Scheda n.400.

Il lavoratore che assiste una persona con disabilità grave non può essere trasferito senza il suo consenso (Ord. Trib. Lagonegro 21/12)

  • Personale con disabilità o familiare di disabili

Il Tribunale Civile di Lagonegro in composizione collegiale, con l'ordinanza Cautelare n° 21/12 del 24/05/2012 ha affermato il diritto pieno del lavoratore che assiste persona con disabilità grave a non essere trasferito senza il proprio consenso.
E' da precisare che in base alla modifica all'art. 33 della L. n° 104/92, intervenuta con la L. n° 183/10, art. 24, ormai può godere dei 3 giorni di congedo retribuito solo il lavoratore che assiste un parente o un affine entro il 2° grado; solo se il coniuge, il genitore o i parenti di 2° sono ultra 65enni o disabili o deceduti o impossibilitati, il diritto passa anche al parente o all’affine di 3° grado.


OSSERVAZIONI

Questo significa che in caso di contrazione di organico il lavoratore della scuola che assiste un parente o un affine con disabilità grave è l’ultimo a dover lasciare la sede di lavoro.

Testo dell'Ordinanza del tribunale di Lagonogro 24-05-12 (PDF - 1,5 MB)


Pubblicato il 1/10/2012
Aggiornato il 22/4/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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