Scheda n.206.

I docenti per il sostegno debbono avere il registro della classe di cui sono contitolari (Nota DG Ordinam. 11900/06)

  • Personale scolastico
  • Insegnanti di sostegno

Erano pervenute numerose segnalazioni di casi di docenti per il sostegno che utilizzavano un registro personale per l'annotazione delle valutazioni e delle attività scolastiche, recanti solo i nominativi degli alunni con disabilità. Ciò facilita ulteriormente la convinzione che tali docenti siano solo dell'alunno con disabilità ed invitano i colleghi curricolari a delegare loro l'integrazione scolastica dell'alunno.

Perciò, prima di Natale, è stato inviato al MIUR un quesito in merito. Il MIUR risponde con questo documento ufficiale, che si pubblica di seguito.

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Roma 21 marzo 2006

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICA UFFICIO VII

Prot. n. 11900

ALL’AVV. SALVATORE NOCERA
VICE PRESIDENTE FISH
(RIF. FAX DEL 21-12-2005)

Oggetto: Docenti di sostegno - Registri alunni - Quesito.

Con riferimento al fax sopradistinto, premesso che, com’è noto, i docenti di sostegno, ai sensi dell’art 13, comma 6, della Legge 104 del 5 febbraio 1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e che partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, si esprime l’avviso che gli insegnanti di sostegno debbano disporre di registri con i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari.


Pubblicato il 21/3/2006
Aggiornato il 28/11/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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