Il progetto individuale delle persone con disabilità non può essere modificato dal comune per motivi di bilancio (Sent. Trib. Ancona 893/16)
- Aspetti Socio-Assistenziali
Il Tribunale civile di Ancona con la sentenza n° 893 del 30 Maggio 2016 ha consolidato la natura giuridica del progetto individuale di vita, previsto dall’art. 14 della l. n° 328/2000 a favore delle persone con disabilità, stipulato con l’interessato dal Comune che ne assume la responsabilità politica globale e giuridica per i servizi di propria competenza.
Questo il testo dell’art. 14:
“Art. 14 - Progetti individuali per le persone disabili
1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 (piani di zona ndr.), il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.”
Inizialmente i Comuni hanno ritenuto che questa formulazione fosse una previsione solo politica senza alcuna rilevanza giuridica.
Ma negli ultimi anni, specie per iniziativa dell’ANFFAS, sono stati promossi molti processi per fare accertare l’esistenza di un dovere giuridico di formulazione di tale progetto (vedi sentenze Tar Catania n° 194/2010 e n° 243/2011; Tar Brescia n° 291/2013; Tar Catanzaro n° 440/2013 e n° 1861/2015).
Adesso questa sentenza rafforza questa natura giuridica del progetto individuale di vita affermando che addirittura trattasi di un contratto tra Comune e interessato che non può essere modificato unilateralmente dal Comune.
Oggetto della sentenza è stato un progetto individuale che, per un adulto con disabilità assai complessa sottoposto a tutela, prevedeva la sua collocazione in un centro residenziale ed in un centro diurno, dove svolgeva pure attività riabilitativa. Successivamente il Comune, adducendo problemi di bilancio, ha deciso unilateralmente di modificare il progetto, stabilendo che la persona dovesse permanere solo nel centro residenziale, dove pure avrebbe potuto svolgere attività riabilitativa.
Il tutore dell’interessato ha allora citato il Comune per violazione del contratto ed il Tribunale gli ha dato ragione.
Questi alcuni stralci più significativi della sentenza:
"Il Giudice Tutelare ha dunque fatto buon governo della prevalente giurisprudenza, alla quale anche questo giudice intende dare continuità, secondo cui la predisposizione di un progetto personalizzato a favore di un utente affetto da disabilità viene a costituire un diritto soggettivo "incomprimibile in dipendenza di carenze organiche, ovvero di esigenze di bilancio” (TAR Lazio 4705/2015; TAR Toscana, n. 54/2014; arg. ex Cass., n. 2601/20146; arg. ex C.Cost.,n. 80/2010).
Tale diritto trova fondamento: nell'art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani, nell'art. 24, 25 e 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità, ratificata in Italia con legge 18/2009, nell'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea, negli artt. 9 e 10 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione e nella Costituzione (artt. 2, 3, 32, 34 e 38), art. 14 della legge 328/2000.Alla luce delle argomentazioni che precedono e delle norme richiamate questo giudice ritiene che una volta indicato e definito un PEI a favore di un soggetto disabile, che ha trovato positiva attuazione (cfr verifica Umei del 23.10.2010) questo non può essere ridotto o modificato senza una valida giustificazione, che affondi le sue radici nell'interesse del soggetto disabile."
E poi più avanti:
"Il ctu ha inoltre rilevato che la fisioterapia svolta presso il Cser (centro socio educativo riabilitativo diurno - n.d.r) è frutto di un progetto che va avanti da anni e che tale attività, sebbene astrattamente praticabile presso il Coser (centro residenziale - n.d.r), è bene che sia praticata all'esterno perché, per la patologia diagnosticata, è importante che il soggetto nel corso della giornata non rimanga sempre nella stessa struttura".
Mentre la prima affermazione del Giudice è fondamentale per consolidare la natura di diritto costituzionalmente protetto dell’interessato, la seconda affermazione ha un ampio respiro inclusivo, evidenziando che la persona con disabilità non deve vivere sempre recluso in un centro, ma ha necessità di vivere in comunità in cui si possano instaurare regolari rapporti di vita quotidiana.
OSSERVAZIONI
Apparentemente questa sentenza non riguarderebbe l'inclusione scolastica, ma la vita adulta.
Però molte famiglie proprio a causa dell'insicurezza del progetto di vita del figlio successivo alla scolarizzazione, fanno di tutto per farlo ripetere, ad es. non facendolo presentare agli esami, talora anche per più anni successivi.
Invece questa, come altre sentenze ottenute dall'ANFFAS, possono aiutare a risolvere in modo ragionevole questo problema se famiglia e scuola fanno pressioni sul comune di residenza già a partire dal penultimo anno di scolarizzazione per la predisposizione di un soddisfacente progetto di vita; in tal modo l'alunno all'uscita dalla scuola non si troverebbe nel vuoto più assoluto come spesso accade, ma avrebbe già un percorso esistenziale tracciato.
Questa sentenza, di cui pure va il merito ad un avvocato consulente dell’ANFFAS, merita quindi di essere presa ad esempio dalle nostre associazioni, affinchè l’istituto del progetto individuale venga richiesto e stipulato sempre più frequentemente nei nostri Comuni.
Occorrerebbe sempre più pretendere che, laddove non sia possibile per le più diverse cause realizzare l’assistenza domiciliare integrata, i progetti individuali debbano prevedere la vita di persone con disabilità complesse in piccole comunità-alloggio di tipo familiare e che per loro la vita non si riduca ad un ricovero di pura degenza, ma assuma i caratteri di una vita con relazioni umane anche esterne, secondo progetti articolati secondo le capacità e le aspirazioni e le abitudini sociali degli interessati.
Pubblicato il 13/6/2016
Aggiornato il 28/6/2016Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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