Scheda n.526.

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare assistenza igienica agli alunni con disabilità (Sent. Corte Cass. 22786/16)

  • Diritto allo studio
  • Collaboratori Scolastici (ex Bidelli)

La Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con sentenza n° 22786/16 depositata il 30 Maggio 2016 ha confermato una condanna penale per “rifiuto d'atti d'ufficio”, a delle Collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica nel cambio del pannolino ad una bimba con disabilità complessa. La corte d’appello aveva inflitto la condanna, annullando una precedente sentenza del Tribunale assolutoria.

La Cassazione, rigettando il ricorso delle collaboratrici condannate in appello, ha argomentato sulla base del'art. 47 del contratto nazionale collettivo di lavoro del comparto scuola del 2002 (articolo ripetuto identico anche nei successivi CCNL sino a quello ultimo del 2006-09) secondo il quale rientra tra le mansioni ordinarie dei Collaboratori scolastici “anche l’assistenza materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale degli alunni con disabilità”.

La Corte ha ritenuto tale formulazione normativa, concordata ed accettata dal Ministero dell’Istruzione tramite l’ARAN (agenzia per la contrattazione collettiva del pubblico impiego) ed i Sindacati dei lavoratori della scuola, recante un obbligo contrattuale di svolgere tali mansioni senza necessità di altro che l’orario di servizio.

La difesa delle collaboratrici aveva sostenuto che nella dizione “uso dei servizi igienici e cura dell’igiene personale” non rientrava anche l’obbligo di cambiamento dei pannolini, poiché si trattava di operazione assai delicata, dal momento che si rivolge a bambini con disabilità e pertanto occorreva una formazione sociosanitaria che le collaboratrici non avevano. La Cassazione ha disatteso tali argomentazioni e, basandosi sulla dizione letterale del CCNL e di insistenti solleciti del dirigente scolastico a svolgere tali mansioni, acclarato il persistente rifiuto delle Collaboratrici  scolastiche, ha ritenuto il loro rifiuto proveniente da “persone incaricate di un pubblico servizio”.

Fortunatamente per le Collaboratrici, la condanna penale inflitta dalla Corte d’appello si era prescritta (la vicenda si era verificata nel 2009); però la Cassazione, in forza del Codice di procedura penale, ha tenuto conto della condanna civile ai fini del risarcimento dei danni, in quanto i genitori della bimba avevano dimostrato nel corso dei due gradi di giudizio che alla bimba si era prodotta una escoriazione a causa della mancata assistenza igienica consistente nel mancato cambio del pannolino.


OSSERVAZIONI

Su tale sentenza si è aperto un ampio dibattito, trattandosi di una pronuncia innovativa anche per la qualifica di “incaricati di un pubblico servizio” riconosciuto dalla Corte ai collaboratori scolastici nell’esercizio delle loro funzioni di assistenza materiale agli alunni con disabilità.

Anche un sindacato autonomo (Feder. ATA) ha preso posizione contraria alla decisione, sostenendo che, trattandosi di un’attività assai delicata, i collaboratori scolastici debbono essere formati adeguatamente prima di assumere questo compito su incarico del Dirigente scolastico, cosa che nel caso di specie non era.

Anzi a tal proposito lo stesso Sindacato auspica che il Ministero dell’Istruzione provveda ad organizzare un piano di aggiornamento dei Collaboratori e Collaboratrici scolastiche.

A tal proposito però esistono numerosi collaboratori scolastici che hanno già svolto un corso di aggiornamento e, in forza dell’art. 48 dello stesso CCNL sono passati alla qualifica superiore, realizzando un aumento stipendiale di circa mille euro lordi l’anno che entra nella base pensionabile. Però, ciò non ostante, si rifiutano di accettare l’incarico del Dirigente Scolastico e di svolgere tale mansione, senza rinunciare all’aumento stipendiale conseguito.

Almeno nei confronti di questo personale il Sindacato Feder. ATA dovrebbe convenire che essi sono obbligati ad accettare l’incarico e svolgere le mansioni.

Ma anche laddove ci fossero Collaboratori che si rifiutassero di svolgere le mansioni, non ritenendosi obbligati a svolgere il corso di aggiornamento, presupposto indispensabile per lo svolgimento delle mansioni, oggi la l. n° 107/2016 all’art. 1, comma 181, lettera c), n. 8 espressamente prevede l’obbligo di aggiornamento di tale personale al fine dell’assistenza materiale per la cura dell’igiene personale degli alunni con disabilità. Quindi ormai non solo è chiaro l’obbligo di svolgimento di tali mansioni, ma c’è anche il rischio, in caso di rifiuto, di essere colpiti non solo da sanzioni disciplinari, ma addirittura di sentirsi irrogare sanzioni penali, come stabilisce la sentenza di cui ci si sta occupando.

Ci sono però anche coloro che invece rifiutano totalmente la decisione, sostenendo che il cambio dei pannolini, con conseguente pulizia degli alunni con disabilità, non rientri nella dizione “uso dei servizi igienici e cura dell’igiene personale”. Anzi sostengono che per un tale compito non basti un semplice corso di aggiornamento, ma occorre una formazione professionale iniziale di carattere sociosanitario e che pertanto nessun dirigente scolastico può obbligare i Collaboratori e le Collaboratrici scolastiche a svolgere tali mansioni.

A questi ostinati resistenti alla sentenza non rimane che provocare un altro caso che arrivi sino alla Cassazione, sperando che la stessa si pronunci in modo opposto a questa sentenza e poi si vedrà cosa eventualmente decideranno le Sezioni unite a seguito di ulteriore ricorso.

Sarebbe quindi opportuno che, invece di inveire contro la decisione della Corte e quanti la ritengono corretta, tutti si chieda che il Ministero dell’Istruzione, anche in applicazione dell’obbligo di aggiornamento in servizio previsto dalla legge di riforma della scuola citata, avvii un piano nazionale di aggiornamento dei Collaboratori e delle Collaboratrici scolastiche e che precisi nell'emanando apposito decreto delegato l’obbligo di rispetto del genere degli alunni e delle alunne nell'assegnazione del personale che dovrà svolgere il delicato compito di assistenza nei loro confronti.


Vedi anche le schede normative:
n° 144. Chiarimenti definitivi sui compiti dei “bidelli” (CCNL 2006-09, TAR Lazio 9926/07)
n° 506. Come ottenere l’assistenza igienica dei collaboratori scolastici (ex bidelli)
n° 507. Le supplenze brevi sono ancora possibili (Note 25141/15 e 2116/15)
n° 578. Lodevole piano straordinario di formazione per i collaboratori scolastici della Campania per l’assistenza qualificata agli alunni con disabilità (Nota USR Campania 12489/18)


Pubblicato il 10/6/2016
Aggiornato il 28/11/2018Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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