Scheda n.587.

È possibile sospendere la settimana corta? (Ord. TAR Toscana 672/18)

  • Autonomia scolastica

Il TAR Toscana, su ricorso di 21 famiglie (tra le quali anche diverse di alunni con disabilità) patrocinato dall’avv. Tavernese e sostenuto dall'Associazione Autismo - Pisa onlus, con ordinanza n° 672 del 7 Novembre  2018, confermata con la sentenza n° 95/19, ha sospeso la delibera del Consiglio di Istituto di una scuola che ha introdotto la settimana corta di cinque giorni a partire dall’a.s. 2019/20.

Trattandosi di un provvedimento cautelare la motivazione è assai scarna. Nell'ordinanza si dice che la sospensione del provvedimento è dovuta alla mancata preventiva riorganizzazione dell’offerta formativa. Si precisa pure che l’Amministrazione scolastica deve verificare la possibilità di inserire le 21 famiglie in un’unica classe che potrebbe continuare con la settimana normale, mentre le altre classi potrebbero assumere dal prossimo anno scolastico la settimana corta.

Data la complessità della situazione il TAR compensa le spese e rinvia per la trattazione del merito ai primi di dicembre 2018.


OSSERVAZIONI

Il provvedimento del TAR è singolare dal momento che pone un’ipoteca sulla prassi assai diffusa in italia della settimana corta.

Dalla scarna motivazione non è dato comprendere quali siano state le motivazioni del contemperamento degli interessi contrapposti che il TAR intende realizzare.

Il tentativo di contemperamento degli interessi è chiaro: cercare di far convivere la settimana normale per le 21 famiglie che non l’hanno chiesta e la settimana corta per le altre.

Gli interessi contrapposti sono chiari: da una parte le famiglie che chiedono di passare alla settimana corta e dall'altra quelle che, avendo iscritto i propri figli in costanza di settimana normale, dovrebbero, a partire dal prossimo anno scolastico, rivedere i propri orari di vita, soddisfatti con la settimana normale e che verrebbero stravolti con una maggiore durata dell’orario quotidiano di lezioni e la giornata del Sabato in cui, probabilmente non saprebbero dove lasciare i propri figli minori.

Il TAR, nel provvedimento provvisorio è stato molto equilibrato, avendo sicuramente tenuto conto che la delibera del Consiglio di Istituto riguardava il prossimo anno e quindi garantiva il patto di corresponsabilità instaurato con gli iscritti dell’attuale anno. Infatti, se la delibera avesse riguardato il corrente anno, molte famiglie avrebbero visto mutare le modalità di orario esistenti al momento dell’iscrizione che si sarebbero viste modificare  unilateralmente.

E’ però da chiedersi se la garanzia lasciata alle famiglie, che all’atto dell’iscrizione avevano contato sulla settimana normale, non debba valere anche per gli anni successivi sino alla conclusione di quell’ordine di scuola. Infatti, aver deliberato con un anno di anticipo il cambiamento di orario delle lezioni, può giustamente informare quanti volessero iscriversi l’anno successivo; ma quanti hanno iscritto i figli adesso, confidando sull’immutabilità di tale orario per tutta la durata di quel ciclo di studi, non penso possano accettare di buon grado tale non piccolo cambiamento.

L’attuale motivazione dell’ordinanza del TAR, cioè la mancata preventiva organizzazione dell’offerta formativa, è corretta sotto il profilo della legittimità; però gli interessi in gioco son ben diversi è ben più importanti.

Ovviamente non sappiamo ancora cosa avrebbero pensato tutte o parte delle altre famiglie, dal momento che in questo tipo di causa non era possibile individuare eventuali contro interessati, cui notificare il ricorso. Il fatto però che non abbiano proposto ricorso, lascia supporre che abbiano voluto la delibera o vi abbiano fatto acquiescenza. Ovviamente la soluzione proposta dal TAR, di formare una classe per i soli ricorrenti, può funzionare se essi hanno figli frequentanti lo stesso anno di scuola, perché diversamente sarebbe praticamente impossibile creare una pluriclasse.
Comunque la questione posta è assai interessante e si deve dare atto all’Associazione Autismo - Pisa di averla  sollevata.


Pubblicato il 21/11/2018
Aggiornato il 8/2/2019Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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