessazione della materia del contendere.

A seguito di tale pronuncia il TAR ha condannato l'amministrazione alla rifusione delle spese che la famiglia ha dovuto sostenere.


OSSERVAZIONI

La decisione è interessante poichè riconosce alla famiglia il diritto alla rifusione delle spese che non avrebbe dovuto sopportare se l'amministrazione fin dall'inizio dell'anno scolastico avesse dato quanto spettava all'alunno.

Però nulla dice circa un costante orientamento della magistratura sul risarcimento dei danni non patrimoniali per ogni mese di ritardo rispetto all'assegnazione delle ore spettanti. Se il TAR avesse pronunciato la sentenza con la motivazione della "cessazione della materia del contendere per fatto dell'amministrazione", allora il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguente alla violazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito avrebbe trovato accoglimento.

Inoltre, data la frequenza di decisioni sfavorevoli all'amministrazione, si sarebbe potuta anche avanzare l'ipotesi di condanna dell'amministrazione per "lite temeraria".

Il TAR però ha preferito limitarsi alla rifusione delle spese pari a € 2000 oltre gli accessori di legge (ad es. diritti di cancelleria, aspetti fiscali, ecc.).


Vedi anche le schede normative:

n° 415. L’ostinazione dell’Amministrazione scolastica nel negare le ore di sostegno necessarie produce la condanna di essa al risarcimento dei danni (TAR Sicilia 2594/12)

n° 460. La magistratura ribadisce la condanna del MIUR non solo alle ore di sostegno richieste ma anche al risarcimento del danno non patrimoniale (TAR Sicilia 2101/13)

n° 358. Il TAR Sardegna riconosce ancora una volta il risarcimento del danno esistenziale (Sent. 1102/11)

 

 


Pubblicato il 27/3/2018
Aggiornato il 27/3/2018Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
06/3723909
06/3722510
Email:osservscuola.legale@aipd.it