Scheda n.343.

Diritto degli alunni ultradiciottenni a frequentare le scuole superiori (Nota 4561/11)

  • Diritto allo studio

A seguito di un quesito rivolto dall'AIPD al MIUR, la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici ha diramato la Nota prot. 4561 del 5/7/2011 che si riporta integralmente:

 


Nota Prot. 4561                                              Roma, 5-7-2011

 

ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO   SEDE

RIF. LETTERA  PROT. 5255 DEL 24-6-2011

 

p.c.

 

AIDP ONLUS    ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN
VIALE DELLE MILIZIE,106    00192 – ROMA FAX-06-3722510

AL CAPO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE    SEDE

AL CAPO DI GABINETTO   SEDE

AL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO   SEDE

ALLA  DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE   SEDE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  PALERMO  FAX-091-515186-518499

 

OGGETTO: frequenza disabili ultradiciottenni con disabilità nelle istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado. Quesito.

A riscontro della lettera di codesta Direzione Generale, relativa all’oggetto, nel confermare quanto già fatto presente a suo tempo all’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia con lettera del 3 agosto 2010, prot. n. 5822, qui allegata, si precisa quanto segue:

la Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001 prevede che << Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria – quattordici anni – o nel quale comunque è consentito il completamento della scuola dell’obbligo – anche sino ai diciotto anni – (da individuarsi nell’anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di età), per gli alunni handicappati l’istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell’obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente l’attuazione di tale diritto postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno dettagliatamente previste dalla legge quadro n.104 del 1992, anche perché la frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata che abbia raggiunto la maggiore età assume una funzione tanto più rilevante, in quanto consente, in modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da tredici-quattordicenni, il raggiungimento dell’obiettivo cardine della legge quadro sopra indicato in ambiti il più possibile omogenei>>.

La CM n. 4 del 15-1-2010, relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, -paragrafo 3. Accoglienza e inclusione - Alunni con disabilità, prevede che l’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato, l’attestato comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo ad iscriversi, se non ha superato i diciotto anni, alla scuola secondaria di secondo grado (DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 9,comma 4).

La C.M. n. 17 del 18-2-2010, relativa alle iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado per l‘anno scolastico 2010/2011, al paragrafo 7 - Alunni con disabilità-, precisa che gli alunni disabili, qualora non abbiano conseguito il diploma di licenza agli esami di Stato del primo ciclo, ma l’attestato comprovante i crediti formativi, <<se non hanno superato il 18° anno di età, hanno titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado sulla base del semplice predetto attestato (cfr. art.11, comma 12, OM n. 90/2001; art.9,commi 4 e  6, DPR n. 122 del 22 giugno 2009)>>.

Dalla normativa sopracitata, appare chiaro, ad avviso di questo Ufficio, il diritto del disabile, in possesso dell’attestato di credito formativo ma non della licenza del primo ciclo, di proseguire, se non ha superato il 18° anno di età e comunque, entro l’anno “scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di età”, nella scuola del secondo ciclo, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n. 104/1992.

In buona sostanza, il disabile ultradiciottenne, iscritto e frequentante nei corsi diurni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ha il diritto di continuare per l’intero  ciclo quinquennale nei corsi medesimi, con l’ausilio del docente di sostegno. Ovviamente, al termine del quinquennio, non potrà essere ulteriormente consentita l’assegnazione del docente di sostegno, stante il divieto di reiterazione di iscrizione ad altro corso ordinario di istruzione secondaria di secondo grado, di cui al parere del Consiglio di Stato n. 3333/2006.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

 


OSSERVAZIONI

Si richiama l'attenzione sulla circostanza evidenziata nella Nota suddetta che il diritto all'inizio di frequenza della scuola superiore diurna per gli alunni con disabilità che abbiano il semplice attestato dei crediti formativi agli esami di licenza media possa essere esercitato esclusivamente da quanti compiono i 18 anni dopo il 31 agosto; mentre quelli che li compiono entro tale data risultano ultradiciottenni già all'inizio del nuovo anno scolastico e quindi non possono proseguire né in un corso diurno né in un corso per lavoratori. Solo se riusciranno a conseguire un diploma di licenza media da privatisti potranno frequentare la scuola superiore.

Chi sia invece in possesso del diploma di licenza media non ha vincoli di età per l'iscrizione alla scuola superiore, però in caso di eccesso di divario di età rispetto a quella dei compagni, per motivi di opportunità, potranno frequentare i corsi serali per lavoratori.


Pubblicato il 1/1/1970
Aggiornato il 8/10/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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