Scheda n.570.

Il CdS afferma il diritto al massimo delle ore di sostegno e ad un docente specializzato che conosca la LIS (Sent. 758/18)

  • Diritto allo studio
  • Insegnanti di sostegno

L'affidataria di un'alunna sorda che si avvaleva della LIS (Lingua Italiana dei Segni) ha proposto ricorso al TAR perchè in una scuola media erano state assegnate solo 12 ore di sostegno rispetto alle 18 richieste dalla scuola e perchè l'insegnante non conosceva la LIS.

Il TAR ha accolto pienamente il ricorso.

Il MIUR ha interposto appello sostenendo che l'USR aveva seguito le indicazioni del GLHO che aveva chiesto meno di 18 ore e che l'insegnante assegnato aveva una specializzazione polivalente, valida quindi per qualunque tipologia di disabilità.

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso ritenendolo generico e motivando che:

"– l’appello va respinto, in quanto, a parte la già rilevata insufficienza (in sé e nei fatti) del sostegno offerto dalla P.A. alla minore XY, non confuta l’argomento all’uopo adoperato dal TAR, limitandosi in pratica a ribadire la competenza del dirigente scolastico, sentito il GLOH, nell’assegnazione dei docenti di sostegno alle varie classi;

– anche tal ultimo argomento non risulta condivisibile, come già ha precisato il TAR e che non si risolve nella mera discrezionalità del dirigente scolastico, perché questi non può prescindere dalla necessità di soddisfare le concrete esigenze d’apprendimento dei disabili, né basare l’assegnazione delle ore di sostegno all'alunno su un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche od organizzative, se poi l’alunno stesso, al di là delle specializzazioni possedute dal docente in organico, resta escluso dall’apprendimento, se non addirittura dalla comprensione dell’insegnamento impartito;

– anzi, il dirigente scolastico deve attribuire a ciascun alunno disabile non solo un numero di ore di sostegno corrispondente a quanto proposto per ogni alunno dal GLOH (da cui non si può discostare: cfr. Cons. St., VI, 6 giugno 2017 n. 2698), ma soprattutto il tipo (e, quindi, il docente) di sostegno commisurato alla particolare disabilità accertata in capo all’alunno stesso."


OSSERVAZIONI

La decisione conferma l'orientamento secondo cui l'amministrazione non può discrezionalmente ridurre le ore di sostegno rispetto alle necessità effettive dell'alunno; tantomeno può farlo adducendo motivi di bilancio.

Lascia invece perplessi l'affermazione secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto garantire l'assegnazione di un docente specializzato nella LIS.

Infatti dal 1986 esistono solo le specializzazioni per il sostegno "polivalenti" e non più quelle "monovalenti" per singola tipologia di disabilità, che continuano ad aver valore finchè i titolari saranno in servizio.

Le specializzazioni polivalenti prevedono nei programmi anche dei laboratori sulla LIS, come sul Brille per i ciechi. Ovviamente si tratta di conoscenze superficiali, tanto è vero che la normativa (a partire dall'art. 13 comma 3 della l. n° 104/92) ha previsto l'affiancamento ai docenti specializzati di assistenti per la comunicazione forniti dal 2014 dalla Regione (L. n° 56/14) che per gli alunni sordi possono essere interpreti LIS o comunicatori per i sordi oralisti.


Pubblicato il 12/4/2018
Aggiornato il 24/4/2018Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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