Scheda n.560.

I nuovi esami conclusivi del primo ciclo (DM 741/17 e CM 1865/17)

  • Valutazione ed Esami
  • Ripetenze

In attuazione del D.Lgs. n° 62/17, applicativo della riforma della "buona scuola", il MIUR ha emanato l'annuale decreto sugli esami conclusivi del primo ciclo n° 741/17 e un'ulteriore Nota circolare esplicativa prot. n° 1865/17.

Rispetto agli esami precedenti la riforma vengono ribadite le seguenti differenze:

  1. La commissione d'esame è presieduta dallo stesso dirigente scolastico della scuola scuola statale, o da un suo delegato, o dal coordinatore delle  attività educative delle scuole paritarie.
  2. Le prove INVALSI non fanno più parte delle prove d'esame (c.d. "quarta prova"), ma il loro svolgimento nel mese di aprile, qualunque ne sia l'esito, è prerequisito per essere ammessi all'esame.
  3. Nelle prove INVALSI, oltre alle prove di italiano e matematica, viene aggiunta una prova di inglese.
  4. La valutazione del comportamento non viene più espressa con un voto, ma con un giudizio sintetico; per non essere ammessi all'esame a seguito di un comportamento negativo occorre aver ricevuto un'apposita sanzione disciplinare.
  5. Si può essere ammessi agli esami conclusivi del Primo Ciclo anche con un voto inferiore al 6 in una o più discipline.
  6. Il voto di ammissione agli esami può anch'esso essere inferiore al 6 e fa media per determinare il voto finale dell'esame.
  7. Nel voto finale le frazioni inferiori all'unità sono arrotondate all'unità superiore a partire dallo 0,5.

Per gli alunni con disabilità:

  1. Le prove INVALSI possono essere adattate agli alunni con disabilità e, in casi eccezionali, il consiglio di classe può prevederne anche l'esonero.
  2. Rimane fermo che il PEI sul quale si svolgono gli esami deve essere formulato sulla base delle effettive capacità dell'alunno.
  3. Le prove possono essere differenziate (perchè tarate sugli obiettivi del PEI) e sono equipollenti ai fini del conseguimento del diploma.
  4. Solo se l'alunno non raggiunge gli obbiettivi del suo PEI o non svolge le prove (anche differenziate) su tutte le materie viene rilasciato l'attestato (O.M. 90/01 art. 11, commi 11 e 12).
  5. Viene ribadita la novità introdotta dal D.Lgs. n° 62/17 secondo la quale se un alunno con disabilità ammesso agli esami non si presenta neppure alla sessione ammalati, riceve l'attestato dei crediti formativi e non può riscriversi alla terza classe della scuola secondaria di secondo grado.

Per gli alunni con DSA:

E' stata introdotta un'importante novità. Essi oltre che la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (che deve essere compensata da un prova orale), possono ottenere l'esonero completo dallo studio e dall'esame delle lingue straniere. Però, mentre sino ad oggi tale esonero impediva il conseguimento del diploma, adesso non lo preclude più.
A questo punto non si comprende perchè un alunno dovrebbe chiedere la dispensa dalla prova scritta, quando può ottenere il diploma evitando il rischio dell'esame con l'esonero completo.

Ci si chiede quale sia la ratio di tale norma e perchè il diploma con l'esonero venga consentito solo agli alunni con DSA e non anche a quelli con disabilità.

Questa novità deve essere eliminata e deve essere ripristinato il regime preesistente, perchè più razionale con la differenziazione tra dispensa ed esonero.

Circa la prova d'esame che riguarda le lingue straniere, l'AID (Associazione Italiana Dislessia) ha osservato che il D.Lgs. n° 62/17 prevede che l'unica prova relativa alle due lingue straniere studiate vada svolta in un unico giorno. Ciò però, secondo l'AID, danneggia gli alunni con DSA che non sono in grado di svoglere consecutivamente le prove su due lingue straniere diverse ed ha chiesto che si possano svolgere le due parti della prova in giorni differenti. Non risulta che la richeista sia ancora stata accolta.


Vedi anche le schede:

n° 555. La valutazione degli alunni nel Decreto Legislativo n° 62/17
n° 274. Chiarimenti sui diversi tipi di programmazione didattica (PSP) da inserire nel PEI (OM 90/01)
n° 489. Chiarimenti in tema di ripetenze degli alunni con disabilità

 


Pubblicato il 16/10/2017
Aggiornato il 21/2/2020Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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