Scheda n.569.

Il Consiglio di Stato riafferma la propria giurisdizione e condanna l’amministrazione scolastica al risarcimento dei danni non patrimoniali per l’assegnazione di poche ore di sostegno (759/18)

  • Diritto allo studio
  • Insegnanti di sostegno

Un gruppo di genitori di alunni con disabilità, ai quali l'USR dell'Abruzzo aveva assegnato un numero di ore di sostegno inferiore a quelle richieste, ha proposto ricorso al TAR. In corso di causa e prima della sentenza del TAR l'Amministrazione aveva integrato il numero di ore di sostegno mancanti; pertanto il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere per fatto dell'Amministrazione, condannando conseguentemente la stessa al risarcimento dei danni esistenziali per la sofferenza causata agli alunni dalla mancanza delle necessarie ore di sostegno.

Il MIUR ha interposto appello in Consiglio di Stato sostenendo la carenza di giurisdizione della giustizia amministrativa e l'insesistenza dell'obbligo al risarcimento del danno esistenziale perchè non sufficientemente provato.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n° 759/18 ha rigettato il ricorso sia perchè ha riaffermato la propria giurisdizione esclusiva in materia di interessi legittimi e diritti soggettivi relativi all'esercizio di servizi pubblici, quale la scuola (art. 133 comma 1 lett. c) c.p.a.), sia riaffermando la natura di un diritto costituzionalmente protetto qual è quello allo studio degli alunni con disabilità, sia riconoscendo il diritto al risarcimento del danno esistenziale che la stessa Amministrazione aveva ammesso aumentando, sia pur tardivamente, il numero delle ore di sostegno.


 

OSSERVAZIONI

La sentenza conferma l'orientamento del CdS circa la propria giurisdizione in questa materia.

Conferma l'orientamento consolidato circa la natura di diritto soggettivo costituzionalmente protetto qual è il diritto alle ore di sostegno degli alunni con disabilità.

Per questi aspetti quindi non si segnala per particolare innovazione.

Ammette il diritto al riconoscimento del danno esistenziale, sul quale invece non vi è ancora univocità di giurisprudenza.

Ciò che però lascia perplessi è che, dopo la totale soccombenza dell'Amministrazione, dà compensazione delle spese relative al grado di appello. Tale compensazione non è motivata, mentre sia la ormai costante giurisprudenza del CdS circa la propria giurisdizione, sia la cessazione della materia del contendere per fatto dell'Amministrazione avrebbero dovuto lasciar protendere per una condanna alle spese dell'Amministrazione.

I "giusti motivi" invocati dal CdS per la compensazione delle spese avrebbero meritato una esplicita motivazione degli stessi che, in vero, è difficile riuscire ad individuare stante lo svolgimento dei fatti e le motivazioni della decisione.

 

 


Pubblicato il 12/4/2018
Aggiornato il 12/4/2018Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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