Scheda n.283.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa siciliana solleva questione di costituzionalità sull’abolizione delle deroghe per il sostegno (Sentenza CGA Sicilia 12/03/09)

  • Riforma della scuola
  • Insegnanti di sostegno

La legge n° 244/07 finanziaria per il 2008 all’art 2, commi 413 e 414, ha abolita la possibilità di deroghe per il sostegno a favore di alunni con disabilità in situazione di gravità.

In merito a questa disposizione è stato proposto ricorso  amministrativo avanti al TAR Lazio contro la C.M. n. 19/08 che trasmette il regolamento applicativo della norma legislativa citata, sollevando contestualmente questione di legittimità costituzionale per violazione di numerosi articoli della  Carta costituzionale.

Il TAR Lazio però con decisione del 14 Luglio 2008 ha rigettato il ricorso ed ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità sollevata, sostenendo che l’abolizione delle deroghe è una scelta discrezionale dell’Amministrazione scolastica per motivi di bilancio, esigenze anche queste di rilevanza costituzionale, di fronte alle quali, il diritto dei cittadini deve cedere. Inoltre la fissazione di un tetto massimo a livello nazionale al numero di docenti per il sostegno, costituito da un rapporto medio di un insegnante ogni due certificati, è una misura tendenziale ed in concreto non pregiudica singoli casi in cui il rapporto uno ad uno può essere egualmente assegnato, fermo restando il rispetto della media nazionale.

Di avviso diverso è invece andato il Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione siciliana, che è equiparato ad una Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 12 Marzo 2009.

L’organo giurisdizionale ha ritenuto rilevante la questione sollevata, in quanto l’Amministrazione aveva proposto appello contro la decisione del TAR che le aveva dato torto, mentre il Consiglio di Giustizia amministrativa, in base all’art. 2, commi 413 e 414 dellaL. n° 244/07 avrebbe dovuto accogliere l’appello, poiché la norma è chiara nel vietare le deroghe. Ma così facendo avrebbe dovuto, in base a tale legge,  pregiudicare il diritto allo studio dell’alunno con disabilità, costituzionalmente garantito. Pertanto occorre una pronuncia della Corte costituzionale che, dichiarando incostituzionale la norma, rimuova il pregiudizio da essa arrecato al diritto allo studio dell’alunno ricorrente.

Le ragioni di incostituzionalità avanzate riguardano:

  • la violazione dell’art. 2 della Costituzione che impone alla collettività il dovere di solidarietà  verso il titolare di un diritto costituzionalmente garantito;
  • la violazione del “nucleo incomprimibile” del diritto allo studio, costituito dalla deroga alla media di un posto ogni due alunni,  che è il minimo garantito agli alunni con disabilità gravi; infatti la costante giurisprudenza della Corte costituzionale è nel senso che anche in presenza di scelte discrezionali della pubblica amministrazione, il nucleo essenziale di un diritto fondamentale della persona non può essere affievolito ad interesse legittimo, come  può esserlo in altri casi di esigenze di bilancio;
  • la violazione dell’art. 10 della Costituzione che impone il rispetto dei trattati internazionali, fra cui tutte le dichiarazioni universali ed europee sui diritti della persona ed in particolare anche l’art. 24 della Convenzione universale dei diritti delle persone con disabilità, sottoscritta anche dall’Italia ed oggi da Essa ratificata con la L. n° 18/09. È la prima volta che viene invocata la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, da una Suprema Magistratura.

 

Le difese dell’Avvocatura dello Stato sono state quindi tutte rigettate e adesso spetterà alla Corte Costituzionale sciogliere il dubbio se accogliere la richiesta del Consiglio di Giustizia amministrativa siciliana o ritenerla infondata.

In caso di accoglimento, la norma impugnata verrà a cessare dalla sua efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della Sentenza sulla gazzetta ufficiale. Ciò significherà che si potranno come prima ripresentare le domande di deroga e, se sufficientemente documentate in base “alle effettive esigenze” degli alunni  certificati  con disabilità in situazione di gravità, le deroghe dovranno essere accordate.

Il Ministero a questo punto dovrebbe seriamente rivedere la propria inerzia circa l’attivazione di tutte le risorse per la qualità dell’integrazione, delle quali il sostegno non è certamente né l’unica, né, a mio avviso, la più importante. La risorsa principale, secondo la cultura e le buone prassi dell’integrazione è costituita dalla presa in carico del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti della classe e non solo da quello per il sostegno; però il Ministero non è in grado di dimostrare che ha preparato i docenti curricolari per questo delicato compito; anzi ha sottoscritto un CCNL secondo cui l’aggiornamento in materia anche di integrazione scolastica non sarebbe un obbligo.

Pertanto o si adopererà, tramite contrattazione collettiva coi sindacati a rendere obbligatoria tale formazione, oppure dovrà subire tutte le sentenze che aumenteranno enormemente il numero di casi di deroghe.


Per aggiornamenti vedi scheda n° 293. La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza 80/10)


Scarica la scheda in formato PDF stampabile


Pubblicato il 20/6/2009
Aggiornato il 3/2/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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