Scheda n.585.

I docenti con specializzazione polivalente debbono avere le competenze per trattare con le differenti situazioni di disabilità (CdS 5851/18)

  • Diritto allo studio
  • Insegnanti di sostegnoQualità dell'integrazione

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n° 5851 del 20 Settembre 2018, pubblicata l’11 Ottobre 2018, ha affrontato e risolto un problema assai delicato da quando nel 1986 si è passati dalle specializzazioni per il sostegno monovalenti a quelle polivalenti.

Sintetizzando, un alunno della Calabria, minorato della vista, aveva richiesto la nomina di un docente per il sostegno esperto nel campo della tiflodidattica e nella lettura e scrittura Braille.

La scuola cui l’alunno era iscritto aveva cercato, anche con un bando, un docente così esperto; aveva trovato un docente con specializzazione polivalente, che però non conosceva sufficientemente il Braille e le strategie didattiche per i minorati della vista.

A questo punto la famiglia aveva rinunciato a tale docente ed impugnato al TAR la mancata nomina di un docente esperto il tiflologia.

Il TAR aveva accolto il ricorso e condannato l’amministrazione al risarcimento dei danni non patrimoniali per non aver nominato un docente competente nella didattica per i minorati visivi.

Il Ministero ha interposto appello in Consiglio di Stato , che però ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza del TAR.

E’ molto interessante leggere alcuni passaggi della motivazione della sentenza, poiché pongono in luce come, anche nelle specializzazioni polivalenti i docenti debbano possedere le competenze per affrontare i problemi didattici di alunni con differenti tipologie di deficit.

Quindi la specializzazione polivalente non è una specializzazione generica, ma deve comprendere apprendimenti relativi alle didattiche delle diverse tipologie di bisogni educativi derivanti dalle differenti situazioni di disabilità.

Ecco alcuni stralci della sentenza:

“Invero, il docente di sostegno deve possedere le conoscenze specifiche che consentano l’efficace ed ottimale espletamento della sua funzione, proprio con riferimento all’handicap di fronte al quale egli si trova ad operare.

Dovendosi costantemente relazionare con l’alunno, risulta evidente che egli deve avere conoscenza dei mezzi espressivi di cui questi si serve a cagione della sua disabilità, nonché delle tecniche che consentano, in modo ottimale, l’attività di insegnamento a tali particolari categorie.

Diversamente opinando, invero, la figura dell’insegnante di sostegno potrebbe ridursi a mera ed inutile presenza, in quanto non idonea a favorire l’integrazione e l’inserimento del disabile nel contesto scolastico, così assicurando la piena realizzazione degli obiettivi educativi e di formazione che l’istituzione scolastica deve garantire.”

Queste affermazioni non sono solo interpretazioni astratte del Consiglio di Stato. In vero la sentenza si fonda sulla attenta lettura dei programmi dei corsi di specializzazione. In proposito così si esprime la sentenza:

“Deve, poi, essere evidenziato che il D.M. del 30/9/2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 13 settembre 2010 n. 249”, reca, nell’allegato A, il “Profilo del docente specializzato”.

In esso viene precisato che tale figura deve, tra l’altro, possedere: competenze didattiche speciali per le disabilità sensoriali ed intellettive. Quanto sopra conferma, dunque, che la “specializzazione” del docente di sostegno si realizza nel necessario possesso delle competenze sopra delineate, le quali vanno evidentemente parametrate e concretamente definite con riferimento alla tipologia di handicap con la quale egli si rapporta e deve svolgere l’attività di integrazione.


OSSERVAZIONI

Il principio affermato nella sentenza è talmente generale che esso non si attaglia solo ai diritti degli alunni minorati della vista, ma si espande a tutti gli altri casi di alunni con differenti disabilità.

Ecco perché la FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, di cui l’AIPD è socio fondatore, ha denunciato l’insufficienza  degli attuali programmi dei corsi di specializzazione, chiedendone un ampliamento di contenuti proprio con riguardo alle diverse didattiche speciali relative ai bisogni educativi nascenti dalle differenze situazioni di disabilità.

A seguito di tali richieste l’art. 13 del D.Lgs n° 66/17 sui corsi di specializzazione di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria ha aggiunto all’anno di specializzazione formato da 60 Crediti Formativi Universitari, altri 60 CFU, corrispondenti ad un ulteriore anno di formazione.

La FISH sta chiedendo che il MIUR, nel riformulare i nuovi programmi dei corsi di specializzazione inserisca tali ulteriori CFU nel corpo dell’attuale laurea magistrale per l’insegnamento nelle scuole primarie. Il corso rimarrebbe sempre di cinque anni, cui si aggiungerebbe il sesto per chi intenda acquisire la specializzazione per il sostegno; però i 60 CFU aggiuntivi verrebbero studiati anche dai futuri docenti curricolari, attualmente poco preparati sulle didattiche inclusive. In tal modo, ovviamente, bisognerebbe ridurre le ore di insegnamenti tradizionali per far posto a questi nuovi insegnamenti.

Si otterrebbe così un duplice vantaggio formativo: una più approfondita specializzazione per i docenti per il sostegno ed una nuova formazione iniziale per i futuri docenti curricolari, che, secondo la normativa inclusiva, sono i principali artefici del processo di inclusione, sia pur "sostenuti" dai colleghi specializzati.

Purtroppo non si è è riusciti ad ottenere altrettanto per la specializzazione nelle scuole secondarie e sarà necessario che, alla luce di questa sentenza, il Ministero ci ripensi.


Vedi anche la scheda normativa n° 110. L’insegnante per il sostegno deve essere in grado di svolgere in concreto il suo compito (CdS 245/01)

Sulla stessa sentenza si segnala anche un articolo su Superando.it.


Pubblicato il 2/11/2018
Aggiornato il 9/1/2019Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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