Capita più spesso di quanto si creda che nella scuola del primo ciclo (elementari e medie) i docenti fanno svolgere dei PEI, diversi in tutto o in parte da quelli previsti dai programmi o dagli “obiettivi specifici di apprendimento” ministeriali, definendoli “PEI differenziati”, a somiglianza di quanto previsto per alcuni casi di scuola superiore.
Purtroppo, a mio avviso, molti Dirigenti e docenti non hanno effettuato un’attenta lettura dell’art. 16 della
Legge-quadro n. 104/92, espressamente rubricato “Valutazione del rendimento”. Infatti tale testo normativo, per la parte che ci riguarda, si compone di tre commi ben distinti: il primo concernente le scuole di ogni ordine e grado; il secondo concernente esclusivamente le scuole dell’obbligo (che al tempo di entrata in vigore della Legge n° 104/92 erano solo le scuole elementari e medie); un terzo comma riguardante anche le scuole Superiori.
Pertanto le norme regolamentari, applicative di tali norme legislative, contenute nell’
O.M. n. 90/01 debbono essere lette con la stessa logica prospettica dell’art. 16 della Legge-quadro. Così l’art. 3 vale solo per le scuole elementari; l’art. 11 vale solo per le scuole medie; l’art. 15 vale solo per le scuole superiori.
Ora, solo nell’art. 15 è stato previsto il “PEI differenziato”, il quale quindi si applica solo agli alunni con disabilità frequentanti tali scuole. L’art. 3 comma 3 e l’art. 11 comma 11 hanno solo previsto la possibilità di far sostenere “prove differenziate” per gli alunni rispettivamente di scuola elementare e di scuola media. Quindi qui “differenziate" sono solo le “prove” e non anche i programmi. Ed è logico; infatti non avrebbe avuto senso prevedere “programmi differenziati" per alunni di scuola elementare o media, dal momento che per tali tipi di scuole l’art. 16 comma 2 della Legge n. 104/92, copiati quasi integralmente negli art. 3 ed 11 dell’O.M. n. 90/01, espressamente detta norme ben precise consistenti nel prevedere che il PEI debba essere calibrato sulle effettive capacità e potenzialità del singolo alunno (e non su programmi ministeriali o obiettivi specifici di apprendimento, come per gli alunni delle scuole superiori). E, proprio perché la valutazione deve rilevare se vi siano stati progressi rispetto ai “livelli iniziali degli apprendimenti”, non basterebbero le prove tradizionali a valutare “il rendimento” in base a tali programmi, ma occorrono “prove differenziate” rispetto a quelle tradizionali; anzi talora non sarebbero bastate neppure “le prove equipollenti”, consentite per gli alunni delle scuole superiori dal comma 3 dell’art. 16 Legge n. 104/92 (ma applicabili anche nella scuola dell’obbligo), poiché queste comunque debbono consentire di valutare il possesso o meno di apprendimenti riconducibili ai programmi ministeriali o agli obiettivi specifici di apprendimento (cfr. l’
O.M. n. 22/06 art. 17 comma 3).
Molti, superficialmente, sono tratti in inganno dall’identità del termine “differenziate”, che però viene ad avere un significato ben diverso a seconda che si riferisca ai programmi, come nelle scuole superiori, o alle prove, come nella scuola del primo ciclo.
Quanto poi alla dicitura “di aver sostenuto prove differenziate”, che alcuni Dirigenti di scuola elementare vorrebbero riportare sui documenti valutativi, anche questa è un’indebita applicazione di una norma concernente le scuole superiori, riportata nell’art. 15 dell’O.M. n. 90/01, alle scuole elementari. Indebita, perché essa ha un senso in calce solo alle pagelle (e mai nei tabelloni) della scuola superiore, laddove la pagella è un documento comprovante risultati che poi portano alla valutazione finale che dà diritto ad un titolo di studio che può essere legalmente speso in pubblici concorsi. Ma, essendo ormai stato abolito dalla Legge n. 53/03 l’esame di Stato di licenza elementare, una tale dicitura è priva di qualunque valore legale e quindi di alcun senso. Per questo correttamente l’art. 11 comma 13 dell'O.M. n° 90/01 vieta l’annotazione su tutti i documenti relativi alla valutazione della scuola dell’obbligo di tali annotazioni, divieto già sancito per i diplomi di scuola media dalla Legge n° 326/84.
Vedi anche scheda n° 253. Gli esami di licenza media con la quarta prova per l'estate 2008